Prime disposizioni applicative del D.M. 21 giugno 2024 in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulle aree agricole di elevato interesse agronomico
Primo firmatario
Altri firmatari
AVETTA ALBERTO CALDERONI MAURO CANALIS MONICA CONTICELLI NADIA PAONESSA SIMONA PENTENERO GIOVANNA POMPEO LAURA RAVETTI DOMENICO ROSSI DOMENICO SALIZZONI MAURO VALLE DANIELE VERZELLA EMANUELA
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto per il mantenimento qualitativo e quantitativo delle aree agricole di cui al punto 4) del
primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo), detta disposizioni mirate ad una prima applicazione di quanto previsto all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) in merito all'individuazione, in attuazione del
D.lgs. n. 199/2021
, delle aree in cui sia consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. In particolare sono escluse dalle istanze di autorizzazione all'installazione di impianti a energie rinnovabili le aree di elevato interesse agronomico, come individuate all'articolo 2.
Art. 2.
(Definizione di aree agricole di elevato interesse agronomico ai sensi del D.M. n. 1444/68)
1.
Ai fini della presente legge sono definite aree agricole di elevato interesse agronomico le aree agricole riconducibili a quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lett. E) del D.M. n.1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.).
2.
Sono ricompresi altresì tra i terreni tutelati ai fini della presente legge:
a)
i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte;
b)
i terreni agricoli nei Comuni dei siti tutelati dall'Unesco.
Art. 3.
(Esclusione dell'autorizzazione all'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nelle aree di elevato interesse agronomico)
1.
Nelle aree agricole di cui all'articolo 2 non è consentita l'installazione di impianti a terra voltaici e agrivoltaici.
2.
L'individuazione quali aree escluse dall'installazione di impianti ad energie rinnovabili delle aree di cui all'articolo 2 costituisce una prima applicazione di quanto previsto all'articolo 3 del D.M. 21 giugno 2024, in attuazione di quanto disposto all'
articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
.
3.
Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del D.M. 21 giugno 2024, ossia dal 17 luglio 2024, la Regione individua, in ottemperanza al Decreto stesso, le aree in cui sia consentita l'installazione di impianti a energie rinnovabili, ricomprendendo tra le aree in cui non sia consentita l'installazione quelle di cui alla presente legge.