Proposta di legge regionale n. 28 presentata il 06 agosto 2024
Istituzione del Servizio plurispecialistico di presa in carico del paziente bariatrico
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , in attuazione dell' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), delle Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità approvate con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2022, nonché dell'articolo 9 (Tutela della salute dei cittadini) della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1, dispone la presa in carico a lungo termine del paziente bariatrico, in considerazione della crescente incidenza dei casi e della necessità di prevenire il rischio di recidiva dell'obesità e delle patologie ad essa correlate.
2. 
La presa in carico a lungo termine del paziente bariatrico consente di aumentare la consapevolezza dell'importanza di aderire a sani stili di vita e corrette abitudini alimentari, fondamentali per mantenere la perdita di peso post-chirurgica nel tempo.
3. 
Le finalità di cui alla presente legge si esplicano mediante azioni sinergiche nei seguenti campi:
a) 
la prevenzione delle recidive;
b) 
la cura delle patologie correlate all'obesità residuali dopo l'intervento chirurgico, nonché derivanti da eventuali complicanze;
c) 
l'impostazione e il mantenimento di un regime alimentare corretto in relazione all'indice di massa corporea (IMC) ottenuto grazie all'intervento;
d) 
il rafforzamento dell'autostima e della percezione di sé;
e) 
il sostegno all'incremento dei rapporti interpersonali, nell'ottica di una migliore integrazione sociale, consentita dall'intervento bariatrico.
Art. 2. 
(Istituzione del Servizio plurispecialistico di presa in carico del paziente bariatrico)
1. 
La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in ambito sanitario e per le finalità di cui all'articolo 1 istituisce presso le Aziende sanitarie regionali un Servizio plurispecialistico finalizzato alla presa in carico a lungo termine del paziente bariatrico, di seguito denominato Servizio.
2. 
Il Servizio di cui al comma 1 comprende, quali professionalità indispensabili alla valutazione del paziente nell'ottica di un monitoraggio complessivo del suo stato di salute:
a) 
uno psicologo, adeguatamente formato per il trattamento dei pazienti bariatrici in base a quanto stabilito all'articolo 3;
b) 
un dietologo, adeguatamente formato per il trattamento dei pazienti bariatrici in base a quanto stabilito all'articolo 3;
c) 
un medico chirurgo adeguatamente formato per il trattamento dei pazienti bariatrici in base a quanto stabilito all'articolo 3.
3. 
Qualora si rendano necessarie in base all'anamnesi individuale del paziente, il Servizio si avvale di consulenze psichiatriche.
4. 
La valutazione multidisciplinare garantita dal Servizio di cui al presente articolo è mirata a prevenire alterazioni negative dello stato biologico, sociale e psicologico del paziente.
5. 
L'organizzazione del Servizio e gli aspetti clinici ad esso connessi sono definiti con apposito Regolamento attuativo, come previsto all'articolo 5.
Art. 3. 
(Formazione specifica delle professionalità del Servizio plurispecialistico di presa in carico del paziente bariatrico)
1. 
Previa stipula di appositi Protocolli d'intesa con l'Ordine dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri e con l'Ordine degli psicologi, le professionalità del Servizio accedono, con periodicità almeno triennale, a corsi di perfezionamento specifici in materia di trattamento del paziente bariatrico.
2. 
La formazione specifica di cui al comma 1 è finanziata con risorse regionali, come individuate all'articolo 6.
Art. 4. 
(Campagne di informazione e prevenzione sulle problematiche legate all'obesità severa)
1. 
La Regione Piemonte promuove, mediante gli Enti del Terzo Settore tra le cui finalità statutarie rientri il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, specifiche campagne di informazione e prevenzione, rivolte in particolare ai giovani, sulle problematiche legate all'obesità severa e alle sue conseguenze sulla qualità della vita e sulla salute complessiva dell'individuo.
2. 
Le campagne di cui al comma 1 vengono promosse presso le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, sia pubbliche che private, nonché presso i centri sportivi e i centri ludico ricreativi frequentati da minori e sono incentrate in particolare:
a) 
sull'adozione di un corretto stile di vita;
b) 
sull'impostazione di un regime alimentare adeguato;
c) 
sul contrasto alla sedentarietà e sulla contestuale promozione della pratica sportiva quale elemento essenziale per contribuire al benessere psicofisico dell'individuo.
Art. 5. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione consiliare competente, approva il Regolamento attuativo che disciplina le modalità organizzative del Servizio.
2. 
Il Regolamento di cui al comma 1 definisce in particolare:
a) 
le Linee guida per la presa in carico a lungo termine dei pazienti bariatrici;
b) 
i contenuti essenziali del Piano terapeutico individuale.
3. 
Il Piano terapeutico individuale, calibrato sulle caratteristiche ed esigenze del singolo paziente, prevede quali elementi essenziali:
a) 
la valutazione preoperatoria plurispecialistica del paziente con obesità severa che sia individuato come eleggibile all'intervento;
b) 
l'iter di programmazione dell'intervento bariatrico principale;
c) 
l'iter di programmazione degli interventi successivi di addominoplastica che si rendano necessari;
d) 
la frequenza dei controlli plurispecialistici postoperatori.
4. 
Il Regolamento definisce ogni altro aspetto relativo al Servizio utile ai fini di un'efficace presa in carico del paziente bariatrico.
Art. 6. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 71 (Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa) dello Statuto rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di efficacia della presa in carico del paziente bariatrico da parte dei Servizi.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale predispone una relazione annuale contenente i seguenti elementi essenziali:
a) 
la valutazione sull'articolazione territoriale dei Servizi;
b) 
la verifica dell'uniformità delle prestazioni erogate dai Servizi su tutto il territorio regionale;
c) 
le critictà emerse e la proposizione di soluzioni atte a consentirne il superamento.
3. 
La relazione di cui al comma 2 è inviata alle Commissioni consiliari competenti e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche e costituisce la base informativa su cui valutare le modalità di rifinanziamento della legge e la proposta di eventuali modifiche al Regolamento attuativo di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali modifiche necessarie alla legge.
4. 
La relazione è pubblicata in apposita sezione dedicata del Sito istituzionale della Regione.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, quantificati in euro 50.000,00 su ciascuna delle annate 2024 e 2025 si fa fronte mediante trasferimento di risorse di pari importo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 20.01 (Fondo di riserva) alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).
2. 
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).