Disegno di legge regionale n. 51 presentato il 08 ottobre 2024
Disposizioni in materia di ordinamento del personale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2008 )
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole: "
posizioni organizzative non dirigenziali
" sono sostituite dalle seguenti: "
elevata qualificazione
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2008 )
1. 
Alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2008 le parole: "
posizione organizzativa o di alta professionalità
" sono sostituite dalle seguenti: "
elevata qualificazione
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2008 )
1. 
Il comma 3 bis dell'articolo 17 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
3 bis.
Nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 17, comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 , di quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a bis) e dal provvedimento di Giunta assunto ai sensi dell' articolo 36, comma 1 della l.r. 14/2014 , il dirigente responsabile può delegare al personale dell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento, titolare di incarico di elevata qualificazione, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui al comma 3, lettera e) e la partecipazione alle conferenze di servizi e alla conferenza di copianificazione e valutazione indette da altre amministrazioni. Non si applica l' articolo 2103 del codice civile .
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 23/2008 le parole: "
che abbiano maturato almeno un quinquennio di responsabilità dirigenziale
" sono soppresse.
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 22 bis della l.r. 23/2008 le parole: "
del 10 per cento
" sono abrogate.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 22 bis della l.r. 23/2008 dopo le parole: "
categoria D
" sono inserite le seguenti: "
ovvero all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2008 )
2. 
Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 le parole: "
entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale
" sono sostituite dalle seguenti: "
nel rispetto della percentuale di cui all' articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 , elevabile in applicazione di specifiche normative nazionali
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 23/2008 le parole: "
delle posizioni organizzative e di alta professionalità non dirigenziali
" sono sostituite dalle seguenti: "
degli incarichi di elevata qualificazione
".
2. 
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 23/2008 le parole: "
di tali posizioni e delle alte professionalità
" sono sostituite dalle seguenti: "
degli incarichi di elevata qualificazione
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 23/2008 le parole: "
le posizioni organizzative e le alte professionalità, attribuendo i relativi incarichi
" sono sostituite dalle seguenti: "
gli incarichi di elevata qualificazione, attribuendoli
".
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 23/2008 la parola: "
categoria
" è sostituita dalla seguente: "
area
".
Art. 9. 
(Modifiche all'articolo 36 decies della l.r. 23/2008 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 36 decies della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
Le progressioni economiche all'interno delle Aree sono disciplinate dal CCNL e dal contratto integrativo, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area. L'istituto è finanziato con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nell'ambito del Fondo per il salario accessorio.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 36 decies della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
I provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), disciplinano le progressioni tra le aree in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e del relativo sistema delle relazioni sindacali. Le progressioni tra le aree avvengono tramite procedura comparativa.
".
Art. 10. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.
Art. 11. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.