Proposta di legge regionale n. 45 presentata il 05 settembre 2024
Misure di sostegno per le vittime di delitti contro il patrimonio, commessi con l'utilizzo delle nuove tecnologie, aventi come presupposto la dipendenza affettiva
Primo firmatario

MAGLIANO SILVIO

Art. 1. 
(Finalita' e principi)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto , nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, promuove e sostiene interventi a favore delle vittime di delitti contro il patrimonio, commessi con l'utilizzo delle nuove tecnologie, che hanno come presupposto la dipendenza affettiva.
2. 
La Regione adotta, altresì, misure volte a prevenire e contrastare i delitti di cui al comma 1 nonché a contenere il loro impatto negativo sul tessuto sociale, sull'educazione e sulla formazione delle nuove generazioni.
Art. 2. 
(Interventi)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia sociosanitaria, stipula le convenzioni di cui all'articolo 4 con gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), attivi sul territorio regionale e con comprovata esperienza in materia di dipendenza affettiva, al fine di erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) 
interventi di sostegno psicologico professionale;
b) 
prestazioni di assistenza nella fase di denuncia presso le autorità competenti e di disbrigo delle pratiche burocratiche;
c) 
supporti alle famiglie;
d) 
servizi informativi in ordine ai delitti di cui all'articolo 1, comma 1;
e) 
interventi di sensibilizzazione in ordine alla possibilità di rivolgersi presso i centri adibiti alla tutela delle vittime dei delitti di cui all'articolo 1, comma 1;
f) 
servizi a domicilio prestati da volontari.
2. 
La Regione con le forze dell'ordine, e in collaborazione con le strutture di sostegno socio-psicologico presenti presso le aziende sanitarie locali (di seguito AA.SS.LL.), direttamente o attraverso finanziamenti e contributi ai soggetti di cui all'articolo 5 comma 2, realizza:
a) 
iniziative formative, informative e culturali;
b) 
interventi per diffondere attività di educazione e sensibilizzazione;
c) 
azioni per rafforzare una cultura responsabile e consapevole sull'utilizzo dei social media.
Art. 3. 
(Destinatari)
1. 
La presente legge si applica ai soggetti passivi dei delitti di cui al libro secondo, titolo XIII, capi I e II, del codice penale , in presenza dei seguenti requisiti concorrenti:
a) 
residenza anagrafica nel territorio della Regione alla data in cui si è verificato il reato;
b) 
condizioni economiche disagiate, stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, accertate tramite la presentazione delle dichiarazioni ISEE e appositi colloqui individuali.
Art. 4. 
(Convenzioni)
1. 
La Regione, d'intesa con le amministrazioni locali, stipula specifiche convenzioni con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, secondo uno schema approvato con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7.
Art. 5. 
(Contributi regionali)
1. 
La Regione eroga ai soggetti di cui all'articolo 3 contributi a titolo di sostegno economico per il ristoro dei danni subiti, previa presentazione, da parte della vittima, di denuncia all'autorità competente e accertamento da parte dell'organo competente dell'avvenuta truffa.
2. 
La Regione eroga, altresì, per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, contributi agli enti locali, alle università, nonché alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento ai soggetti regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con specifiche competenze nel campo della dipendenza affettiva.
3. 
La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 7, definisce le modalità e i criteri di concessione dei contributi economici di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6. 
(Campagne informative)
1. 
La Regione predispone, in collaborazione con gli enti locali e le AA.SS.LL., linee guida volte a contrastare il rischio di diventare vittime di dipendenza affettiva e informare sui servizi di assistenza.
2. 
La Regione promuove, su tutto il territorio regionale, le iniziative di sensibilizzazione, informazione e contrasto di cui all'articolo 2, comma 2, anche attraverso la diffusione delle linee guida di cui al comma 1 e di altro materiale specifico sul tema presso le scuole pubbliche secondarie di secondo grado, le università e i centri di assistenza sanitaria pubblica.
3. 
La Regione, ai fini informativi, promuove l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.
Art. 7. 
(Provvedimento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento:
a) 
approva lo schema di convenzione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) 
individua i criteri per la valutazione delle condizioni economiche disagiate ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1 c) definisce le modalità e i criteri di concessione dei contributi economici di cui all'articolo 5, comma 2 d) individua, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti ed esperti, previo accordo, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale dei delitti contro il patrimonio che hanno come presupposto la dipendenza affettiva delle vittime.
Art. 8. 
(Sezione tematica sulla Dipendenza affettiva presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze)
1. 
La Regione istituisce, presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze, la sezione tematica sulla Dipendenza affettiva con funzione consultiva e di monitoraggio, che si riunisce almeno due volte all'anno.
2. 
La sezione tematica sulla Dipendenza affettiva è composta da:
a) 
uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza;
b) 
l'Assessore regionale alle politiche sociali e l'Assessore alla sanità, o un loro delegato;
c) 
due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze;
d) 
un rappresentante per ciascuna ASL;
e) 
due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al registro unico del terzo settore che si occupano di dipendenze affettive;
f) 
un rappresentante dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
g) 
un rappresentante dei servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D);
h) 
un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri appartenente al nucleo operativo del Comando Provinciale di Torino;
i) 
un rappresentante della Polizia Postale.
3. 
La sezione tematica sulla Dipendenza affettiva svolge i seguenti compiti:
a) 
informa la Giunta regionale sull'esito del monitoraggio e dell'analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell'ambito delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate alle persone con dipendenza affettiva;
b) 
formula proposte e pareri e suggerisce indirizzi alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.
4. 
La partecipazione alla sezione tematica sulla Dipendenza affettiva è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
Art. 9. 
(Intervento della Regione nell'ambito del procedimento penale)
1. 
La Regione si riserva il diritto di costituirsi parte civile, per il tramite dell'Avvocatura regionale, nell'ambito di procedimenti penali relativi a fatti commessi nel suo territorio aventi ad oggetto i delitti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. 
La Regione, così costituita ai sensi del comma 1, ha diritto di avanzare richiesta di risarcimento danni. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 10. 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione descrittiva degli interventi attuati ai sensi dell'articolo 2 per prevenire e contrastare i delitti di cui all'articolo, 1 comma 1, nonché dell'entità e dei destinatari dei contributi erogati in applicazione della presente legge.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2024-2025 si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti) e pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.