Proposta di legge regionale n. 32 presentata il 06 agosto 2024
Promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali
Primo firmatario

ROSSI DOMENICO

Altri firmatari

CONTICELLI NADIA

Art. 1. 
(Principi e finalita')
1. 
La Regione, in conformità all' articolo 2 dello Statuto e all' articolo 118 della Costituzione , promuove la partecipazione attiva dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
2. 
La Regione, ispirandosi ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la più ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi.
Art. 2. 
(Obiettivi)
1. 
La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
incrementare la partecipazione nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali;
b) 
promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;
c) 
favorire l'accesso alle informazioni relative ai progetti, piani e programmi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini;
d) 
valorizzare tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, nonché favorire l'emersione degli interessi sottorappresentati attraverso l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri;
e) 
attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, al fine di ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti;
f) 
sostenere l'impegno dei cittadini nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;
g) 
sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza;
h) 
valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
i) 
favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi.
2. 
La Regione:
a) 
opera per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi, in particolare in merito a progetti o interventi che rivestono particolare rilevanza per la comunità regionale;
b) 
si adopera per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere.
Art. 3. 
(Soggetti titolari del diritto di partecipazione)
1. 
Possono intervenire nei processi partecipativi di cui alla presente legge:
a) 
i cittadini italiani e gli stranieri regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi o che hanno interesse all'oggetto del processo partecipativo;
b) 
le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.
Art. 4. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
processo partecipativo: il percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un'iniziativa di competenza della Regione, mettendo in comunicazione gli enti e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni oggetto di confronto, nonché di giungere ad una proposta in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte;
b) 
risultato del processo partecipativo: il documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nell'assunzione delle proprie deliberazioni;
c) 
ente responsabile: l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo.
Art. 5. 
(Programma annuale della partecipazione e promozione della partecipazione)
1. 
La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il Garante di cui all'articolo 8, propone al Consiglio regionale il programma annuale della partecipazione che individua opere, progetti, piani o programmi da sottoporre a processi partecipativi.
2. 
Il programma annuale di cui al comma 1 riguarda le opere, i progetti, i piani o i programmi:
a) 
di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 100 milioni;
b) 
di iniziativa pubblica e privata che comportano investimenti complessivi fino a euro 100 milioni, di incidenza ambientale e che possono costituire un rischio per la salute dei cittadini;
c) 
di iniziativa pubblica di rilevante interesse generale o locale, non rientranti nei casi previsti alle lettere a) e b).
3. 
Qualora dopo l'approvazione del programma annuale si prospettasse l'opportunità di opere rilevanti dal punto di vista dell'impatto ambientale o di un importo stimato superiore ai 100 milioni di euro, il documento di programmazione può essere aggiornato o modificato nel corso dell'anno per ragioni sopravvenute, sentita la commissione competente.
4. 
La Giunta regionale predispone una piattaforma informatica per rafforzare la trasparenza, nonché il dialogo con i cittadini e gli stakeholder.
5. 
Sulla piattaforma informatica di cui al comma 4 sono pubblicati il programma annuale della partecipazione, i documenti, le analisi e le informazioni sui processi partecipativi in atto, nonché le proposte, le consultazioni pubbliche e il risultato della partecipazione. L'attivazione e il relativo funzionamento della piattaforma sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 16.
Art. 6. 
(Promozione della partecipazione)
1. 
La Regione promuove, altresì, la partecipazione in fase di elaborazione degli strumenti della programmazione, anche europea, nonché nella pianificazione strategica, in particolare per quanto attiene agli atti di programmazione:
a) 
di carattere sociale, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e del benessere delle persone;
b) 
della pianificazione territoriale, turistica, culturale e delle infrastrutture;
c) 
della formazione, ricerca e innovazione, dell'ambiente, dell'agricoltura e del governo del territorio.
Art. 7. 
(Dibattito pubblico)
1. 
Il dibattito pubblico regionale è un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza, comprese nel Programma annuale.
2. 
La procedura del dibattito pubblico è sempre disposta per le opere:
a) 
di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 100 milioni;
b) 
di iniziativa pubblica e privata che comportano investimenti complessivi fino a euro 100 milioni, di incidenza ambientale e che possono costituire un rischio per la salute dei cittadini.
3. 
Non si effettua il dibattito pubblico nei casi di interventi:
a) 
disposti in via d'urgenza e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone, alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità naturali;
b) 
di manutenzione ordinaria.
4. 
Il dibattito pubblico si svolge, di norma, nella fase preliminare di elaborazione di un programma, di un piano, di un progetto o di un intervento; può svolgersi anche in fasi successive, ma non oltre l'avvio della progettazione definitiva.
5. 
L'ente responsabile è tenuto a prendere atto del risultato del processo partecipativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, e, nel provvedimento finale, dichiara, motivando adeguatamente, se intende:
a) 
recepirlo, in modo integrale o parziale;
b) 
non recepirlo, proporre modifiche o formulazioni alternative.
6. 
Gli oneri finanziari relativi al processo di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti attuatori delle opere, progetti o interventi.
Art. 8. 
(Citizen meeting)
1. 
Il Citizen meeting è un incontro tematico finalizzato a coinvolgere la popolazione su progetti o iniziative specifiche di interesse generale o locale, convocato dal Garante, su richiesta dei seguenti soggetti:
a) 
Presidente della Giunta regionale;
b) 
Presidente del Consiglio Regionale;
c) 
sindaco o sindaci dei comuni interessati.
2. 
I soggetti proponenti di cui al successivo articolo 14 possono rivolgere istanza al Garante al fine di promuovere i Citizen meeting.
3. 
I gruppi consiliari, in numero non inferiore a tre, possono richiedere al Garante di convocare il Citizen meeting.
Art. 9. 
(Town meeting)
1. 
Il Town meeting è un incontro rivolto a sindaci e amministratori degli enti locali sul programma di governo della Giunta regionale. È convocato dal Garante dei processi partecipativi su richiesta del Presidente della Giunta regionale.
Art. 10. 
(Garante dei processi partecipativi, nomina, requisiti e incompatibilità)
1. 
È istituito il Garante dei processi partecipativi, di seguito denominato Garante.
2. 
Il Garante è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. È nominato dal Consiglio regionale tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
b) 
competenza e comprovata esperienza nel settore dei processi partecipativi.
3. 
Non sono eleggibili i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana.
4. 
Sono incompatibili con la carica di Garante:
a) 
i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
b) 
il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
c) 
gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
Art. 11. 
(Compiti del Garante)
1. 
Il Garante, in particolare:
a) 
attiva il dibattito pubblico nei casi previsti dalla presente legge;
b) 
coadiuva la Giunta regionale nella valutazione delle richieste di sostegno a progetti partecipativi;
c) 
elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi;
d) 
valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
e) 
redige la relazione annuale sulla propria attività, ai sensi dell'articolo 12;
f) 
assicura, attraverso la pubblicazione sulla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 4, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte;
g) 
provvede al coordinamento del procedimento partecipativo, all'indizione del dibattito pubblico, del Citizen meeting e del Town meeting di cui agli articoli 8 e 9, allo svolgimento e all'indicazione del termine di conclusione, eventualmente incaricando della gestione del dibattito pubblico un soggetto terzo, ovvero figure professionali esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi tramite procedura pubblica.
Art. 12. 
(Relazione annuale del Garante)
1. 
Il Garante, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, nella quale si forniscono le seguenti informazioni:
a) 
gli orientamenti e i criteri seguiti nello svolgimento dei propri compiti;
b) 
gli interventi realizzati e le risultanze della valutazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera d);
c) 
le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le eventuali proposte sulle soluzioni da adottare.
2. 
Il Consiglio regionale discute la relazione e verifica l'attuazione del programma annuale della partecipazione, contestualmente all'approvazione del programma annuale della partecipazione, di cui all'articolo 5. La relazione del Garante è pubblicata sulla piattaforma informatica prevista dall'articolo 5, comma 4.
3. 
Le Commissioni consiliari e il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche possono convocare il Garante per ricevere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta.
Art. 13. 
(Sede, struttura e indennità del Garante)
1. 
Il Garante ha sede presso la Giunta regionale.
2. 
Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11 è istituito l'Ufficio della partecipazione, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è scelto nell'organico della Giunta e dipende funzionalmente dal Garante.
3. 
Al Garante spetta una indennità di carica pari a euro 30.000 lordi annui, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.
Art. 14. 
(Promozione della partecipazione presso gli enti locali)
1. 
Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti ai principi della presente legge, al fine di garantire la partecipazione nei percorsi partecipativi, in merito a progetti o interventi che rivestono particolare rilevanza per la comunità locale.
2. 
La Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d'intesa con gli enti locali, al fine di incentivare e sostenere i processi partecipativi presso gli enti locali. I protocolli possono prevedere forme di sostegno regionale per la logistica, le tecnologie dell'informazione e la formazione.
3. 
La Regione, inoltre, promuove, la nomina presso i consigli comunali di un rappresentante avente la funzione di delegato alla partecipazione, quale riferimento dei processi partecipativi che coinvolgano l'ente locale.
4. 
In coerenza con i principi della presente legge, i bandi e gli avvisi regionali finalizzati all'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali riconoscono premialità ai progetti elaborati dagli enti locali attraverso processi partecipativi, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 16.
Art. 15. 
(Soggetti proponenti e sostegno ai processi partecipativi)
1. 
La Regione sostiene ulteriori proposte di processi partecipativi presentate dai soggetti di cui al comma 3.
2. 
Il sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione.
3. 
Possono presentare proposte di processi partecipativi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 16:
a) 
gli enti locali, anche in forma associata;
b) 
gli istituti scolastici, gli enti di formazione professionale e le università;
c) 
le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
d) 
le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti e i movimenti politici.
4. 
Le società e le imprese in generale possono presentare proposte di processi partecipativi con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 16. Sono esclusi progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.
Art. 16. 
(Promozione della cultura della partecipazione)
1. 
Al fine di incentivare la promozione della cultura della partecipazione diffusa nei territori, nonché la sua promozione, la Giunta regionale, sentito il Garante:
a) 
realizza percorsi formativi finalizzati a qualificare i processi partecipativi rivolti ad amministratori e funzionari pubblici, rappresentanti di associazioni, parti sociali e singole persone;
b) 
approva un bando finalizzato a selezionare soggetti da finanziare al fine di valorizzare le storie e le buone prassi dei processi di partecipazione.
2. 
Ai fini del bando cui al comma 1, lettera b), costituiscono criterio di priorità i progetti presentati da istituti scolastici, facoltà, dipartimenti o istituti universitari, ordini o albi professionali, idonei a garantire un approccio multiculturale e multidisciplinare alla materia trattata.
Art. 17. 
(Norme attuative)
1. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento che disciplina, in particolare:
a) 
l'attivazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 4;
b) 
le "linee guida" per le procedure di attivazione, le modalità di indizione e di svolgimento del dibattito pubblico di cui all'articolo 7;
c) 
le modalità di indizione, svolgimento ed eventuale affidamento a terzi della gestione del dibattito pubblico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g);
d) 
l'organizzazione e la dotazione dell'Ufficio della partecipazione di cui all'articolo 12, comma 2;
e) 
le modalità di attivazione e di svolgimento dei Citizen Meeting e dei Town Meeting di cui agli articoli 8 e 9;
f) 
il meccanismo premiale per i progetti elaborati dagli enti locali di cui all'articolo 13, comma 4;
g) 
i criteri per il sostegno ai processi partecipativi di cui all'articolo 14, i requisiti e le modalità di presentazione delle proposte di processi partecipativi, i tempi di svolgimento, l'indicazione delle spese.
Art. 18. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la promozione del processo partecipativo, di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 è autorizzata, all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 195.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2023-2024.
2. 
Per la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 4 è autorizzata, all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo II (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la spesa di euro 50.000,00 per il 2023.
3. 
Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità e dei rimborsi spese del Garante dei processi partecipativi, di cui all'articolo 12, comma 3, quantificati in euro 35.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2023-2024 si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.