Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 , (Norme in materia di edilizia sociale), alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 , (Diritto allo studio universitario) e alla legge 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita')
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 )
1.
Il
comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 3/2010 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente: "
I consigli di amministrazione delle ATC del Piemonte sono composti da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze. ".
3.
2.
Il
comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 3/2010 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente: "
Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e può essere rieletto. ".
7.
Art. 2.
(Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 )
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16/1992 (Diritto allo studio universitario) è sostituita dalla seguente: "
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
cinque membri, di cui due espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private. ".
1.
a)
2.
Il
comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 16/1992 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente: "
La carica di presidente non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere rinominati. ".
4.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionalelegge 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
1.
Il
comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per non più di tre mandati consecutivi. ".
6.
Art. 4.
(Nomina di un membro da parte del Consiglio Regionale)
1.
Dopo la
lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è aggiunta la seguente: "
. un membro nominato dal Consiglio Regionale del Piemonte scelto fra persone di comprovata esperienza in materia di gestione di parchi e aree protette. ".
d bis)
Art. 5.
(Norma transitoria)
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano ai procedimenti di rinnovo degli organi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.