Disposizioni in materia di ordinamento del personale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2008 )
1.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
posizioni organizzative non dirigenziali
elevata qualificazione
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2008 )
1.
Alla
lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
posizione organizzativa o di alta professionalità
elevata qualificazione
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2008 )
1.
Il
comma 3 bis dell'articolo 17 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
Nel rispetto dei criteri di cui all'
articolo 17, comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 , di quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a bis) e dal provvedimento di Giunta assunto ai sensi dell'
articolo 36, comma 1 della l.r. 14/2014 , il dirigente responsabile può delegare al personale dell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento, titolare di incarico di elevata qualificazione, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui al comma 3, lettera e) e la partecipazione alle conferenze di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione indette da altre amministrazioni. Non si applica l'
articolo 2103 del codice civile . ".
3 bis.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 23/2008 )
1.
Al
comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono soppresse.
che abbiano maturato almeno un quinquennio di responsabilità dirigenziale
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 23/2008 )
1.
Al
comma 1 dell'articolo 22 bis della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono abrogate.
del 10 per cento
2.
Al
comma 2 dell'articolo 22 bis della l.r. 23/2008 dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti: "
".
categoria D
ovvero all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2008 )
1.
Il
comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 è abrogato.
2.
Al
comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale
nel rispetto della percentuale di cui all'
articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 , elevabile in applicazione di specifiche normative nazionali
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 23/2008 )
1.
Al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
delle posizioni organizzative e di alta professionalità non dirigenziali
degli incarichi di elevata qualificazione
2.
Al
secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
di tali posizioni e delle alte professionalità
degli incarichi di elevata qualificazione
3.
Al
comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
le posizioni organizzative e le alte professionalità, attribuendo i relativi incarichi
gli incarichi di elevata qualificazione, attribuendoli
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 23/2008 )
1.
Al
comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 23/2008 la parola: "
" è sostituita dalla seguente: "
".
categoria
area
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 36 decies della l.r. 23/2008 )
1.
Il
comma 1 dell'articolo 36 decies della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
Le progressioni economiche all'interno delle Aree sono disciplinate dal CCNL e dal contratto integrativo, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area. L'istituto è finanziato con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nell'ambito del Fondo per il salario accessorio. ".
1.
2.
Il
comma 2 dell'articolo 36 decies della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
I provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), disciplinano le progressioni tra le aree in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e del relativo sistema delle relazioni sindacali. Le progressioni tra le aree avvengono tramite procedura comparativa. ".
2.
Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.
Art. 11.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.