Disegno di legge regionale n. 119 presentato il 02 agosto 2000
Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002

Art. 1. 
(Variazioni anno 2000)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 sono introdotte, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) e successive modificazioni e integrazioni le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nel volume di cui la presente legge si compone (Allegato A).
Art. 2. 
(Variazioni per gli anni 2001 e 2002)
1. 
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001 e 2002 sono introdotte, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) e successive modificazioni e integrazioni le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nel volume di cui la presente legge si compone (Allegato B).
Art. 3. 
(Pagamenti mediante aperture di credito)
1. 
L'allegato relativo ai pagamenti mediante aperture di credito, di cui all'articolo dieci della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), e' integrato con i capitoli 10896 e 24410.
Art. 4. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
L'Elenco 1 relativo alle spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), e' integrato con il capitolo 20677.
Art. 5. 
(Fondi globali)
1. 
Gli allegati di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), relativi ai capitoli 15910, 27170, 26160, 27165 e 27167 sono sostituiti dalle tabelle contenute nell'allegato C della presente legge.
Art. 6. 
(Devoluzione in materia di Sanita')
1. 
Le somme assegnate alla Regione sul capitolo 13730 avente per oggetto "Erogazione di fondi per l'acquisto di presidi immunizzanti e per gli altri interventi di profilassi predisposti dal Ministero o dai veterinari provinciali. - F.S.R." sono devolute per la somma di lire 1.150.000.000 al capitolo 13731 avente per oggetto: "Interventi per il miglioramento dell'Osservatorio epidemiologico regionale per le malattie degli animali e per la registrazione del bestiame (D.P.R. 317/96 e Reg. CEE n.820/97)".
Art. 7. 
(Piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)
1. 
E' approvato il seguente piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, con le seguenti previsioni di erogazione delle spese.
2. 
Per gli esercizi finanziari 2000-2002 i relativi stanziamenti di competenza di fondi regionali sono autorizzati negli articoli seguenti.
3. 
Per gli esercizi successivi dal 2003 al 2006 si provvedera' alla copertura finanziaria con le rispettive leggi di bilancio annuale e pluriennale.
Art. 8. 
(Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2000-2002)
1. 
Per il finanziamento delle quote a carico del Bilancio Regionale sul capitolo 27165 dello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti nella misura complessiva di Lire 10.000 milioni (5,17 MEURO) per l'anno 2000, di Lire 55.000 milioni (28,41 MEURO) per l'anno 2001 e di lire 55.000 (28,41 MEURO) per l'anno 2002, con le seguenti finalizzazioni:
a) 
A titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:
1) 
.
2. 
Sul Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002 e' istituito il seguente capitolo con denominazione:
Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), i), j), n), p) q), r), s) t) e u) del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Somme versabili all'Organismo Pagatore Regionale (Articolo 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)
.
 
Tali somme verranno versate all'Organismo Pagatore regionale istituito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; fino alla costituzione dell'organismo pagatore regionale le erogazioni saranno effettuate dalla Regione e dagli enti delegati ai sensi della l.r. 17/99.
Art. 9. 
(Devoluzione di quote assegnate ai sensi della l. 423/99, della l. 153/75 e della l. 352/76)
1. 
Le somme assegnate alla Regione sulla L. 423/98 al punto b) della deliberazione CIPE 19/2/99 per complessive Lire 13.764.909.000, per Lire 2.963.837.670 sulla l. 153/75 e per Lire 313.786.950 sulla l. 352/76 sono devolute per il finanziamento di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 previsti nel capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 della Regione Piemonte.
2. 
Nello stato di previsione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e' istituito il capitolo con la seguente denominazione:
Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari previsti alle misure a), b), g) u) del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi (quote devolute) - Somme versabili all'Organismo Pagatore Regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento 1257/1999)
e con uno stanziamento di Lire 17.042.533.020.
Art. 10. 
(Devoluzione di economie di fondi statali a destinazione vincolata a favore delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)
1. 
Le somme assegnate alla Regione 9 maggio 1975, n. 153; 10 maggio 1976, n. 352; 1. agosto 1981; 25 marzo 1982, n. 94; 8 novembre 1986, n. 752, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell'esercizio 1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali 22 febbraio 1977, n. 15 e 12 ottobre 1978, n. 63 sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati.
 
DEVOLUZIONE DA:
a) 
Per Lire 1.161.762.000 al capitolo che sara' istituito nello stato di previsione delle spese del Bilancio 2000 con denominazione "Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari previsti alla misura c) formazione del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quota devoluta - Somme versabili all'Organismo Pagatore Regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)";
b) 
Per Lire 13.157.515.149 al capitolo che sara' istituito nello stato di previsione delle spese del Bilancio 2000 con denominazione "Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), u) del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quote devolute - Somme versabili all'Organismo Pagatore Regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento CE n. 1257/1999)".
2. 
Le somme assegnate alla Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell'esercizio 1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali n. 63/78, n. 40/87, n. 5/95 e n. 95/95 sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati.
 
DEVOLUZIONE DA: @capitolo 13016 Lire 511.002.700 capitolo 13095 Lire 1.724.644.500 capitolo 13520 Lire 2.175.000.000 capitolo 21075 Lire 2.500.000.000 capitolo 21076 Lire 1.500.000.000 capitolo 21380 Lire 313.783.056 capitolo 22020 Lire 717.591.477 capitolo 22090 Lire 85.884.630@ DEVOLUZIONE A @Capitolo 13250 Lire 1.724.644.500 Capitolo 13340 Lire 1.259.261.863 Capitolo 13352 Lire 140.000.000 Capitolo 13460 Lire 2.035.000.000 Capitolo 21105 Lire 3.000.000.000 Capitolo 21350 Lire 196.000.000 Capitolo 22000 Lire 1.173.000.000@.
Art. 11. 
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")
1. 
Il capitolo 15720, relativo alle spese per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n.18 per la tutela del "Lupo italiano", il cui stanziamento per l'anno finanziario 2000 e' stabilito in lire 50.000.000 dall'articolo 28 della legge regionale 33/2000, e' incrementato di lire 300.000.000.