Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici del Piemonte. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)
Primo firmatario
Altri firmatari
CALDERONI MAURO CANALIS MONICA ISNARDI FABIO PAONESSA SIMONA UNIA ALBERTO
CAPO I
Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici del Piemonte
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione, al fine di garantire la valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini, nel quadro di attuazione della
legge regionale 1 agosto 2018, n. 11
(Disposizioni coordinate in materia di cultura) sostiene il riconoscimento e la valorizzazione dei "cimiteri monumentali e storici del Piemonte", nonché la loro promozione quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell'identità culturale della Regione come elementi di memoria storica e collettiva, secondo i principi enunciati dall'articolo 2 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della
legge 1 ottobre 2020, n. 133
.
Art. 2.
(Definizione e riconoscimento dei "cimiteri monumentali e storici del Piemonte")
1.
Ai fini della presente legge, sono definiti "cimiteri monumentali e storici del Piemonte" i luoghi di sepoltura ubicati sul territorio regionale che presentano condizioni di rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui al Capo I, articolo 1, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della
legge 6 aprile 1977, n. 184
, e quelli che presentano le caratteristiche di interesse di cui all'
articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
).
2.
Possono chiedere il riconoscimento alla Giunta regionale i luoghi di sepoltura di cui al comma 1 che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:
a)
presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva;
b)
svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;
3.
La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentite le Soprintendenze territoriali, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di "cimiteri monumentali e storici del Piemonte" nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 3.
(Cooperazione per la valorizzazione)
1.
La Regione promuove forme di cooperazione sul territorio tra i gestori delle strutture riconosciute "cimiteri monumentali e storici del Piemonte" ai sensi dell'articolo 2, per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, naturalistico sviluppando paesaggi culturali.
2.
Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all'interno del territorio regionale, anche attraverso l'adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.
3.
La Regione effettua il monitoraggio dei "cimiteri monumentali e storici del Piemonte" assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione stessa.
Art. 4.
(Contributi per gli interventi)
1.
Nell'ambito e in attuazione della programmazione di cui all'
articolo 7 della legge regionale 11/2018
, la Giunta regionale può erogare contributi per i progetti presentati dai soggetti gestori di strutture riconosciute quali "cimiteri monumentali e storici del Piemonte". In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento e sono individuati i contributi concedibili.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione dei progetti di cui al comma 1, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione, nonché le modalità di concessione, erogazione, rendicontazione e di revoca dei contributi.
3.
I contributi di cui al comma 1 possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:
a)
gestione sostenibile dei cimiteri monumentali e storici del Piemonte;
b)
valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici del Piemonte per i seguenti interventi:
1)
fruizione pubblica e comunicazione;
2)
catalogazione e studio del patrimonio;
3)
mostre e programmi culturali;
4)
progetti digitali e multimediali;
5)
educazione al patrimonio culturale;
6)
accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive;
7)
sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
8)
promozione del turismo culturale, con particolare attenzione allo smart tourism e al turismo dolce e sostenibile;
9)
progetti per la creazione di reti tra "cimiteri monumentali e storici" regionali ed europei, in particolare quelli collegati dalla rete "ASCE-Association of Significant Cemeteries of Europe" e tra i cimiteri membri dell'European Cemeteries Route e gli altri itinerari culturali eruopei riconosciuti dalla Commissione Europea;
10)
progetti per favorire il miglioramento dell'accesso e della fruibilità turistica dei cimiteri monumentali e storici.
4.
Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti di cui al comma 1 nei quali vi è la titolarità degli enti locali ove sono situati, oppure la compartecipazione degli stessi se la titolarità appartiene ad altri soggetti.
Art. 5.
(Altre azioni della Regione)
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione istituisce una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale, ne cura la manutenzione e redige, curando gli aggiornamenti, la "Guida ai cimiteri monumentali e storici del Piemonte", pubblicandola nella medesima sezione del sito per la divulgazione delle informazioni relative anche dell'Atlante dei cimiteri italiani e ne raccomanda la pubblicazione sui portali delle Agenzie Turistiche Locali (ATL).
2.
La Regione promuove la collaborazione con i Ministeri competenti, nonché con le rappresentanze diplomatiche italiane e straniere, per inserire anche i cimiteri di guerra e i cimiteri militari all'interno della sezione dedicata di cui al comma 1.
3.
La Regione promuove iniziative e azioni di sensibilizzazione volte alla fruizione da parte delle persone con disabilità dei cimiteri oggetto della presente legge, anche tramite accordi, in collaborazione con il Ministero della Cultura ed altre istituzioni.
4.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce progetti volti all'adozione di monumenti da parte di privati cittadini, di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati, mediante la raccolta di segnalazione di opere da restaurare o manutenere, rese visibili online.
Art. 6
(Monitoraggio sull'attuazione)
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni relativi a:
a)
elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2;
b)
interventi di cui all'articolo 4;
c)
tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;
d)
eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possono compromettere le finalità e l'attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, stimati in euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte mediante risorse di pari importo allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio finanziario 2025-2027.
2.
Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
CAPO II
Adeguamenti normativi
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11/2018 )
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11/2018 dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
".
nel loro contesto di paesaggio culturale
, ivi comprese le strutture riconosciute quali cimiteri monumentali e storici del Piemonte,