Disegno di legge regionale n. 113 presentato il 27 luglio 2000
Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza regionale con quella statale ed in coerenza con le disposizioni della Comunita' europea in materia di aiuti concessi ai singoli consumatori, con la presente legge detta le norme per concedere un bonus fiscale a favore dei soggetti residenti nei comuni individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale, anche in misura differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dai confini nazionali con la Svizzera.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende:
a) 
con il termine "beneficiari":
1) 
le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale, intestatarie di uno o piu' veicoli;
2) 
le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), la cui attivita' sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale aventi sede sul territorio dei medesimi comuni, intestatarie di uno o piu' veicoli;
b) 
con il termine "veicoli":
1) 
gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
c) 
con il termine "intestatari":
1) 
il proprietario come risulta dal certificato di proprieta' del veicolo;
2) 
l'usufruttuario.
Art. 3. 
(Modalita'' di concessione del bonus fiscale)
1. 
Ai beneficiari, che presentano la relativa domanda alla Regione Piemonte entro il 31 gennaio, viene concesso un rimborso per ogni litro di benzina acquistato presso gli impianti di distribuzione carburanti nell'anno precedente la richiesta dell'agevolazione secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. 
Il rimborso e' attribuito mediante la procedura del bonus fiscale. Il beneficiario utilizza il bonus fiscale in unica soluzione, per il pagamento della tassa automobilistica regionale alla prima scadenza successiva alla concessione dell'agevolazione.
3. 
Il bonus fiscale e' concedibile una sola volta all'anno per veicolo e in proporzione ai mesi di intestazione del veicolo stesso.
4. 
L'acquisto della benzina, ai fini dell'agevolazione, deve avvenire esclusivamente presso gli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale.
Art. 4. 
(Disposizioni attuative della Giunta regionale)
1. 
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua:
a) 
i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni della presente legge;
b) 
le modalita' di fruizione delle agevolazioni differenziate in ragione della distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;
c) 
i limiti e i criteri per la concessione dell'agevolazione;
d) 
le modalita' operative dei procedimenti di concessione dell'agevolazione, ed in particolare:
1) 
i contenuti della richiesta di bonus fiscale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive;
2) 
gli uffici presso i quali inoltrare le richieste;
3) 
i termini per la conclusione del procedimento concessorio;
4) 
le modalita' mediante le quali i gestori degli impianti di distribuzione carburanti attestano le quantita' di benzine acquistate dai soggetti beneficiari;
5) 
i modelli comprovanti il rilascio del bonus fiscale da parte della Regione Piemonte;
6) 
le modalita' di raccordo con gli enti preposti all'incasso, controllo e vigilanza in materia di tasse automobilistiche regionali al fine di consentire l'utilizzo dell'agevolazione.
Art. 5. 
(Monitoraggio e coordinamento)
1. 
Per le finalita' della presente legge la Giunta regionale, a mezzo dell'Osservatorio regionale per la rete carburanti di cui alla legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi delle benzine nei territori interessati.
2. 
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
3. 
In ogni caso la Regione Piemonte assicura il necessario raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di concessione del beneficio.
Art. 6. 
(Sanzioni)
1. 
Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere l'agevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del bonus fiscale e, ove gia' utilizzato, la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali e di mora, oltre il pagamento di una sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo ottenuto.
2. 
Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti che falsificano in tutto o in parte i dati relativi all'erogazione delle benzine nei modelli a cio' predisposti, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 2 milioni, in base alla continuazione o al ripetersi dell'azione illecita.
Art. 7. 
(Efficacia delle disposizioni)
1. 
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello della loro entrata in vigore.
2. 
Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo delle benzine praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante.
3. 
A tale fine la Giunta regionale provvede all'adeguamento dell'entita' del bonus fiscale in relazione all'andamento dei prezzi praticati nello stato confinante, rilevato secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 1.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, denominati:
a) 
"Oneri per la procedura di concessione del bonus fiscale", per memoria;
b) 
"Agevolazione fiscale a favore dei soggetti residenti in territori regionali di confine", per memoria.
2. 
Lo stanziamento delle somme sui capitoli di cui al comma 1 avviene mediante la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 2001.
Art. 9. 
(Clausola d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.