Proposta di legge regionale n. 94 presentata il 02 maggio 2020
Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Ulteriore riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. per misure di rilancio dell'economia regionale, nonchè primi interventi a sostegno della lotta alla povertà e al disagio sociale e interventi a favore dell'attività sportiva e del Terzo Settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sommario:         

CAPO I 
ULTERIORE RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. E CONSEGUENTI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO PIEMONTESE
Art. 1. 
(Ulteriore riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. per misure di rilancio dell'economia regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. 
Al fine di sostenere il rilancio economico della Regione Piemonte e di favorire la ripresa economica a seguito dalla grave crisi determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "Covid-19", la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari alla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.a. da euro 156.000.000,00 ad euro 76.000.000,00.
2. 
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disporre variazioni compensative di bilancio fino alla concorrenza dell'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.a. disposta ai sensi del comma 1, pari ad euro 80.000.000,00, con stanziamento in entrata nel Titolo 5 (Entrate derivanti da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 100 (Alienazione di partecipazioni) delle Entrate del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e in spesa nelle missioni e programmi indicati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Modalità di attuazione del programma di cui all'allegato A)
1. 
I provvedimenti amministrativi finalizzati alle spese delle risorse di cui all'allegato A alla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
Art. 3. 
(Contributi a favore delle piccole e medie imprese e delle micro imprese per adeguamenti necessari al fine del rispetto delle disposizioni normative a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. 
Sono previsti contributi a fondo perduto allo scopo di sostenere le piccole e medie imprese, nonché le micro imprese piemontesi che devono operare investimenti al fine di consentire il riavvio dell'attività economica nel rispetto delle disposizioni normative a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. 
La percentuale dei contributi di cui al comma 1 non può essere superiore al 10 per cento dell'investimento documentato e per un importo massimo di euro 10.000,00.
3. 
Sono definiti, con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di accesso e le modalità operative, nonché la documentazione richiesta nel rispetto dei principi di tempestività, trasparenza e semplificazione.
4. 
La copertura della spesa di cui al presente articolo, stimata in euro 8.000.000,00, è indicata nell'allegato A della presente legge.
Art. 4. 
(Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese)
1. 
Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche, la Regione Piemonte eroga contributi a fondo perduto alle imprese che vengono ricapitalizzate o che vedono incrementi di mezzi propri con conferimento di denaro da parte dei soci, al fine di proseguire l'attività a seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. 
La percentuale dei contributi di cui al comma 1 è pari:
a) 
all'8 per cento per apporti fino a euro 100.000,00;
b) 
al 5 per cento per apporti da euro 101.000,00 a euro 200.000,00;
c) 
al 3 per cento per apporti superiori a euro 200.000,00.
3. 
L'importo massimo da erogarsi non può essere superiore ad euro 50.000,00.
4. 
Non possono accedere ai contributi di cui al comma 1 le società quotate in borsa, nonché le attività produttive industriali e commerciali che non abbiano subito interruzioni o sospensioni durante la fase di lockdown disposta per contenere l'emergenza sanitaria a seguito del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "Covid-19".
5. 
Con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al comma 1.
6. 
La copertura della spesa, stimata in euro 8.000.000,00 è indicata nell'allegato A della presente legge.
Art. 5. 
(Finanziamenti finalizzati allo sviluppo dello Smart Working)
1. 
Al fine di sostenere il Lavoro Agile (Smart Working) nel sistema delle micro, piccole e medie imprese, nonché nell'ambito delle attività libero-professionali, la Regione eroga contributi a fondo perduto per investimenti volti a implementare tale modalità lavorativa.
2. 
La percentuale di contribuzione da parte della Regione non può superare il 10 per cento dell'investimento, con un importo massimo di contributo pari ad euro 20.000,00.
3. 
La copertura della spesa stimata in euro 5.000.000,00 è indicata nell'allegato A della presente legge.
Art. 6. 
(Finanziamento ai Confidi piemontesi per la concessione di liquidità alle piccole e medie imprese e alle micro imprese anche al fine di procedere alla trasformazione dell'indebitamento da breve a medio-termine)
1. 
Al fine di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e delle micro imprese, senza distinzione di attività economica, sono previste le seguenti misure che vedono come soggetti gestori il sistema dei confidi piemontesi:
a) 
intervento a fondo perduto al fine di azzerare i costi degli interessi applicati dal sistema bancario a valere sulle iniziative assunte dal Governo nazionale e previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
b) 
erogazione di un finanziamento denominato "prestito d'onore" con una intensità massima di euro 10.000,00 per singola operazione ed una restituzione in dieci anni a decorrere dal 2021;
c) 
fondo di garanzia al fine di favorire la trasformazione dell'indebitamento da breve a medio termine.
2. 
Con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i requisiti di accesso delle misure di cui al presente articolo.
3. 
La copertura della spesa, stimata in euro 29.000.000,00, è indicata nell'allegato A della presente legge.
Art. 7. 
(Interventi per il rilancio dell'economia turistica)
1. 
Al fine di garantire un rilancio dell'economia turistica a livello regionale vengono attuate le seguenti misure:
a) 
piano di promozione del turismo e del territorio piemontese tramite la società Destination Management Organization Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte) di cui alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) in collaborazione con le Associazioni rappresentative del sistema turistico piemontese e con le ATL;
b) 
contributi a favore degli enti locali per progetti di sviluppo del turismo piemontese;
c) 
contributi a favore degli operatori turistici.
2. 
Con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al comma 1.
3. 
L'investimento complessivamente previsto per le misure indicate al comma 1 è pari ad euro 27.000.000,00 e trova copertura nell'allegato A della presente legge.
Art. 8. 
(Piano per il recupero di alloggi non occupati di edilizia residenziale pubblica)
1. 
Al fine di consentire il recupero di alloggi di risulta, di proprietà delle ATC Piemontesi e in considerazione della emergenza abitativa, viene previsto uno stanziamento pari ad euro 3.000.000,00.
2. 
La Giunta regionale definisce il piano di riparto a favore delle ATC entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
Al finanziamento delle risorse previste al comma 1 si fa fronte con quanto previsto all'allegato A della presente legge.
CAPO II 
PRIMI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA LOTTA ALLA POVERTA' ED AL DISAGIO SOCIALE
Art. 9. 
(Primi interventi a sostegno della lotta alla povertà ed al disagio sociale)
1. 
Al fine di affrontare la difficile situazione sociale che si è determinata a livello regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di sostenere un primo programma di lotta alla povertà, sono incrementate le risorse di cui alla Missione 12 (Diritti Sociali, Politiche Sociali e Diritti) Programma 12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) per euro 14.500.000,00 prelevandole dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione) Programma 15.04 (Riutilizzo di risorse derivanti da economie di gestione relative al finanziamento di FESR e FSE).
2. 
Il programma di cui al comma 1 è destinato a garantire risorse per sostenere i nuclei familiari in condizione di povertà o di gravi difficoltà economiche.
3. 
Con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti e le modalità di accesso al programma di cui al comma 1, integrativi di quelli che sono già stati previsti a livello nazionale.
Art. 10. 
(Incremento delle risorse del fondo regionale per il contrasto ai fenomeni di usura)
1. 
In considerazione del fatto che l'emergenza Covid-19 in Piemonte sta acutizzando anche il rischio usura, il fondo regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) è incrementato di euro 500.000,00.
2. 
Le risorse di cui al comma 1 sono prelevate dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione) Programma 15.04 (Riutilizzo di risorse derivanti da economie di gestione relative al finanziamento di FESR e FSE) e vanno ad incrementare la Missione 11 (Servizi Generali, istituzionali e di gestione) Programma 01.11 (Altri Servizi Generali).
CAPO III 
INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
Art. 11. 
(Sostegno all'attività sportiva)
1. 
Al fine di intervenire a favore delle associazioni e società sportive non professionistiche, nonché a favore di coloro che esercitano la gestione di palestre, piscine e centri sportivi, viene istituito un fondo con un importo pari ad euro 2.000.000,00.
2. 
L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è finalizzato a contribuire alle spese di gestione e di manutenzione durante la fase di sospensione delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
3. 
Le risorse di cui al comma 1 sono prelevate dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione) Programma 15.04 (Riutilizzo di risorse derivanti da economie di gestione relative al finanziamento di FESR e FSE) e vanno ad incrementare la Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 06.02 (Sport e tempo libero).
CAPO IV 
INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEL TERZO SETTORE
Art. 12. 
(Fondo per il sostegno del Terzo Settore)
1. 
La Regione istituisce un fondo, con un importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00, al fine di intervenire a favore delle associazioni iscritte, a livello nazionale e regionale, nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e nei registri delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nonché nell'anagrafe delle Onlu di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. 
Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto a copertura parziale delle spese di funzionamento e di gestione durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché quale supporto straordinario all'attività prestata.
3. 
Con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione, i soggetti beneficiari, nonché le modalità di accesso a quanto previsto dal presente articolo.
4. 
Le risorse di cui al presente articolo sono prelevate dalla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione) Programma 15.04 (Riutilizzo di risorse derivanti da economie di gestione relative al finanziamento di FESR e FSE) e vanno ad incrementare la Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali) Programma 05.02 (Attività culturali).
CAPO V 
(DICHIARAZIONE DI URGENZA)
Art. 13. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO A 

http://www.cr.piemonte.it/arianna/dwd/pdl/11094/Allegato%20A.pdf Proposta di legge regionale.