Disegno di legge regionale n. 121 presentato il 02 agosto 2000
Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque

Art. 1. 
(Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento)
1. 
Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la Regione, le Province, i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l'esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) gia' loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
2. 
Sino alla stessa data, l'autorita' competente per effetto della disposizione di cui al comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresi' all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del d.lgs. 152/1999, fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.
3. 
Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del d.lgs. 152/1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 40 del d.lgs. 152/1999, nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 54, comma 10 del d.lgs. 152/1999.
4. 
Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'articolo 54 del d.lgs. 152/1999 sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
5. 
Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 55 del d.lgs. 152/1999, sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia).
6. 
Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all'esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge.
Art. 2. 
(Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque)
1. 
In attuazione dell'articolo 20, comma 7 della l. 59/1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione ovvero la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all'Allegato A, in conformita' ai criteri ed ai principi di cui all'articolo 20, comma 5 della l. 59/1997, nonche' della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.
Art. 3. 
(Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque)
1. 
Ai fini della prima attuazione del d.lgs. 152/1999 e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell'Allegato B in conformita' alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.