Disegno di legge regionale n. 134 presentato il 12 settembre 2000
Ulteriori modifiche alla l.r. 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Art. 1. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46), e' sostituito dal seguente:
2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899
.
2. 
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 46/1995 e' aggiunta la seguente:
Art. 2. 
1. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 46/1995 le parole "lettera g)" sono sostituite dalle parole "lettera i)".
2. 
Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 46/1995 e' aggiunta la seguente:
h bis) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosita', salvo che il debito conseguente a morosita' sia stato estinto prima della presentazione della domanda
.
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 46/1995, e' aggiunto il seguente:
2 bis. I Comuni hanno facolta' di assegnare un'aliquota massima del 30 per cento, arrotondato all'unita' superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua a nuclei collocati in graduatoria e in possesso di ulteriori requisiti stabiliti e verificati dai Comuni medesimi
.
4. 
Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis devono permanere al momento dell'assegnazione, nonche' successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera e) per il quale il limite di reddito, in costanza di rapporto, e' moltiplicato per due, e per il requisito di cui al comma 1, lettera g) che deve sussistere al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione
.
Art. 3. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 46/1995 le parole "con cadenza biennale" sono sostituite dalle parole "almeno ogni due anni".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
3. Qualora il Comune non provveda all'emissione del bando entro i due anni dal precedente, puo' comunque provvedere entro i sei mesi successivi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Decorso inutilmente tale termine di proroga, l'aliquota di cui all'articolo 13, commi 1e 2 e' ridotta per il Comune inadempiente al 30 per cento, finche' non venga emesso il nuovo bando
.
Art. 4. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) del Comune
.
Art. 5. 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 46/1995 e' sostituita dalla seguente:
c) i requisiti prescritti dall'articolo 2, commi 1 e 2, nonche' gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis
.
2. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 46/1995 e' sostituita dalla seguente:
f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero, nonche' gli stati, i fatti e le qualita' personali del richiedente che possono essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
.
Art. 6. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. n. 46/1995, e' aggiunto il seguente comma:
1 bis) La Commissione provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all'articolo 2, commi 1 e 2 e all'attribuzione dei punteggi previsti all'articolo 10, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.
.
2. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. n. 46/1995, dopo le parole "con funzioni di Presidente", sono aggiunte le parole "designato dalla Corte d'Appello".
3. 
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. n. 46/1995, e' sostituita dalla seguente:
f) un rappresentante dell'ATC nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di Vice Presidente.
.
4. 
Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
5. Entro trenta giorni dalla nomina, il Presidente convoca la Commissione. Qualora non provveda entro tale termine, alla convocazione provvede il Vice Presidente
.
Art. 7. 
1. 
L'articolo 10 della l.r. n. 46/1995, come modificato dall'articolo 8 della l.r. n. 51/1996, e' sostituito dal seguente:
Art. 10. (Punteggi da attribuire ai concorrenti) 1. Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando: a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4; b) richiedenti che devono lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di eta', conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo: punti 4; c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o piu' lavoratori dipendenti con anzianita' di contribuzione Gescal, risultante dalla somma delle singole contribuzioni: 1) fino a dieci anni di contribuzione: punti 1; 2) oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: punti 2; 3) oltre venti anni di contribuzione: punti 3; d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare: 1) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1; 2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca, nonche' in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie: punti 2; 3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3; e) richiedenti che abitano con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), risulti essere: 1) uguale a 2: punti 1; 2) superiore a 2: punti 2; 3) superiore a 3: punti 3; f) richiedenti che abitano da almeno due anni con il proprio nucleo familiare, composto da almeno due unita', in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, anch'essi composti da almeno due unita': 1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1; 2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2; g) richiedenti il cui reddito, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), risulti non superiore al: 1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1; 2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2; 3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3; h) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio: 1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2; 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorita' competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4; 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto: 3.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 1; 3.2) in tutti gli altri casi: punti 2; 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: 4.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 2; 4.2) in tutti gli altri casi: punti 4; i) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie: 1) hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attivita' lavorativa, anche se con uno o piu' minori a carico: punti 2; 2) richiedenti che: 2.1) contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1; 2.2) hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2; 3) richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili: 3.1) con percentuale di invalidita' compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonche' malati di Aids conclamato (anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidita'), minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta', riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 3. Tale punteggio e' incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni di invalidita' sussistano per piu' di un componente il nucleo familiare e di ulteriori punti 2 in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilita' all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilita' posseduta. Il punteggio e' ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di eta' superiore ai sessantacinque anni; 3.2) con percentuale di invalidita' compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r. 834/1981: punti 2; tale punteggio e' ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di eta' superiore ai sessantacinque anni; 4) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2; 5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attivita' lavorativa: punti 2; k) nuclei familiari composti da cinque o piu' persone: punti 1. 2. La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e f), non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica. 3. I punteggi connessi allo sfratto per morosita' di cui al comma 1, lettera h), nn. 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla documentazione e' allegata l'attestazione del Comune di residenza che si tratta di morosita' incolpevole. 4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lettera i), n. 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidita' e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia: a) per gli invalidi civili dalla Unita' Sanitaria Locale (USL); b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere. 5. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera i), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali cosi' formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 13 ad eccezione di quelle di cui alla lettera i), n. 5. 6. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonche' i punteggi previsti alle lettere a) e b) e d). Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.
.
Art. 8. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidita', che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
.
2. 
Il comma 7 dell'articolo 11 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
7. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli non ha presentato nel termine all'uopo fissato.
.
Art. 9. 
1. 
Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della l.r. n. 46/1995.
Art. 10 1. 
Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. n. 46/1995 e' aggiunto il seguente periodo:
1. 
Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. n. 46/1995 e' aggiunto il seguente periodo:
Art. 11. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
1. All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente e' tenuto a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo delle spese di amministrazione, generali e di manutenzione ordinaria sostenute, nonche' una quota pari allo 0,50 per cento annuo, rapportato su base mensile, del valore locativo dell'alloggio. I predetti corrispettivi non sono dovuti qualora l'alloggio, dichiarato dall'Ente gestore disponibile all'assegnazione, sia in stato di conservazione e manutenzione scadente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 392/1978.
.
2. 
Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla presente legge o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidita'. In tali casi essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validita' della stessa.
.
3. 
Al comma 9 dell'articolo 14 della l.r. n. 46/1995, dopo le parole "Non puo' essere", sono aggiunte le parole "di norma".
4. 
Il comma 10 dell'articolo 14 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
10. Il Comune, in assenza di nuclei familiari collocati in graduatoria con numero di componenti adeguato o in presenza di situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 13, puo' disporre, di concerto con l'Ente gestore, l'assegnazione di un alloggio con un numero di vani abitabili superiore di un massimo di due unita' il numero dei componenti il nucleo familiare.
.
Art. 12. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. n. 51/1996, le parole "in altro Comune" sono sostituite dalle parole "in altra abitazione".
Art. 13. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonche' di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore e' competente a predisporre programmi di mobilita' dell'utenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima. Per alloggio sottoutilizzato si intende quello in cui il numero di vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), supera di oltre due unita' il numero dei componenti il nucleo familiare.
.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. n. 46/1995, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle parole "30 per cento".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 11 della l.r. n. 51/1996, e' sostituito dal seguente:
5. Qualora gli interessati rifiutino la mobilita' obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al legale rappresentante dell'Ente gestore, si applica loro un canone sanzionatorio pari al doppio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 19. Tale sanzione non si applica: a) qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni e l'alloggio proposto per la mobilita' sia ubicato al di fuori del quartiere ATC di residenza; b) qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o piu' invalidi con percentuale di invalidita' compresa tra l'80 e il 100 per cento.
.
Art. 14. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. n. 46/1995, come sostituita dall'articolo 12 della l.r. n. 51/1996, le parole "50 mila" sono sostituite dalle parole "250 mila".
Art. 15. 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 13 della l.r. n. 51/1996, e' aggiunto il seguente periodo:
Qualora l'assegnatario non provveda a tale autocertificazione, l'ente gestore provvede a ripristinare il canone applicato prima della collocazione nella fascia inferiore.
.
2. 
Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 13 della l.r. n. 51/1996, e' sostituito dal seguente:
6. Qualora l'assegnatario non produca, entro i termini stabiliti dall'ente gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta si applica un canone pari a due volte l'equo canone. Contestualmente l'ente gestore provvede a darne segnalazione al Comune nel quale e' situato l'alloggio e per conoscenza all'assegnatario stesso. Il Comune provvede a verificare che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidita', anzianita', analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare, entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'involontarieta' della mancata o incompleta produzione di documentazione, nonche' a coadiuvare l'assegnatario nella compilazione della documentazione stessa. In presenza della suddetta attestazione di involontarieta', non si applica l'incremento del canone nella misura prevista al primo capoverso del presente comma.
.
Art. 16. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 14 della l.r. n. 51/1996, e' sostituito dal seguente:
1. E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari appartenenti alla fascia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS.
.
Art. 17. 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 23 della l.r. n. 46/1995 e' abrogato.
Art. 18. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
3. E' facolta' dell'Ente gestore, sulla base di apposito regolamento, estendere l'autogestione a parte della manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una percentuale della quota del canone a cio' destinata
.
Art. 19. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
1. E' consentito agli Enti gestori continuare o assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprieta'. Dal momento della costituzione del condominio, ove l'Ente gestore non assuma l'amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprieta' o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere al medesimo le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.
.
Art. 20 1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 15 della l.r. n. 51/1996, dopo le parole "destinazione d'uso" sono aggiunti i seguenti periodi:
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 15 della l.r. n. 51/1996, dopo le parole "destinazione d'uso" sono aggiunti i seguenti periodi:
Prima del pronunciamento della decadenza, il Sindaco provvede a verificare che la mancata richiesta all'ente gestore di autorizzazione al temporaneo trasferimento di residenza o abbandono dell'alloggio non sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidita', anzianita', analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare all'Ente gestore tale involontarieta' e a coadiuvare l'assegnatario nella compilazione della richiesta, sospendendo la procedura di decadenza
.
2. 
Dopo la lettera f) bis del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. n. 46/1995, cosi' come aggiunta dall'articolo 15 della l.r. 51/1996, e' aggiunta la seguente:
f) ter. violi gravemente e ripetutamente, a giudizio dell'ente gestore, il regolamento, comunque denominato, disciplinante l'uso degli alloggi.
.
4. 
Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. n. 46/1995, la parola "annuali" e' sostituita dalla parola "biennali".
5. 
Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 15 della l.r. n. 51/1996, e' sostituito dal seguente:
Art. 21. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. n. 46/1995 e' sostituito dal seguente:
4. La Regione, tramite il fondo sociale di cui all'articolo 21, provvede a sanare, nel limite della quota annualmente attribuita a ciascuna ATC, la situazione di morosita' dell'assegnatario nei confronti dell'Ente gestore, versando allo stesso, secondo le modalita' fissate dal regolamento di funzionamento del predetto fondo, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate dall'Ente per i motivi di cui al comma 3. Qualora, anche attraverso l'intervento del Comune di residenza, la morosita' non sia completamente sanata entro tre anni dal suo insorgere, si procede alla risoluzione della convenzione e alla conseguente decadenza, come previsto dal comma 1.
.
Art. 22. 
1. 
E' abrogato l'articolo 35 della l.r. n. 46/1995, come modificato dall'articolo 17 della l.r. n. 51/1996.