Disegno di legge regionale n. 56 presentato il 28 ottobre 2024
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)

Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 19/1999 )
1. 
Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo) sono sostituite dalle seguenti: "
a)
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977 ;
b)
aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell'entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato;
c)
variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;
".
2. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/1999 è inserita la seguente: "
c bis)
mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d'intervento di cui all' articolo 3 del d.p.r. 380/2001 ;
".
3. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/1999 è aggiunta la seguente: "
e bis)
variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.
".
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 16/2018 )
1. 
La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è sostituita dalla seguente: "
d bis)
edificio legittimo: immobile o unità immobiliare il cui stato legittimo è stabilito ai sensi dell' art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
".
2. 
I commi 1 e 2 dell' articolo 6 della l.r. 16/2018 sono sostituiti dai seguenti: "
1.
Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all' articolo 2 bis, comma 1 quater del d.p.r. n. 380/2001 il recupero del sottotetto è consentito purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle relative norme di settore.
2.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico.
".
3. 
Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
7.
Il recupero dei sottotetti esistenti è ammesso anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.