Disegno di legge regionale n. 89 presentato il 31 marzo 2020
"Disposizioni in materia di infrastrutture viarie"

Art. 1. 
(Realizzazione di infrastrutture viarie)
1. 
Per la progettazione, realizzazione e gestione di opere infrastrutturali, comprese le tratte autostradali o extra urbane principali, di livello nazionale e regionale, la Regione promuove la costituzione di una società nel rispetto dell' articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , oppure di forme di partenariato di cui all' articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , cui affidare una o più delle attività predette. 2 L'individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 è demandata ad apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 2. 
(Abrogazione)
1. 
L' art. 7 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è abrogato.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri relativi alla costituzione della società di cui al comma 1, quantificati in euro 100.000,00, per l'anno 2020, da iscriversi su un apposito capitolo di spesa, nell'ambito della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo II (Spesa in conto capitale), trovano copertura nell'ambito del titolo II della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), sull'esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022.