Proposta di legge regionale n. 93 presentata il 28 aprile 2020
Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2014, n, 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione)

Art. 1. 
(Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi)
1. 
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) è inserito il seguente: "
Articolo 9 bis
(Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nel periodo successivo all'emergenza sanitaria)
1.
Per superare la crisi economica e sociale derivante dall'emergenza sanitaria dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020, la Regione disciplina i procedimenti amministrativi a istanza di parte con misure di ulteriore semplificazione volte ad accelerare l'azione amministrativa al fine sostenere e agevolare la ripresa economica e le attività private.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i termini per la conclusione di ciascun provvedimento amministrativo a istanza di parte individuati dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, sono ridotti della metà.
3.
Fatta eccezione per gli atti e i procedimenti individuati dall' art. 20 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 , il decorso dei termini di cui al comma precedente nel silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza la necessità di ulteriori istanze o diffide.
4.
I termini per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, restano invariati.
".
Art. 2. 
(Modifiche agli articoli 4 e 13 della l.r. 14/2014 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14/2014 , le parole "
dall'articolo 8
" sono sostituite dalle seguenti: "
dagli articoli 8 e 9 bis
".
2. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 14/2014 , le parole "
all'articolo 8
" sono sostituite dalle seguenti: "
agli articoli 8 e 9 bis
".
Art. 3. 
(Disposizione transitoria)
1. 
La riduzione dei termini di cui all'articolo 1 non si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.