Proposta di legge regionale n. 98 presentata il 18 giugno 2020
Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive
Primo firmatario

MARTINETTI IVANO

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa):
a) 
promuove, in considerazione degli utilizzi nei diversi settori e dei molteplici prodotti che da essa possono discendere, le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa, Cannabis sativa L.;
b) 
favorisce la creazione di filiere produttive, che integrano la ricerca con il ciclo industriale al fine di creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione;
c) 
favorisce, altresì, la realizzazione e lo sviluppo strutturato di filiere produttive dei prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole, l'integrazione fra i processi agricoli e quelli industriali, nonché gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati in particolare nei settori alimentare, industriale, tessile e ambientale.
2. 
La Regione riconosce, in particolare:
a) 
l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove specie ottenute da florovivaisti siti in Piemonte mediante incroci naturali tra varietà esistenti iscritte nel catalogo di cui all'articolo 2, comma 1, coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione delle diverse componenti della pianta, in particolare della granella, dei fiori, del canapulo e della fibra;
b) 
l'importanza della canapa quale coltura in grado di incidere positivamente sul contrasto al cambiamento climatico, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché come alternativa colturale a colture eccedentarie, come coltura da rotazione e come recupero di terreni abbandonati o poco idonei ad altre colture agricole.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
La legge si applica alle coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato appartenente alle varietà di Cannabis sativa L. delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
2. 
La legge si applica, altresì, alle nuove specie vegetali risultanti da progetti di incrocio naturale tra specie iscritte al catalogo di cui al comma 1.
3. 
È esclusa la riproduzione per via agamica, attraverso il taleaggio.
4. 
Gli interventi previsti dalla legge sono destinati esclusivamente alla canapa per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, coltivata preferenzialmente con modalità biologiche o dell'agricoltura integrata, senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e all'estrazione di sostanza stupefacente.
5. 
La coltivazione della canapa, con le finalità di cui all'articolo 1, non necessita di alcuna autorizzazione ed è ammessa su tutto il territorio regionale.
6. 
L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente alle aziende che si occupano della lavorazione e della trasformazione della canapa per autoproduzione energetica dagli scarti derivanti dalle lavorazioni nei limiti previsti dalla parte V dell'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 3. 
(Interventi)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:
a) 
la costituzione, e il raccordo, di filiere territoriali locali, nel rispetto di quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte;
b) 
l'attività florovivaistica di sementiera;
c) 
il reperimento del seme a livello nazionale e internazionale;
d) 
l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti e ai diversi impieghi nonché per la messa a punto delle migliori pratiche agrotecniche;
e) 
la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
f) 
la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
g) 
l'utilizzo della coltura ai fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
h) 
l'utilizzo di terre incolte, in ottemperanza dell' articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo);
i) 
gli studi di fattibilità e l'attività di ricerca relativi a quanto previsto dall'articolo 4 nonché a quelli finalizzati sia agli utilizzi della canapa e delle sue diverse componenti in tutti i possibili ambiti come materia prima, semilavorato e nuove applicazioni, sia ai possibili ulteriori sbocchi di mercato;
l) 
i progetti specifici di formazione per gli operatori della filiera;
m) 
lo sviluppo e l'utilizzo di soluzioni innovative, compresa la tecnologia blockchain, ai fini della tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Art. 4. 
(Sementiera regionale)
1. 
La Regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al Registro ufficiale degli Operatori professionali (RUOP) di cui al Regolamento 2016/2031 /UE, promuove attività di ricerca, riproduzione e conservazione del seme di canapa al fine di individuare una o più cultivar in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.
Art. 5. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Possono beneficiare dell'accesso al sostegno regionale di cui all'articolo 6 i seguenti soggetti:
a) 
le aziende agricole, le cooperative agricole e i loro consorzi;
b) 
i florovivaisti iscritti al RUOP, relativamente all'attività sementiera;
c) 
le associazioni di produttori agricoli;
d) 
le imprese, le società e le associazioni costituite tra imprenditori dei settori coinvolti nelle filiere della canapa;
e) 
le imprese per la trasformazione e la commercializzazione della canapa e dei suoi derivati;
f) 
le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
g) 
gli enti regionali pubblici e privati deputati alla formazione degli operatori della filiera della canapa.
Art. 6. 
(Accesso al sostegno regionale)
1. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale stabilisce, in particolare:
a) 
le modalità e i termini di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, delle domande di contributo per gli interventi di cui all'articolo 3;
b) 
i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2;
c) 
gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione degli stessi;
d) 
le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;
e) 
le cause di decadenza e revoca, nonché le modalità di recupero delle somme erogate.
2. 
La selezione e la valutazione degli interventi per la concessione dei contributi è effettuata, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e a parità di validità ed efficacia dell'intervento proposto, secondo criteri che tengono conto del seguente ordine di priorità:
a) 
ecosostenibilità;
b) 
coerenza con quanto previsto nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale;
c) 
aggregazione in filiera, specie se corta, e implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto allo sviluppo della coltura della canapa;
d) 
realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione e, in particolare, meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
e) 
interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore;
f) 
certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, nonché good manufacturing practices (GMP) nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1.
3. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato a eccezione dei casi in cui gli stessi sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7. 
(Informazione e tracciabilità)
1. 
La Regione, per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale, si impegna a fornire la più ampia informazione e comunicazione rivolta alla popolazione circa l'uso consapevole e sostenibile della canapa, rendendo, altresì, tracciabile ogni fase delle relative filiere. A tal fine, la Regione divulga e pubblicizza in apposita sezione del sito istituzionale la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa coltivate sul territorio regionale con relativa certificazione di tracciabilità, le azioni di sostegno realizzate e i risultati ottenuti, nonché il numero dei coltivatori, l'estensione complessiva dei terreni coltivati e le caratteristiche degli impianti di trasformazione.
2. 
Ai fini della tracciabilità delle filiere produttive, la Regione promuove l'impiego delle tecnologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), nonché le certificazioni in materia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera f).
3. 
La Regione Piemonte può, inoltre:
a) 
stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni di rappresentanza della filiera della canapa e gli enti pubblici territoriali, al fine di massimizzare l'efficacia della comunicazione;
b) 
diffondere, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nei diversi settori, in particolare nel campo agronomico, agroindustriale, tessile, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
Art. 8. 
(Obblighi dei coltivatori)
1. 
I coltivatori hanno l'obbligo di conservare i cartellini che accompagnano le confezioni di semente e le relative fatture di acquisto, per un periodo non inferiore a un anno.
Art. 9. 
(Controlli e sanzioni)
1. 
Le coltivazioni di canapa possono essere sottoposte ai controlli e alle eventuali sanzioni ai sensi di quanto previsto dall' articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).
2. 
La Regione, previa intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1. I prelievi sono eseguiti in presenza del coltivatore al quale è rilasciato un campione analogo per eventuali contraddittori e controverifiche. 2 3. Se dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 risultano sanzionati i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6, la Regione attiva le procedure per il recupero delle somme erogate.
Art. 10. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione dell'uso della canapa in ambito agricolo, alimentare, industriale e ambientale.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su:
a) 
lo stato di attuazione della legge;
b) 
le tipologie degli interventi realizzati di cui all'articolo 3;
c) 
le misure di sostegno alla filiera della canapa attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziate, dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai diversi sbocchi di mercato in relazione alla tipologia di utilizzo del prodotto e alla nascita di filiere territoriali locali;
d) 
i soggetti che hanno beneficiato dei contributi;
e) 
l'accesso al sostegno di cui all'articolo 6;
f) 
il possesso di certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati, di cui all'articolo 10;
g) 
le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
3. 
Il Comando dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati di cui all'articolo 5 forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di parte corrente per gli interventi di cui all'articolo 3, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
2. 
Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'articolo 3, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare), titolo II (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.