Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilita' regionale 2025)
Art. 1.
(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)
1.
Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'
allegato A
alla presente legge.
2.
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, con riferimento alle destinazioni indicate nello stato di previsione della spesa della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto agli equilibri del bilancio ai sensi dell'
articolo 40 del decreto legislativo 118/2011
.
Art. 2.
(Misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027)
1.
Ai fini del mantenimento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio degli esercizi finanziari 2025-2027, come definiti nel prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, le autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti sono revocate e sostituite con le autorizzazioni di spesa di cui all'art 1.
Art. 3.
(Contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale)
1.
Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell'
articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è autorizzata a effettuare operazioni di revisione, ristrutturazione, rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 33/2023 )
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è aggiunto il seguente: "
Per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, è iscritto uno stanziamento pari a euro 1.300.000,00 nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, da erogare alla Fondazione Circolo dei lettori per la programmazione e la gestione della predetta manifestazione 'Salone Internazionale del libro di Torino'. ".
1 bis.
Art. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.