Modifica alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)
Art. 1.
(Inserimento dell'articolo 29 bis nella l.r. 18/2016 )
1.
Dopo l'
articolo 29 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)) è inserito il seguente: "
(Destinazione delle risorse introitate ai sensi dell'
art. 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al 29 giugno 2022)
Le somme introitate da ARPA sino al 29 giugno 2022, ai sensi dell'
articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e risultanti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2023 sono destinate alla medesima finalità di cui al vigente
articolo 318 quater, ultimo periodo del d.lgs. 152/2006 . ".
Art. 29 bis.
1.