Proposta di legge regionale n. 22 presentata il 06 agosto 2024
Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Art. 1. 
(Obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti e ai loro familiari, nonché agli altri operatori e, più in generale, alla collettività, individua, con apposito provvedimento cui all'articolo 4, i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori sanitari che si siano attenuti alle indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale.
2. 
Le disposizioni di sicurezza previste al comma 1 si applicano anche per il ciclo vaccinale anti-Coronavirus-19.
Art. 2. 
(Esonero dagli obblighi di vaccinazione)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell'operatore sanitario in relazione a specificità cliniche.
2. 
L'attestato di esonero dall'obbligo di vaccinazione per accertati motivi di ordine medico è rilasciato dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.
Art. 3. 
(Accertamento della situazione vaccinale o dello stato di immunità)
1. 
Gli operatori sanitari presentano al direttore sanitario della struttura in cui prestano servizio una dichiarazione, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , comprovante la propria situazione vaccinale o una certificazione del proprio stato di immunità.
2. 
Il direttore sanitario, accertata l'omessa presentazione della documentazione di cui al comma 1 da parte dell'operatore sanitario, informa tempestivamente la direzione generale dell'azienda sanitaria competente per le opportune verifiche e per l'eventuale assunzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e da ogni normativa nazionale e contrattuale vigente.
3. 
Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui alla presente legge comporta, a carico dell'operatore sanitario, l'impossibilità di impiego all'interno dei reparti di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 4. 
(Disposizioni attuative)
1. 
Le modalità operative di attuazione della presente legge sono stabilite, con apposito provvedimento, dalla Giunta regionale, sentite le commissioni consiliare competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 5. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.