Proposta di legge regionale n. 34 presentata il 02 settembre 2024
Istituzione della figura del fisioterapista di comunita'
Primo firmatario

CANALIS MONICA

Art. 1 
(Finalita' e istituzione della figura del fisioterapista di comunita')
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all' articolo 117, comma 3, della Costituzione , allo scopo di garantire le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e nel rispetto del D.M. 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista) istituisce la figura del fisioterapista di comunità con la finalità di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali, di assistenza domiciliare, delle case della comunità e delle cure primarie.
2. 
Il servizio di fisioterapia di comunità è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) ed è svolto da fisioterapisti liberi professionisti, inseriti negli elenchi di cui all' articolo 3 , a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) ai sensi dell' articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 , convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 .
Art. 2. 
(Incarichi convenzionali e compiti del fisioterapista di comunità)
1. 
Il fisioterapista di comunità di cui all' articolo 1 opera sulla base della richiesta di assistenza dei MMG o dei PLS e, nei limiti delle competenze attribuite dalla disciplina statale, all'interno del team multiprofessionale delle cure primarie, nell'ambito delle articolazioni specifiche del distretto di cui all' articolo 3-quater del d.lgs 502/1992 , stabilite dalla normativa nazionale e regionale. Gli incarichi convenzionali sono attribuiti dalle ASL con il compito di identificare e adottare le migliori strategie per la prevenzione, la valutazione, il recupero, l'abilitazione e la palliazione, nonché con l'obiettivo generale di contribuire a migliorare la qualità di vita dell'individuo.
2. 
Il fisioterapista di comunità in particolare:
a) 
elabora un programma di riabilitazione, nell'ambito del progetto clinico dell'assistito;
b) 
collabora con il team multiprofessionale delle cure primarie di cui al comma 1 nella valutazione dei bisogni della comunità di riferimento, nell'identificazione di fattori e di gruppi di popolazione a rischio e nell'elaborazione di profili di salute, sia in soggetti sani che in situazione di cronicità;
c) 
sostiene la promozione della salute mediante interventi settoriali e intersettoriali rivolti a specifici bisogni di salute;
d) 
garantisce le migliori pratiche basate sull'evidenza e sulle linee di indirizzo aggiornate al fine di fornire i migliori standard per un'assistenza ottimale alle persone assistite;
e) 
sostiene la proattività negli interventi fisioterapici al fine di integrare le attività cliniche e assistenziali, anche con interventi programmati di follow-up, sulla base del percorso previsto per ciascuna patologia;
f) 
collabora con i gruppi di volontariato, di auto-aiuto, con i centri per anziani, organizza laboratori per il benessere fisico e promuove l'attività fisica come corretto stile di vita.
Art. 3 
(Elenchi dei fisioterapisti di comunità)
1. 
Sono istituiti su base provinciale gli elenchi dei fisioterapisti di comunità.
2. 
Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
laurea in fisioterapia;
b) 
iscrizione all'Albo dei fisioterapisti;
c) 
assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del SSN o del SSR;
d) 
specifiche competenze stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all' articolo 4 .
Art. 4 
(Interventi attuativi)
1. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente e l'Azienda sanitaria Zero di cui alla legge regionale 26 ottobre 2021 n. 26 (Azienda zero. Sostituzione dell' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 18 "Norme per la programmazione socio- sanitaria e riassetto del servizio sanitario regionale"), specifica la gestione degli incarichi convenzionali e i compiti del fisioterapista di comunità di cui all' articolo 2 , nonché la formazione degli elenchi di cui all' articolo 3 .
2. 
La direzione generale dell'ASL definisce i bisogni di assistenza fisioterapica della comunità di riferimento e individua gli obiettivi degli incarichi di cui all' articolo 2, comma 1 , da perseguire in coerenza con lo stato demografico ed epidemiologico del territorio assegnato e con gli obiettivi di salute definiti dai Piani locali di prevenzione (PLP) con cui ciascuna ASL coordina e integra le attività di prevenzione svolte o promosse sul territorio, in collaborazione con enti e istituzioni locali e in coerenza con gli orientamenti nazionali e regionali.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'anno 2022 e in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo, si fa fronte con le risorse iscritte nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024.
Art. 6 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di cui all' articolo 5 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2022-2024.