Art. 1.
(Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi)
1.
Dopo l'
articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) è inserito il seguente: "
(Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nel periodo successivo all'emergenza sanitaria)
Per superare la crisi economica e sociale derivante dall'emergenza sanitaria dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020, la Regione disciplina i procedimenti amministrativi a istanza di parte con misure di ulteriore semplificazione volte ad accelerare l'azione amministrativa al fine sostenere e agevolare la ripresa economica e le attività private.
Per le finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i termini per la conclusione di ciascun provvedimento amministrativo a istanza di parte individuati dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, sono ridotti della metà.
Fatta eccezione per gli atti e i procedimenti individuati dall'
art. 20 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 , il decorso dei termini di cui al comma precedente nel silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza la necessità di ulteriori istanze o diffide.
I termini per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, restano invariati.
".
Art. 3.
(Disposizione transitoria)
1.
La riduzione dei termini di cui all'articolo 1 non si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.