Disegno di legge regionale n. 130 presentato il 07 settembre 2000
Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario)

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
L'articolo 19 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 e' sostituito dal seguente:
Art. 19 (Composizione del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato dalla Giunta regionale ed e' composto da: a) sei rappresentanti delle Universita', di cui tre eletti dalla componente studentesca; b) sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della legge regionale 28 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni. 2. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sia costituito un unico organismo di gestione, il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) otto rappresentanti delle Universita', di cui quattro eletti dalla componente studentesca; b) otto rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della l.r. 39/1995. 3. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimita' degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione. 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. I membri possono essere confermati. 5. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio, la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione. 6. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo od ente di cui erano espressione.
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Art. 2. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 18 marzo 1992, n.16 e' sostituito dal seguente:
3. Ove l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente dell'Ente o della Regione, gli spetta il trattamento giuridico ed economico di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore.
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2. 
Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 18 marzo 1992, n.16 e' sostituito dal seguente:
5. Il compenso da corrispondere al Direttore in tale ipotesi e' ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore.
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