Proposta di legge regionale n. 91 presentata il 20 aprile 2020
Proposta di legge regionale 20 aprile 2020, n. 91 1 "Misure economiche di sostegno a favore del personale operante nel Servizio Sanitario Regionale (SSR) impegnato nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Art. 1. 
(Misure economiche di sostegno a favore del personale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. 
Al personale operante nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, sono riconosciute, limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria in atto e alle risorse di cui all'articolo 3, misure economiche di sostegno.
2. 
Le misure di cui al comma 1 possono essere garantite attraverso il ricorso agli strumenti contrattuali previsti, quali indennità o incentivi, oltre che alla dovuta remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, nonché attraverso l'attribuzione di un beneficio economico giornaliero, per ogni turno effettivo di servizio prestato in presenza e diversamente graduato in ragione del differente rischio espositivo e disagio di lavoro, a cui il soggetto è esposto.
3. 
Attraverso gli strumenti negoziali e le risorse disponibili a legislazione vigente, fatto salvo il ricorso alle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, la Regione opera affinché le misure economiche di sostegno siano riconosciute, dai soggetti competenti, anche agli operatori non contrattualizzati dagli enti del Servizio Sanitario Regionale, che prestano attività sanitaria o socio-sanitaria nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. 
L'attivazione delle misure di sostegno di cui al comma 1 è effettuata in coerenza con quanto previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalle norme nazionali vigenti in materia di fondi contrattuali e di costo del personale, ove non derogate dalle norme approvate ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, fatta eccezione per le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, nonché dalla presente legge.
5. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee di indirizzo applicative uniformi per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, tenendo primariamente conto del personale in servizio in presenza.
6. 
Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale definiscono, entro dieci giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 5 e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il dettaglio delle misure economiche di sostegno di cui al comma 1.
Art. 2. 
(Norma di prima applicazione)
1. 
Le misure di cui all'articolo 1 possono trovare applicazione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, anche con riguardo ad attività connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 poste in essere prima della entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento delle misure economiche di cui all'articolo 1, la Regione definisce per l'anno 2020:
a) 
euro 18.462.820,00 a valere sui trasferimenti statali di cui all' articolo 1 comma 1 del decreto legge 18/2020 per le finalità stabilite dalla medesima normativa;
b) 
una somma equivalente a quella di cui alla lettera a) e pari ad euro 18.462.820 a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale indistinto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse pari a complessivi euro 36.925.460,00 stanziate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per le garanzie dei Lea", Titolo 1 "Spese Correnti" del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.
3. 
La Regione, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale possono incrementare le risorse di cui al comma 1 con eventuali contributi ricevuti da donazioni compatibili con le finalità della presente legge.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.