Proposta di legge regionale n. 107 presentata il 25 luglio 2000
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), alla legge regionale n. 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), alla legge regionale n. 20 febbraio 1976, n. 6 e successive modifiche e integrazioni

Art. 1. 
1. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 21/2000, dopo le parole "al Presidente della Giunta delle elezioni" sono aggiunte le parole "al Presidente della Commissione per il Regolamento interno".
2. 
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 21/2000, dopo le parole "ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni" sono aggiunte le parole "al Vice presidente della Commissione per il Regolamento interno".
Art. 2. 
1. 
Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) come sostituito dall'articolo 3 della l.r 14/1994 le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono sostituite con le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione istituzionale, qualora questa si svolga in altra localita' del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'ACI." 2. Nel secondo periodo dello stesso comma le parole "I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino" sono sostituite con le parole "I Consiglieri con domicilio nel comune sede della riunione istituzionale".
3. 
Nel comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) come sostituito dall'articolo 3 della l.r 14/1994 le parole "quota corrispondente alla percorrenza di 1.500 chilometri calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono sostituite dalle parole "quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente".
Art. 3. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10 novembre 1972, n. 12, ("Funzionamento dei Gruppi consiliari") aggiunto dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1991 e l'articolo 2 bis aggiunto dall'art. 2 della l.r. n. 28/1997 sono abrogati.
2. 
L'articolo 3 della l.r. 10 novembre 1972, n. 12, ("Funzionamento dei Gruppi consiliari") sostituito dall'articolo 3 della l.r. n. 2/1991 e integrato dall'art. 3 69/1995 e' abrogato e sostituito dal seguente:
2. 
Per il funzionamento del Gruppo misto, qualora vi aderiscano piu' di un consigliere, viene erogato a ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente diviso per quota in proporzione al numero degli aderenti oltre al contributo di cui alla lettera b). E' pertanto abrogato l'articolo 3 della l.r. 65/1994.
3. 
Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresi' utilizzate, nella misura massima del 50%, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. n. 20/1981 come modificata con ll. rr. n. 33/1998, n. 26/1999 e con la presente legge."
Art. 4. 
1. 
I commi 1,2 e 3 dell'articolo 1 della l.r. 8 giugno 1981, n. 20, ("Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari") come sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1992, nonche' la tabella allegata al comma 2 dello stesso articolo, come integrata per effetto dell'articolo 6 della l.r. 69/1995, sono abrogati.
2. 
La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma precedente, ad ogni consigliere appartenente al gruppo e' ridotta del 50% per i Consiglieri che rivestano la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di Vice presidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.
Art. 5. 
1. 
La composizione dell'ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale come definita dall'articolo 9 della l.r. n. 42/1986, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 7/1993, e dall'art. 14 della l.r. n. 51/1977, e' integrata di una unita' di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale.
2. 
La composizione dell'ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 30 della l.r. n. 6/1979 e dall'art. 14 della l.r. n. 51/1977, e' integrata di un'unita' di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale per ognuno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.
Art. 6. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000, si fa fronte per l'ammontare riferito agli articoli 1 e 2, stimato in lire 420.000.000, con lo stanziamento previsto al capitolo 10000 del bilancio regionale; per l'ammontare riferito agli articoli 3 e 4 pari a lire 1.170.000.000 con i fondi del capitolo 10030 del bilancio della Regione da incrementare di lire 400.000.000 con prelievo dal capitolo del bilancio regionale (fondo di riserva per spese obbligatorie) e di lire 300.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 10210; per l'ammontare riferito all'articolo 5 stimato in lire 90.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10110 del bilancio regionale che deve essere integrato mediante riduzione di pari importo del capitolo 10210.
2. 
Per gli anni successivi, si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Art. 7. 
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.