Disegno di legge regionale n. 6 presentato il 13 settembre 2024
Modifica alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)

Art. 1. 
(Inserimento dell'articolo 29 bis nella l.r. 18/2016 )
1. 
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)) è inserito il seguente: "
Art. 29 bis.
(Destinazione delle risorse introitate ai sensi dell' art. 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al 29 giugno 2022)
1.
Le somme introitate da ARPA sino al 29 giugno 2022, ai sensi dell' articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e risultanti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2023 sono destinate alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, ultimo periodo del d.lgs. 152/2006 .
".
Art. 2. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.