Proposta di legge regionale n. 59 presentata il 28 novembre 2024
Istituzione del contrassegno unico per le Zone a Traffico Limitato per gli agenti di commercio
Primo firmatario

RICCA FABRIZIO

Articolo 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione promuove e sostiene l'attività degli agenti di commercio e il loro contributo allo sviluppo economico locale, favorendo la loro mobilità all'interno delle aree urbane soggette a restrizioni di traffico, mediante l'istituzione del contrassegno unico delle Zone a Traffico Limitato, garantendo al contempo il rispetto delle normative ambientali e delle esigenze della comunità.
2. 
La presente legge si propone di:
a) 
agevolare gli agenti di commercio nello svolgimento delle proprie funzioni professionali, garantendo loro un accesso migliorato alle aree urbane, essenziale per l'attività di vendita e per il mantenimento dei rapporti commerciali con clienti e fornitori;
b) 
promuovere un sistema di mobilità sostenibile, bilanciando l'esigenza di ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico con la necessità di garantire la funzionalità delle attività commerciali;
c) 
introdurre un sistema applicativo per la gestione delle autorizzazioni che semplifichi e renda più efficiente il processo di richiesta e attribuzione del contrassegno unico, garantendo trasparenza e tempestività nella concessione dello stesso;
d) 
favorire una maggiore integrazione tra il settore commerciale e le politiche di mobilità urbana, contribuendo alla creazione di un ambiente urbano dinamico e a misura di imprenditore.
Articolo 2. 
(Contrassegno unico per le Zone a Traffico Limitato)
1. 
Gli agenti di commercio hanno diritto al rilascio del contrassegno unico per le Zone a Traffico Limitato presenti sul territorio regionale durante l'esercizio della loro attività professionale.
2. 
Per beneficiare di quanto previsto al comma 1, gli agenti di commercio devono essere in possesso di un regolare contratto di lavoro e dell'iscrizione alla sezione speciale tenuta dalle camere di commercio secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Articolo 3. 
(Sistema applicativo per la gestione delle autorizzazioni)
1. 
La Regione istituisce un sistema applicativo denominato "ZTL-Agenti" accessibile online, volto alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati al transito nelle ZTL da parte degli agenti di commercio.
2. 
Il sistema deve consentire ai Comuni di:
a) 
inserire e gestire le targhe dei veicoli autorizzati;
b) 
rilasciare autorizzazioni temporanee per eventi o attività promozionali straordinarie;
c) 
creare report statistici sull'accesso degli agenti di commercio alle ZTL.
3. 
Gli agenti di commercio provvedono a registrarsi nel sistema presentando la documentazione necessaria e richiedendo l'inserimento della propria targa.
4. 
I comuni sono responsabili della verifica e validazione delle richieste di autorizzazione effettuate tramite il sistema.
Articolo 4. 
(Norma di attuazione)
1. 
La Giunta Regionale provvede, entro 120 giorni, con propria deliberazione, a definire le modalità, i termini e la documentazione necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. 
I comuni sono autorizzati a istituire specifici protocolli di intesa con le associazioni di categoria degli agenti di commercio per facilitare e promuovere l'uso del sistema applicativo.
Articolo 5. 
(Norma Finanziaria)
1. 
Per gli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento di euro 50.000,00 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 20 programma 20.01 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
Articolo 6. 
(Disposizioni finali)
1. 
La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. 
Sono abrogate eventuali disposizioni che contrastano con quanto previsto dalla presente legge.