Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 33 all'Autostrada A/26 nella zona litorale del Lago Maggiore
Altri firmatari
MANICA GIULIANA MARCENARO PIETRO MULIERE ROCCHINO PLACIDO ROBERTO RIBA LIDO RIGGIO ANGELINO RONZANI GIANNI WILMER SUINO MARISA TAPPARO GIANCARLO
Art. 1.
1.
Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' della costa piemontese del Lago Maggiore, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la S.S.33 e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalita' gomma, la Regione Piemonte, ai sensi del comma 2 sexies dell'Art. 2 del DL 2.1.1997, n. 1, convertito nella legge 5.3.1997, n. 38, assume l'onere, entro il limite di spesa cui al successivo Art. 3, del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autotreni e degli autoarticolati di cui, rispettivamente, alle lettere h) ed i) dell'Art. 54 del DL.vo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sulla A/26 lungo le tratte Gravellona Toce-Castelletto Ticino e viceversa, e Gravellona Toce-Borgomanero e viceversa, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 settembre 1999.
Art. 2.
1.
Il competente Settore Trasporti dispone la liquidazione e il pagamento, previo impegno della Giunta Regionale, della spesa derivante dagli interventi di cui al precedente Art. 1 in favore della Societa' Autostrade S.p.A., concessionaria della Autostrada A/26, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti alla applicazione della presente legge regionale.