Disegno di legge regionale n. 110 presentato il 27 luglio 2000
Norme concernenti la modifica della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 ed interventi a sostegno dei prodotti turistici

Art. 1. 
1. 
L'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' sostituito dal seguente:
Art. 8. (Istituzione e forma giuridica dell'Agenzia per la Promozione Turistica del Piemonte) 1. E' istituita l'Agenzia per la Promozione Turistica del Piemonte, di seguito denominata
Agenzia
, con le finalita' e le funzioni definite, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della l.r. 75/1996. 2. L'Agenzia per la Promozione Turistica del Piemonte ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa e contabile. L'Agenzia e' dotata di proprio statuto e la relativa attivita' e' disciplinata dal diritto privato. La vigilanza sull'Agenzia e' esercitata dalla Giunta regionale. Sono in ogni caso sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti: a) il programma annuale e pluriennale di attivita' e le modifiche che si rendono necessarie; b) gli atti di programmazione degli interventi; c) la pianta organica del personale; d) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le relative variazioni; e) il rendiconto consuntivo; f) lo Statuto. 3. L'Agenzia svolge le funzioni previste dall'articolo 7 della l.r. 75/1996, con criteri di efficienza, efficacia ed economicita', ricercando strategie comuni con i soggetti di cui all'articolo 4, della l.r. 75/1996, in sede di Conferenza programmatica. 4. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa e per promuovere la collaborazione dei soggetti interessati, l'Agenzia puo' stipulare accordi o convenzioni, nonche' costituire appositi consorzi, ai sensi degli articoli 2602-2615 bis del codice civile, o societa' con soggetti pubblici o privati e partecipare a consorzi o societa' gia' esistenti, previa deliberazione di approvazione della Giunta regionale. 5. La Regione, di norma, si avvale dell'Agenzia per l'attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l'analisi e consulenza di marketing turistico. 6. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la Commissione consiliare competente, lo Statuto dell'Agenzia. Lo statuto, stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. 7. La costituzione dell'Agenzia avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale.
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Art. 2. 
1. 
Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art. 8 bis. (Organi dell'Agenzia) 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore dell'Agenzia; b) il Collegio dei Revisori.
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Art. 3. 
1. 
Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art. 8 ter. (Il Direttore) 1. Il Direttore e' nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato al Turismo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di nomine, tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalita' ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore e' regolato da contratto di diritto privato. L'incarico di direzione ha durata triennale, rinnovabile ed e' a tempo pieno. I contenuti di tale contratto, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e con cariche elettive pubbliche. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato al Turismo, puo' revocare il Direttore dal proprio incarico, per gravi inadempienze nell'attuazione del programma, nonche' per gravi irregolarita' amministrative e/o contabili. Al Direttore sono riservati tutti i poteri di predisposizione degli atti e di gestione e direzione dell'attivita', in coerenza con gli indirizzi fissati dal Comitato di cui all'articolo 5, sulla base dei programmi regionali previsti dalla l.r. 75/1996. 4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; firma e adotta tutti i provvedimenti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per perseguire le finalita' istituzionali dell'Agenzia e risponde della sua attivita' alla Giunta regionale. 5. Il Direttore, in particolare, provvede: a) a predisporre il programma annuale e pluriennale di attivita' e le modifiche che si rendono necessarie; b) a predisporre il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo; c) alla stipula di contratti e di convenzioni per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi, nonche' per gli acquisti, locazioni e alienazioni di immobili; d) all'organizzazione degli uffici; e) alla gestione del personale; f) alla stipula di accordi o convenzioni; g) alla costituzione di consorzi ai sensi degli articoli 2602-2615 bis del codice civile o societa' con soggetti pubblici o privati; h) alla partecipazione a consorzi o societa' gia' esistenti, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4. 6. Ulteriori compiti non definiti nel comma 5, sono stabiliti dallo Statuto dell'Agenzia.
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Art. 4. 
1. 
Dopo l'articolo 8 ter della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art. 8 quater. (Il Collegio dei Revisori) 1. Il Collegio dei Revisori e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. 2. Esso e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali due membri effettivi ed un supplente sono nominati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), un membro effettivo ed un supplente, sono nominati dalle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale di cui all'articolo 9, della l.r. 75/1996. 3. Il Presidente del Collegio e' individuato dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, tra i membri nominati dal Consiglio regionale in base a quanto stabilito dalla l. r. 39/1995. 4. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. Lo Statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento e i compiti del Collegio dei Revisori.
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Art. 5. 
1. 
Dopo l'articolo 8 quater della l.r. 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art. 8 quinquies. (Il Comitato regionale di Indirizzo) 1. Ai fini della programmazione della promozione turistica della Regione e' costituito un Comitato regionale di indirizzo, composto da: a) l'Assessore regionale pro-tempore con delega al Turismo, che lo presiede; b) il Responsabile della Direzione regionale al Turismo pro-tempore; c) un rappresentante indicato dai Presidenti delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali. 2. Il rappresentante indicato dai Presidenti delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali, dura in carica tre anni. 3. Il Comitato si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute con il quale definisce il suo funzionamento. 4. Il Comitato organizza la Conferenza programmatica di cui all'articolo 4 della l.r. 75/1996, al fine di predisporre il programma annuale e pluriennale di indirizzo e coordinamento, nonche' per aggiornare il programma pluriennale e per la verifica dei risultati dell'attivita' di promozione, accoglienza ed informazione turistica in Piemonte. 5. In particolare, il Comitato definisce gli indirizzi dell'Agenzia di cui alla presente legge per le azioni di promozione, in merito a: a) il programma annuale e pluriennale di attivita' nonche' le modifiche che si rendono necessarie; b) l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, gli acquisti, le locazioni e le alienazioni di immobili; c) la stipulazione di accordi o convenzioni; la costituzione di consorzi ai sensi degli articoli 2602 e 2615 bis del codice civile o societa' con soggetti pubblici o privati; la partecipazione a consorzi o societa' gia' esistenti, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4.
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Art. 6. 
1. 
Dopo l'articolo 8 quinquies della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art. 8 sexies. (Personale dell'Agenzia) 1. L'Agenzia si avvale di personale assunto mediante: a) contratti di diritto privato; b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Tali convenzioni possono prevedere particolari forme di incentivazione economica. 2. Il servizio prestato presso l'Agenzia dal personale di cui al comma 1, lettera b), e' comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza.
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Art. 7. 
1. 
Dopo l'articolo 8 sexies della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art. 8 septies. (Finanziamento dell'Agenzia) 1. Al finanziamento dell'Agenzia si provvede mediante: a) trasferimenti annuali assegnati dalla Regione per le spese di funzionamento e per l'attivita' promozionale; b) risorse specifiche dell'Unione europea e/o risorse della Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative di elevato interesse turistico; c) sovvenzioni e contributi erogati da enti pubblici e/o privati, nonche' dai corrispettivi ottenuti dall'attivita' svolta.
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Art. 8. 
1. 
Dopo l'articolo 8 septies della l.r. 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art 8 octies. (Valorizzazione dei prodotti turistici regionali) 1. La Regione Piemonte si propone di sostenere, integrare e realizzare prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso il Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale. 2. Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la realizzazione di progetti integrati di interventi pubblici e privati per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione. 3. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, l'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte, le Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica locali di cui all'articolo 9, della l.r. 75/1996, gli enti pubblici o di diritto pubblico, le associazioni e i consorzi di imprese turistiche che operano senza scopo di lucro.
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Art. 9. 
1. 
Dopo l'articolo 8 octies della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art 8 novies. (Procedure istruttorie) 1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 8, finanzia appositi studi di fattibilita' finalizzati alla creazione e alla realizzazione di prodotti turistici. 2. Tali studi di fattibilita' dovranno contenere la valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche, promozionali, della capacita' di marketing e commercializzazione del prodotto e della redditivita' del contesto, nonche' le modalita' tecniche di finanziamento. 3. Le domande relative agli studi di fattibilita' sono presentate alla Regione Piemonte entro il 31 gennaio di ogni anno e saranno seguite dalle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.
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Art. 10. 
1. 
Dopo l'articolo 8 novies della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art 8 decies. (Interventi finanziari a sostegno dei prodotti turistici) 1. La realizzazione dei progetti di intervento, compresi negli studi di fattibilita' di cui all'articolo 9, approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, hanno carattere di priorita' all'interno del Programma annuale di interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) e del Piano annuale di interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il mantenimento di Aree turistiche). 2. Sono, inoltre, concessi finanziamenti in conto capitale ai soggetti indicati all'articolo 8 octies, comma 3, per la realizzazione delle azioni definite dall'articolo 8, comma 1, al fine di integrare anche con interventi strutturali, di promozione e commercializzazione le tipologie previste dalla legge regionale 18/1999 e dalla legge regionale l.r. 4/2000.
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Art. 11. 
1. 
Dopo l'articolo 8 decies della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e' inserito il seguente:
Art. 8 undecies. (Copertura finanziaria) 1. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante soppressione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 14706 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 e contestuale iscrizione degli stanziamenti nel capitolo di nuova istituzione, di cui al comma 3, lettera a). 2. Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 10, si provvede mediante riduzione di lire 2 miliardi degli stanziamenti iscritti nel capitolo 23594 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 e contestuale iscrizione degli stanziamenti nel capitolo di nuova istituzione, di cui al comma 3, lettera b). 3. La Giunta regionale e' autorizzata ad istituire nel bilancio annuale di previsione della Regione per l'anno 2000, i seguenti capitoli di spesa: a) 'Spesa per il funzionamento e per l'attivita' promozionale dell'Agenzia e per le iniziative di elevato interesse turistico'; b) 'Spesa per interventi di sostegno, integrazione e creazione di prodotti turistici di cui alla presente legge regionale.
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Art. 12. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 14, della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, sono abrogate le parole:
all'Agenzia per la promozione turistica
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2. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24, della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, sono abrogate le parole:
all'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte
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3. 
E' abrogata inoltre la legge regionale 17 luglio 1997, n. 38 (Sottoscrizione quote di partecipazione al Consorzio 'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte').
Art. 13. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
L'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte costituita ai sensi della l.r. 75/1996 nella forma di Consorzio regolata dagli articoli 2602-2615 bis del codice civile, e' posta in liquidazione, previa conforme deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. 
L'Assemblea stabilisce le modalita' di liquidazione ed i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, nonche' nomina uno o piu' liquidatori, in coerenza con la natura e le finalita' dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei consorziati.
3. 
In fase di prima attuazione della presente legge, il Direttore ed il personale in servizio presso l'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte costituita ai sensi dell'articolo 8, della l.r. 75/1996, nella forma giuridica di Consorzio regolato dagli articoli 2602-2615 bis del codice civile, confluiscono nella costituenda Agenzia, che subentra ad ogni effetto nel contratto di lavoro in corso.