Istituzione della figura del fisioterapista di comunita'
Primo firmatario
Art. 1
(Finalita' e istituzione della figura del fisioterapista di comunita')
1.
La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'
articolo 117, comma 3, della Costituzione
, allo scopo di garantire le prestazioni sanitarie di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
) e nel rispetto del D.M. 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista) istituisce la figura del fisioterapista di comunità con la finalità di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali, di assistenza domiciliare, delle case della comunità e delle cure primarie.
2.
Il servizio di fisioterapia di comunità è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) ed è svolto da fisioterapisti liberi professionisti, inseriti negli elenchi di cui all'
articolo 3
, a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) ai sensi dell'
articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35
, convertito con modificazioni dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60
.
Art. 2.
(Incarichi convenzionali e compiti del fisioterapista di comunità)
1.
Il fisioterapista di comunità di cui all'
articolo 1
opera sulla base della richiesta di assistenza dei MMG o dei PLS e, nei limiti delle competenze attribuite dalla disciplina statale, all'interno del team multiprofessionale delle cure primarie, nell'ambito delle articolazioni specifiche del distretto di cui all'
articolo 3-quater del d.lgs 502/1992
, stabilite dalla normativa nazionale e regionale. Gli incarichi convenzionali sono attribuiti dalle ASL con il compito di identificare e adottare le migliori strategie per la prevenzione, la valutazione, il recupero, l'abilitazione e la palliazione, nonché con l'obiettivo generale di contribuire a migliorare la qualità di vita dell'individuo.
2.
Il fisioterapista di comunità in particolare:
a)
elabora un programma di riabilitazione, nell'ambito del progetto clinico dell'assistito;
b)
collabora con il team multiprofessionale delle cure primarie di cui al
comma 1
nella valutazione dei bisogni della comunità di riferimento, nell'identificazione di fattori e di gruppi di popolazione a rischio e nell'elaborazione di profili di salute, sia in soggetti sani che in situazione di cronicità;
c)
sostiene la promozione della salute mediante interventi settoriali e intersettoriali rivolti a specifici bisogni di salute;
d)
garantisce le migliori pratiche basate sull'evidenza e sulle linee di indirizzo aggiornate al fine di fornire i migliori standard per un'assistenza ottimale alle persone assistite;
e)
sostiene la proattività negli interventi fisioterapici al fine di integrare le attività cliniche e assistenziali, anche con interventi programmati di follow-up, sulla base del percorso previsto per ciascuna patologia;
f)
collabora con i gruppi di volontariato, di auto-aiuto, con i centri per anziani, organizza laboratori per il benessere fisico e promuove l'attività fisica come corretto stile di vita.
Art. 3
(Elenchi dei fisioterapisti di comunità)
1.
Sono istituiti su base provinciale gli elenchi dei fisioterapisti di comunità.
2.
Possono essere iscritti negli elenchi di cui al
comma 1
i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
laurea in fisioterapia;
b)
iscrizione all'Albo dei fisioterapisti;
c)
assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del SSN o del SSR;
d)
specifiche competenze stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'
articolo 4
.
Art. 4
(Interventi attuativi)
1.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente e l'Azienda sanitaria Zero di cui alla
legge regionale 26 ottobre 2021 n. 26
(Azienda zero. Sostituzione dell'
articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 18
"Norme per la programmazione socio- sanitaria e riassetto del servizio sanitario regionale"), specifica la gestione degli incarichi convenzionali e i compiti del fisioterapista di comunità di cui all'
articolo 2
, nonché la formazione degli elenchi di cui all'
articolo 3
.
2.
La direzione generale dell'ASL definisce i bisogni di assistenza fisioterapica della comunità di riferimento e individua gli obiettivi degli incarichi di cui all'
articolo 2, comma 1
, da perseguire in coerenza con lo stato demografico ed epidemiologico del territorio assegnato e con gli obiettivi di salute definiti dai Piani locali di prevenzione (PLP) con cui ciascuna ASL coordina e integra le attività di prevenzione svolte o promosse sul territorio, in collaborazione con enti e istituzioni locali e in coerenza con gli orientamenti nazionali e regionali.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'anno 2022 e in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si fa fronte con le risorse iscritte nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1.
Le disposizioni di cui all'
articolo 5
trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2022-2024.