Proposta di legge al Parlamento: Disposizioni per l'introduzione delle attivita' di lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione
Primo firmatario
Art. 1.
(Attivita' di lettura libera. Modifiche all'articolo 5 della legge 15/2020 )
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 5 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) è inserito il seguente: "
In coerenza con le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, mediante apposita previsione nel curricolo di istituto, disciplinano la pratica della "lettura libera"
".
4 bis.
in classe quale attività periodica di lettura autonoma degli studenti da svolgersi sotto la supervisione di un docente all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
2.
Dopo il
comma 4 bis dell'articolo 5 della l. 15/2020 è inserito il seguente: "
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità di attuazione del comma 4 bis tenuto conto delle seguenti necessità:
assicurare agli alunni e agli studenti autonomia nella scelta del materiale di lettura, fatti salvi gli indirizzi generali adottati da ciascun istituto scolastico;
disporre che la lettura avvenga prevalentemente su supporto cartaceo, ferma restando la possibilità, anche in relazione a specifiche esigenze didattiche e di inclusione, di utilizzare dispositivi digitali;
stabilire che le predette attività di lettura libera devono avere una durata continuativa di almeno 15 minuti e che, ferma restando l'autonomia di ciascun istituto, devono essere fissate preferibilmente con cadenza quotidiana ad inizio della giornata scolastica. ".
4 ter.
a)
b)
c)
3.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 5 della 1. 15/2020è inserito il seguente: "
Dall'attuazione dei commi 4 bis e 4 ter non derivano incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. ".
4 quater.