Disegno di legge regionale n. 131 presentato il 08 settembre 2000
Ordinamento contabile della Regione Piemonte

Sommario:            

Capo I. 
Principi generali
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Piemonte, tenendo conto delle direttive di cui alla legge concernente:
Modifiche ed integrazioni alla l. 19 maggio 1976, n. 335 - Principi fondamentali e norme in materia di bilancio e di contabilita' delle Regioni
.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Nell'ambito della presente legge, s'intendono per:
a) 
"Regione", la Regione Piemonte;
b) 
"Consiglio", il Consiglio regionale del Piemonte;
c) 
"Giunta", la Giunta regionale del Piemonte;
d) 
"l. n. 338/1971", la legge 22 maggio 1971, n. 338: "Statuto della Regione Piemonte";
e) 
"l.r. n. 51/1997", la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale";
f) 
"l. n. 59/1997", la legge 15 marzo 1997, n. 59: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e successive modificazioni e integrazioni;
g) 
"l. n. 142/1990", la legge 8 giugno 1990, n. 142: "Ordinamento delle autonomie locali", e successive modificazioni e integrazioni;
h) 
"d. lgs. n. 279/1997", il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";
i) 
"l.r. n. 34/1998", la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali";
Art. 3. 
(Criteri e principi fondamentali)
1. 
L'ordinamento contabile della Regione si attiene ai seguenti criteri e principi fondamentali:
a) 
conferimento di chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di consentire ai cittadini la massima conoscenza e comprensibilita' dei fatti contabili ed economici che riguardano l'attivita' della Regione, e favorire le forme della partecipazione secondo i dettati della l. n. 338/1971;
b) 
fissazione di regole affinche' l'attivita' finanziaria ed economica della Regione sia retta da criteri di economicita' e di efficacia;
c) 
osservanza dei principi stabiliti in materia di distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa e di gestione amministrativa dalla l.r. n. 51/1997.
2. 
L'ordinamento contabile della Regione e' predisposto:
a) 
tenendo conto delle norme sul conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, di cui alla l. n. 59/1997, e conseguenti provvedimenti di attuazione, e dei principi che regolano il detto conferimento;
b) 
applicando i principi generali della delegificazione, della semplificazione e della accelerazione delle procedure, giusta il disposto di cui all'articolo 20, comma 7, della l. n. 59/1997.
Art. 4. 
(Regolamento di contabilita')
1. 
Mediante specifico "Regolamento di contabilita'" (nel seguito: Regolamento), il Consiglio detta disposizioni sulle modalita' di applicazione delle norme contenute nella presente legge.
Capo II. 
Gestione finanziaria ed economica
Sezione I. 
Programmazione pluriennale
Art. 5. 
(Documento di programmazione economico-finanziaria)
1. 
La gestione finanziaria ed economica della Regione e' informata al metodo della programmazione. 2. In osservanza del principio indicato nel comma precedente e dei disposti di cui all'articolo 3 della l. n. 142/1990, la Giunta, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - I.R.E.S., presenta ogni anno al Consiglio, entro il 10 luglio, il documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione, e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della Regione.
3. 
Per i fini di cui all'articolo 3 della l. n. 142/1990, il documento di programmazione economico-finanziaria e' inviato alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali prevista dall'articolo 6 della l.r. n. 34/1998, che esprime il proprio parere entro il 25 luglio.
4. 
Il documento di programmazione economico-finanziaria e' deliberato dal Consiglio entro il 30 luglio. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.
5. 
L'impostazione e i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria nonche' le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui all'articolo 74 della l. n. 338/1971 sono definiti con il Regolamento.
6. 
Il documento di programmazione economico-finanziaria e' aggiornato annualmente.
Art. 6. 
(Bilancio pluriennale)
1. 
La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attivita' e di spesa. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.
2. 
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro di tutte le risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato. In particolare, costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite la leggi della Regione a carico di esercizi futuri.
3. 
Il bilancio pluriennale e' redatto per unita' previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso province, comuni e altri enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l. n. 59/1997, e conseguenti provvedimenti di attuazione.
4. 
Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed e' aggiornato annualmente.
5. 
Con il Regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare l'ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale.
Art. 7. 
(Programma operativo)
1. 
Sulla base del bilancio di previsione pluriennale approvato dal Consiglio, la Giunta definisce ogni anno, prima dell'inizio dell'esercizio e, in ogni caso, non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, determinando gli obiettivi da conseguire nell'anno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, o nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui al comma 11 dell'articolo 10 della presente legge, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.
2. 
La Giunta modifica, con proprio provvedimento, il programma operativo ove accerti, nel corso della gestione, situazioni che ne richiedano un riadattamento.
3. 
Il Regolamento stabilisce che i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa possono assumere gli impegni di spesa esclusivamente nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, e per il conseguimento degli obiettivi previsti nel programma. Lo stesso Regolamento prevede che, qualora il conseguimento di alcuni obiettivi richieda interventi successivi alla chiusura annuale dell'esercizio, le dotazioni finanziarie assegnate per il conseguimento di questi obiettivi e non impegnate entro il detto termine possano essere riportate al programma operativo dell'esercizio successivo, in aggiunta alle dotazioni finanziarie assegnate per gli stessi obiettivi in quest'ultimo programma.
4. 
Il Regolamento determina, altresi', le modalita' per la predisposizione del programma operativo.
Sezione II. 
Strumenti di manovra finanziaria
Art. 8. 
(Legge finanziaria)
1. 
Unitamente al bilancio annuale e pluriennale della Regione, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. 
La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 della presente legge, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) 
alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) 
al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) 
alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) 
alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. 
La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5 della presente legge.
4. 
La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando nell'ordine la legge finanziaria e il bilancio annuale.
Art. 9. 
(Provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale)
1. 
Entro il 30 novembre, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, uno o piu' progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale avente riflessi sul bilancio, e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.
Sezione III. 
Bilancio annuale
Art. 10. 
(Bilancio annuale di previsione)
1. 
La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione.
2. 
Il progetto di bilancio annuale di previsione e' formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attivita' e di spesa, ed e' redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrita', dell'universalita', dell'unita', delle veridicita' e della pubblicita'.
3. 
Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale.
4. 
Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilita' speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.
5. 
Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) 
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) 
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) 
l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. 
Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b) del comma precedente sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma del successivo articolo 31.
7. 
L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente e' iscritto fra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 5, mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e' iscritto fra le entrate di cui alla lettera c) del comma 5.
8. 
In apposito allegato al bilancio, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresi' indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
9. 
Formano oggetto di approvazione del Consiglio soltanto gli stanziamenti di cui al comma 5, lettere b) e c). Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
10. 
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio.
11. 
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, la Giunta provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.
12. 
Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel Regolamento.
Art. 11. 
(Formazione delle previsioni)
1. 
Al fine di escludere che, in sede di formazione delle previsioni, le scelte allocative delle risorse avvenga sulla base del criterio della spesa storica, la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative. 2. Per l'analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attivita' , la Regione si avvale di un piano dei conti coerente con quello adottato, a livello nazionale, con il d. lgs. n. 279/1997.
3. 
Con il Regolamento, saranno dettate le disposizioni occorrenti ai fini dell'attuazione di quanto disposto nel presente articolo.
Art. 12. 
(Legge di bilancio - Esercizio provvisorio)
1. 
Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dalla l. n. 338/1971 e dalla presente legge.
2. 
L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
3. 
La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio.
4. 
La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonche' l'entita' degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alle legge di approvazione del bilancio, che non puo' essere successiva al 30 aprile.
Art. 13. 
(Gestione provvisoria del bilancio)
1. 
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo127 della Costituzione la Regione e' autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo delle spesa prevista per ciascuna unita' previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. 
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimita' o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione e' autorizzata a gestire , in via provvisoria, il bilancio stesso limitatamente alle unita' previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente a un dodicesimo della spesa indicata per ciascuna unita' previsionale di base prevista nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Art. 14. 
(Classificazione delle entrate)
1. 
Le entrate della Regione sono ripartire nei seguenti titoli: Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti; Titolo III: Entrate extratributarie; Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti; Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; Titolo VI: Entrate per contabilita' speciali.
2. 
Le entrate, di cui ai precedenti titoli, sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unita' previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.
Art. 15. 
(Specificazione e classificazione delle spese)
1. 
Le spese della Regione sono ripartite in:
a) 
funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione funzionale per funzioni obiettivo si sviluppa su due livelli e si conforma ai criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
b) 
unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del Consiglio, le unita' previsionali sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente, unita' relative alla spesa in conto capitale e unita' per il rimborso di prestiti;
c) 
capitoli, nell'apposito allegato al bilancio di cui al comma 11 dell'articolo 10, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. 
In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato.
3. 
Il bilancio contiene, inoltre, per la spesa un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.
4. 
La Regione procedera' alle modificazioni in materia di entrate e di spese sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94.
Art. 16. 
(Codificazione del bilancio di previsione)
1. 
La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unita' previsionali di base, delle categorie e dei capitoli puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica.
Art. 17. 
(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)
1. 
Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. 
Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge e dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 del successivo articolo 53.
Art. 18. 
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. 
Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
2. 
Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche' le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. 
Le somme di cui al primo comma sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unita' previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.
4. 
Al bilancio di previsione e' allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di spesa.
Art. 19. 
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. 
Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessita' nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.
2. 
Le somme di cui al comma precedente sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unita' previsionale di competenza.
3. 
La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la convalida con specifica deliberazione del Consiglio.
Art. 20. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. 
I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita' previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo' delegare all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.
Art. 21. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)
1. 
Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese derivanti da leggi permanenti di natura corrente. L'ammontare del fondo e' stabilito, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio. 2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita' previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione delle Giunta. La deliberazione dovra' indicare la compatibilita' dei prelievi con gli obiettivi stabiliti nei programmi regionali di attivita'.
Art. 22. 
(Fondi globali)
1. 
Nel bilancio annuale sono iscritti uno o piu' fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. 
I fondi globali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base o di nuove unita' dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. 
I fondi globali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonche' a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. 
Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.
5. 
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purche' tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tale caso, resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
6. 
Nei casi indicati al comma precedente, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovra' accompagnarsi una annotazione da cui risulta che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.
7. 
Per ogni fondo globale, e' allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.
Art. 23. 
(Assestamento del bilancio)
1. 
Entro il 30 di giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.
2. 
Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 5, lettere a) e c) dell'articolo 10, nonche' a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.
3. 
Con la legge di assestamento si procede, altresi', alle altre variazioni ritenute opportune, peraltro nel rispetto dei vincoli indicati nel comma 3 della norma indicata nel comma 2.
Art. 24. 
(Variazioni al bilancio)
1. 
La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio medesimo mediante provvedimenti amministrativi.
2. 
Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta, sono istituite nuove unita' previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato e dell'Unione Europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. 
La Giunta puo' effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base, fatta eccezione per la autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
4. 
La legge di bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra piu' unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
5. 
Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. 
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 2, puo' essere disposta dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.
Art. 25. 
(Divieto di storni)
1. 
Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 18, 19, 20, 21 e 22, e' vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unita' previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto concerne quelli di cassa.
Art. 26. 
(Copertura finanziaria delle leggi)
1. 
La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata, esclusivamente nei seguenti termini:
a) 
mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi globali di cui all'articolo 22 della presente legge, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti per nuovi programmi di sviluppo per iniziative relative a funzioni ordinarie della Regione, sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b) 
mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) 
a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte a incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura;
d) 
mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti.
2. 
I disegni o progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto o disegno di legge.
Sezione IV. 
Gestione del bilancio
Art. 27. 
(Oggetto)
1. 
La gestione del bilancio della Regione concerne il processo di acquisizione delle entrate e quello di erogazione delle spese.
Art. 28. 
(Entrate)
1. 
Le fasi delle entrate della Regione sono: l'accertamento, la riscossione e il versamento.
2. 
L'accertamento delle entrate della Regione avviene:
a) 
per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, sulla base dei relativi atti o provvedimenti statali;
b) 
per le entrate tributarie, sulla base di ruoli o di altre forme specifiche previste dalla legge;
c) 
per le entrate patrimoniali e per le altre entrate non rientranti tra quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), sulla base dei provvedimenti, contratti o altri documenti certi che ne precisino l'ammontare;
d) 
per le entrate delle contabilita' speciali, sulla base dei relativi titoli. 3. Il Regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilita' pubblica vigenti nella materia, le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. n.51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa relativamente alla gestione delle entrate della Regione.
Art. 29. 
(Annullamento dei crediti)
1. 
I crediti della Regione di modesto importo, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato al riguardo, possono essere annullati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con provvedimento cumulativo della Giunta su proposta del titolare del centro di responsabilita' amministrativa competente. L'annullamento dei crediti e' disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.
Art. 30. 
(Residui attivi)
1. 
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.
2. 
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.
3. 
ll Regolamento detta le modalita' per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui attivi.
Art. 31. 
(Spese)
1. 
Le fasi delle spese della Regione sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
2. 
Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio, intendendosi per obbligazioni che vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio quelle che si perfezionano, giuridicamente, nell'esercizio stesso.
3. 
Su esplicita autorizzazione legislativa, possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalle leggi che le autorizzano.
4. 
Per le spese correnti, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi successivi, e nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' e la tempestivita' nell'adempimento delle funzioni della Regione.
5. 
Per l'attuazione dei programmi relativi agli interventi dell'Unione Europea, e al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dalle deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale, fermo restando che l'autorizzazione annuale al pagamento e' vincolata a quanto previsto dalle quote dei medesimi piani e deliberazioni del CIPE.
6. 
Nei casi previsti dai precedenti commi 3, 4 e 5, costituiscono impegni sullo stanziamento dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
7. 
Per i programmi e le leggi di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi, gli impegni possono essere assunti nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
8. 
La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dall'articolo 7 della presente legge, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.
9. 
Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce senza necessita' di ulteriori atti le spese per:
a) 
il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, nonche' per i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;
b) 
le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) 
i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.
10. 
Dopo il 30 novembre, non possono piu' essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilita'.
11. 
Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti e i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.
12. 
Il Regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilita' pubblica vigenti nella materia, le modalita' per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento delle spese, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. n. 51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa relativamente alla gestione delle spese della Regione. Il Regolamento prevede, altresi', che si applichino, in materia di spese, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:
Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili
, in quanto applicabili.
Art. 32. 
(Residui passivi)
1. 
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. 
E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme che non assumano la natura di impegni ai sensi della presente legge.
3. 
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
4. 
Il Regolamento detta le modalita' per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui passivi.
Art. 33. 
(Avanzo di amministrazione)
1. 
L'avanzo di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto, di cui al successivo art. 35, ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. 
L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
3. 
L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato:
a) 
per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) 
per il finanziamento di spese d'investimento.
4. 
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione puo' essere effettuato soltanto dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione.
Art. 34. 
(Disavanzo di amministrazione)
1. 
L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalita' di calcolo di cui al comma 1 del precedente articolo 33, e' applicato al bilancio per il suo riassorbimento.
Sezione V. 
Rendiconto generale
Art. 35. 
(Rendiconto della gestione)
1. 
La dimostrazione dei risultati della gestione della Regione avviene mediante il rendiconto generale che comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.
2. 
Il rendiconto generale e' predisposto dalla Giunta, ed e' approvato dal Consiglio nei termini previsti dalla l. n. 338/1971.
3. 
Il Regolamento disciplina le modalita' per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, e fissa i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio nonche' le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'articolo 38 della presente legge.
Art. 36. 
(Conto del bilancio)
1. 
Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso e' costruito, ai fini della valutazione delle politiche di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unita' previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.
Art. 37. 
(Conto generale del patrimonio)
1. 
Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 2. Il patrimonio regionale e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni, e attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. 
Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal d. lgs. n. 279/1997, in quanto applicabili.
4. 
I beni della specie di quelli indicati al comma 2 dell'articolo 824 del codice civile, come richiamati dall'articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281:
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario
, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione.
5. 
Il conto generale del patrimonio indica, altresi', tra le attivita' per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficolta' di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il Regolamento indica le modalita' per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.
Art. 38. 
(Risultati economici della gestione)
1. 
Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione e' data dimostrazione dei risultati economici della gestione.
2. 
I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica, e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio.
3. 
La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilita' analitica, prevista dall'articolo 40 della presente legge, con quelle del rendiconto generale.
Capo III. 
Controlli
Art. 39. 
(Controlli interni)
1. 
La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
, nonche' dalla l.r. n. 51/1997.
2. 
I controlli interni hanno per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:
a) 
garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile);
b) 
verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) 
valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) 
valutare l'adeguatezza della scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Art. 40. 
(Modalita' dei controlli interni)
1. 
Mediante legge regionale, sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei controlli previsti alle lettere c) e d) del precedente articolo.
2. 
Il Regolamento stabilisce le modalita' per l'effettuazione dei controlli previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo, compresa l'attivazione e la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
3. 
La disciplina prevista nel comma precedente e' disposta con l'osservanza dei criteri direttivi e delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 279/1997, in quanto applicabili.
Art. 41. 
(Controllo della Corte dei conti)
1. 
Il controllo della Corte dei conti sull'attivita' di gestione della Regione concerne, esclusivamente, il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
Capo IV. 
Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale
Art. 42. 
(Principi generali)
1. 
Il Consiglio regionale ha autonomia finanziaria e contabile, e la esercita secondo le linee stabilite dalla presente legge.
Art. 43. 
(Autonomia finanziaria)
1. 
Il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, almeno 20 giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione della Regione, la quota di fabbisogno indicata nel bilancio di previsione del Consiglio.
2. 
Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, il bilancio di previsione del Consiglio e la quota di fabbisogno dello stesso. La deliberazione che approva il bilancio di previsione del Consiglio non e' soggetta a controllo.
3. 
La quota di fabbisogno di spesa del Consiglio, deliberata nei termini indicati nel comma precedente, costituisce spesa obbligatoria per la Regione, ed e' iscritta in un'unica unita' previsionale della spesa della Regione.
4. 
Per le variazioni del fabbisogno di spesa, si provvede con deliberazione del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, contestualmente alle proposte di variazione delle previsioni del bilancio regionale.
5. 
La quota di fabbisogno del Consiglio deliberata dal Consiglio regionale e' messa a disposizione del Consiglio globalmente.
6. 
Il Consiglio amministra i fondi acquisiti in un conto corrente autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione, presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per la Regione.
Art. 44. 
(Autonomia contabile)
1. 
L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione del Consiglio, e li sottopone al Consiglio per l'approvazione nei termini previsti dal comma 2 del precedente articolo 43.
2. 
Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione del Consiglio sono redatti con l'osservanza della disciplina stabilita al riguardo per la Regione dalla presente legge.
3. 
L'Ufficio di Presidenza sottopone annualmente al Consiglio, per l'approvazione, il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale. L'approvazione avviene contestualmente all'approvazione del rendiconto della Regione.
Art. 45. 
(Regolamento interno di contabilita')
1. 
Il Consiglio disciplina, mediante apposito regolamento interno, le modalita' di amministrazione e di gestione del bilancio consiliare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla l.r. n. 51/1997.
Capo V. 
Enti, agenzie e Societa' regionali
Art. 46. 
(Bilanci degli enti, delle agenzie e delle societa' regionali)
1. 
Il bilancio degli enti indicati nell'allegato A) della presente legge e' redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualita', dell'integrita', dell'universalita', dell'unita', della veridicita', della pubblicita' e del pareggio finanziario e delle norme stabilite in materia dal Regolamento.
2. 
Gli organi di governo degli enti di cui al comma precedente approvano il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36:
Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394
, e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro 15 giorni dalla loro adozione. In caso di gravi inadempienze in materia di bilancio, si applica il disposto di cui all'articolo 11 di quest'ultima legge. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine, e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, e' deliberato l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, e nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.
3. 
Il bilancio degli enti indicati nell'allegato B) della presente legge e' redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel Regolamento.
4. 
Gli organi di governo degli enti di cui al comma precedente approvano il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso secondo le norme contenute nei rispettivi ordinamenti, e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro 15 giorni dalla loro adozione. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine, e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, e' deliberato l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, e nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.
5. 
Il bilancio delle agenzie, delle societa' e degli enti indicati nell'allegato C) della presente legge, l'assestamento e le variazioni allo stesso se previste, sono redatti e approvati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti. 6. Gli organi di governo degli enti di cui al comma precedente trasmettono alla Regione, entro 15 giorni dalla loro adozione, i provvedimenti parimenti indicati nel comma precedente.
7. 
Ove non ancora previsto nei rispettivi ordinamenti, tutti gli enti contemplati nel presente articolo sono tenuti ad adottare, contestualmente al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione, e con l'osservanza dei principi per questo stabiliti in quanto applicabili. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione.
8. 
La Regione puo' chiedere agli enti previsti nel presente articolo chiarimenti in merito ai provvedimenti trasmessi.
Art. 47. 
(Gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
La gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nel precedente articolo, avviene con l'osservanza dei principi stabiliti nella presente legge e nel Regolamento, in quanto applicabili.
Art. 48. 
(Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Il rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nel precedente articolo 46, e' formato secondo le regole stabilite per il bilancio di previsione dalla presente legge e dal Regolamento, ovvero secondo quelle previste dalla legge in base alla natura dell'ente.
2. 
Il rendiconto degli enti di cui al comma precedente e' deliberato dai rispettivi organi di governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dalla legge in considerazione della natura dell'ente, ed e' trasmesso alla Regione entro 15 giorni dalla data di approvazione.
Art. 49. 
(Relazione sulla gestione degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nel precedente articolo 46 e, in generale, tutti gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria, sono tenuti a inviare alla Regione, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si e' disposto nell'anno cui il rendiconto si riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria ma con destinazione specifica, e che non dipendono dalla Regione, sono tenuti a inviare soltanto una relazione sui costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi correlati al contributo erogato.
2. 
Per le finalita' di cui al comma precedente e, in ogni caso, per quelle di cui all'articolo 39, comma 1, della presente legge, gli enti indicati nel comma precedente e che dipendono dalla Regione adottano forme idonee di controllo di gestione.
3. 
Il Regolamento indica lo schema delle relazioni previste nel comma 1.
4. 
Le relazioni previste nel presente articolo sono allegate al rendiconto generale della Regione, ed approvate unitamente a questo.
5. 
Qualora risultino dalle relazioni inviate squilibri economici e comportamenti omissivi, la Regione potra' adottare ogni provvedimento idoneo a ripristinare la correttezza della gestione, comprese la sostituzione degli amministratori nominati dalla Regione e la nomina di commissari.
Art. 50. 
(Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio e ottobre, gli enti dipendenti dalla Regione indicati nell'articolo 46 della presente legge sono tenuti a inviare alla Regione una situazione che evidenzi lo stato dei propri conti di cassa sulla base dei flussi di entrata e di spesa, nonche' le stime di quelli attesi fino al termine dell'esercizio finanziario. La situazione deve essere redatta secondo lo schema previsto nel Regolamento.
2. 
La mancata presentazione delle situazioni di cassa determina la sospensione di qualsiasi versamento all'ente a carico del bilancio della Regione.
Capo VI. 
Enti locali
Art. 51. 
(Funzioni conferite agli enti locali)
1. 
Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 10 della l.r. n. 34/1998, nell'entrata e nella spesa del bilancio della Regione sono previste specifiche unita' previsionali di base per la gestione delle risorse relative alle funzioni conferite agli enti locali. Le unita' previsionali di base della spesa tengono conto di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera b) della presente legge.
2. 
I fondi trasferiti agli enti locali per funzioni conferite devono trovare correlata esposizione nell'ambito del bilancio dell'ente locale, in termini di risorse e di interventi quali previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77:
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
, e successive modificazioni e integrazioni.
3. 
Il controllo e la verifica da parte della Regione relativamente alle funzioni trasferite sono effettuati ai sensi dell'articolo 13 della l.r. n. 34/1998. Il rendiconto delle spese relative alle funzioni conferite e' allegato al rendiconto generale della Regione.
Capo VII. 
Fondi statali assegnati alla Regione
Art. 52. 
(Fondi derivanti dal conferimento di funzioni)
1. 
I fondi statali derivanti dal conferimento di funzioni alla Regione ai sensi della l. n. 59/1997, e dei conseguenti provvedimenti di attuazione, sono accertati e impegnati nel bilancio annuale, ovvero previsti nel bilancio pluriennale della Regione, in specifiche unita' previsionali di base, tenendo conto delle modalita' indicate nei provvedimenti previsti dall'articolo 7 della stessa legge.
2. 
Qualora le funzioni siano conferite agli enti locali, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 51.
Art. 53. 
(Altri fondi statali)
1. 
Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nel precedente articolo nonche' sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133:
Disposizioni in materia di perequazione e federalismo fiscale
, sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in unita' previsionali di base coerentemente con le finalita' delle assegnazioni.
2. 
Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma precedente sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l'impossibilita' del loro raggiungimento.
3. 
Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalita' per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta regionale, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalita' similari. La deliberazione e' inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d'occorrenza, del bilancio dello Stato.
4. 
Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalita' specifiche, la Regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l'assegnazione.
5. 
La Regione ha, altresi', facolta', qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
6. 
La Regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali per finalita' specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma del precedente articolo 31, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
Capo VIII. 
Responsabilita' - Obbligo di denuncia
Art. 54. 
(Responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti)
1. 
In materia di responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti
, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639:
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
.
Art. 55. 
(Obbligo di denuncia)
1. 
Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, di fatti o di comportamenti che possano arrecare danno alla finanza pubblica sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalita' previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. 
La legge regionale sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale individua i dipendenti tenuti all'obbligo di denuncia previsto dal precedente comma.
Capo IX. 
Disposizioni transitorie e finali
Art. 56. 
(Introduzione dell'EURO)
1. 
La Regione si attiene, per quanto concerne l'introduzione dell'EURO nei documenti contabili, alle disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213:
Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433
.
Art. 57. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con i disposti della presente legge.