Proposta di legge regionale n. 15 presentata il 06 agosto 2024
Recupero delle spese sostenute dai servizi sanitari nei confronti dei terzi civilmente responsabili
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge prevede nei confronti del terzo civilmente responsabile l'azione di rivalsa delle spese sanitarie sostenute per la cura delle persone danneggiate.
Art. 2 
(Ruolo delle Aziende sanitarie)
1. 
Tramite la figura preposta le Aziende sanitarie locali (ASL), quelle ospedaliere (AO) e ospedaliero-universitarie (AOU) sono tenute a mettere in atto tutte le iniziative legali necessarie per il recupero nei confronti dei soggetti, le cui responsabilità sono state penalmente accertate, delle spese vive sostenute dagli stessi enti per il soccorso, il trasporto, le cure e la degenza ospedaliera delle persone offese dal reato, attraverso la verifica della solvibilità del soggetto tenuto al pagamento.
Art. 3 
(Norme regolamentari)
1. 
Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all'emanazione di idonee norme regolamentari che definiscano le modalità di coordinamento fra gli uffici regionali e le figure preposte delle Aziende sanitarie locali, quelle sanitarie ospedaliere e ospedaliere-universitarie ai fini della verifica dei tempi e dei modi con i quali le rivalse vengono esercitate.
Art. 4 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.