"Norme per contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle aree sensibili"
Primo firmatario
Altri firmatari
Articolo 1
(Finalità)
1.
La Regione sostiene i comuni nelle attività di prevenzione e contrasto dell'abbandono di rifiuti nelle aree sensibili caratterizzate da un'elevata incidenza di abbandono di rifiuti, a beneficio del decoro urbano e della sostenibilità ambientale.
Articolo 2
(Misure per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'
articolo 1
, sostiene i comuni interessati all'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili in cui si registrano frequenti episodi di abbandono di rifiuti. Tali aree sono individuate dai comuni sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'
articolo 5, comma 1
.
2.
La Regione promuove iniziative di educazione e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti.
Articolo 3
(Contributi ai comuni)
1.
La Regione, con appositi bandi, mette a disposizione dei comuni, in forma di contributi, le risorse a copertura dei costi di acquisto, installazione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza.
2.
I contributi di cui al
comma 1
sono cumulabili con i contributi da parte dell'Unione europea e di altri enti pubblici o privati.
Articolo 4
(Installazione, gestione e monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza)
1.
L'installazione, la gestione e il monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili da parte dei comuni interessati, nonché la raccolta dei dati utilizzati a fini sanzionatori e per le attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza avvengono nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 5
(Interventi attuativi)
1.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, in particolare:
a)
stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi di cui all'
articolo 2
, definendo, tra l'altro, cosa si intende per aree sensibili nonché le caratteristiche tecniche dei sistemi di videosorveglianza. b) elabora interventi di educazione ambientale rivolti agli istituti scolastici e iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza per promuovere comportamenti responsabili nel rispetto dell'ambiente.
Articolo 6
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 3
, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2025-2027, si fa fronte mediante incremento di risorse sulla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), del programma 03 (Rifiuti), titolo II (spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti all'interno della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.