Costituzione in parte civile nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, del trasporto pubblico locale, del personale della scuola, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile.
Primo firmatario
Altri firmatari
BINZONI ALESSANDRA BORDESE MARINA CAMERONI DANIELA EBARNABO SERGIO RAITERI SILVIA RIVA VERCELLOTTI CARLO SACCHETTO CLAUDIO ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO
Art. 1
(Costituzione in giudizio)
1.
E' fatto d'obbligo alla Regione costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio contenente imputazioni in caso di aggressioni fisiche ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, del trasporto pubblico locale, del personale della scuola, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile nello svolgimento delle proprie mansioni.