Disegno di legge regionale n. 88 presentato il 03 febbraio 2020
Modifiche allalegge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 1/2018 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), è aggiunta la seguente: "
b bis)
entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 1/2018 , è aggiunto il seguente: "
5 bis.
La Regione promuove protocolli di intesa con gli organi di vigilanza, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività di prevenzione e controllo in materia di tutela ambientale e assicurare il necessario coordinamento anche con i soggetti di vigilanza di cui all' articolo 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 1/2018 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 1/2018 le parole: "
, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane
" sono soppresse e dopo le parole: "
da attività di
" sono inserite le seguenti: "
avvio a
".
2. 
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 1/2018 , le parole: "
, intesa anche come autocompostaggio
" sono soppresse.
Art. 3. 
(Sostituzione dell' articolo 7 della l.r. 1/2018 )
1. 
L' articolo 7 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Ambiti territoriali ottimali)
1.
Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'Allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'Allegato A ter.
2.
La Regione può approvare il riconoscimento di sub ambiti territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell' articolo 3 bis, comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 .
3.
Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento.
4.
Al livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:
a)
all'individuazione ed eventuale realizzazione degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
1)
gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
2)
gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
3)
gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
4)
gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
5)
le discariche autorizzate ai sensi del d. lgs. 36/2003 , anche esaurite;
b)
all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico.
5.
A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
a)
alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, c) alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, d) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, e) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 1/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: "
in forma associata secondo
" sono inserite le seguenti: "
il sub-ambito o
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 1/2018 )
1. 
Nella rubrica dell' articolo 9 della l.r. 1/2018 la parola: "
ambito
" è sostituita dalla seguente: "
sub-ambito
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.
".
3. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 le parole: "
, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea,
" sono soppresse.
4. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 le parole: "
, in accordo con le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee,
" sono soppresse.
5. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 le parole: "
, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee,
" sono soppresse.
6. 
Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 le parole: "
, acquisiti i pareri delle singole aree territoriali omogenee,
" sono soppresse.
7. 
I commi 3 e 5 dell' articolo 9 della l.r. 1/2018 sono soppressi.
8. 
Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
E' in ogni caso incentivato l'accorpamento dei consorzi di area vasta contigui. L'accorpamento è deliberato dai Consorzi di area vasta interessati, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 e previo parere favorevole della Regione che provvede contestualmente all'aggiornamento della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite dal comma 3.
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 1/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 le parole: da "
8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite,
" sono sostituite dalle seguenti: "
7, comma 4
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: "
d'ambito ha
" sono inserite le seguenti: "
personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di
" e dopo la parola: "
contabile
" sono inserite le seguenti: "
e tecnica
".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: "
3 bis.
Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la Conferenza d'ambito è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata qualora necessario per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della Conferenza.
".
4. 
Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: "
tenendo conto
" sono inserite le seguenti: "
dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che
".
5. 
La lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente: "
a)
approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e ad individuare ed eventualmente a realizzare gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;
".
6. 
Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 sono aggiunte le seguenti: "
e bis)
fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
e ter)
fornisce indicazioni e/o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei Consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.
".
7. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: "
5 bis.
La funzione di Ente di Governo d'Ambito come prevista dall'Autorità di regolazione (ARERA) è ripartita tra la conferenza d'ambito di cui al presente articolo ed i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, comma 1, ciascuno per il proprio segmento di competenza, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
" 8. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 sono inserite le seguenti: "
d bis)
predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;
d ter)
svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di Ente di governo d'ambito come prevista dall'autorità di regolazione (ARERA), secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale;
d quater)
svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti.
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 1/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2018 dopo la parola: "
smaltimento
" sono inserite le seguenti: "
ed il recupero
" e le parole: "
non pericolosi
" sono sostituite dalla seguente: "
indifferenziati
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2018 le parole: "
dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui al comma 1
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 1/2018 le parole: "
di area vasta
" sono soppresse.
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 1/2018 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 la parola: "
prodotti
" è sostituita dalle seguenti: "
di rifiuti smaltiti
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 1/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 1/2018 , la parola: "
ambito
" è sostituita dalla seguente: "
sub-ambito
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2018 , la parola: "
ambito
" è sostituita dalla seguente: "
sub-ambito
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: "
2 bis)
Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a)
0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
b)
0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c)
0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 33 della l.r. 1/2018 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro il 30 giugno 2020:
a)
i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
b)
la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 , le parole: "
e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare
" sono sostituite dalle seguenti: "
. In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1,
".
3. 
Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 , le parole: "
alle lettere a) e c)
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla lettera a)
".
4. 
Al comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 , le parole: "
quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
il 30 settembre 2020
".
5. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 33 della l.r. n. 1/2018 è inserito il seguente: "
8 bis.
Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 , non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'Assemblea della Conferenza d'ambito.
".
Art. 11. 
(Inserimento di articolo alla l.r. 1/2018 )
1. 
Dopo l' articolo 33 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: "
Art. 33 bis.
(Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta)
1.
Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all' articolo 9, comma 2, lettera i) della l.r. 7/2012 riferiti all'anno 2021.
2.
Al termine del periodo di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e dal Piano regionale e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
3.
La Regione, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite provvede alla eventuale ridelimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dell'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:
a)
gli abitanti serviti;
b)
la contiguità geografica;
c)
le caratteristiche morfologiche del territorio;
d)
i costi del servizio;
e)
l'adeguamento alle indicazioni della Conferenza d'ambito regionale.
4.
In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.
5.
I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.
6.
Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 38 della l.r. 1/2018 )
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 la parola: "
tre
" è soppressa.
2. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 è aggiunta la seguente: "
c bis)
"Trasferimenti correnti a soggetti del terzo settore per il sostegno di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti"
nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macro aggregato 1.4 (Trasferimenti correnti).
".
3. 
Al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 1/2018 , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
, individuando modalità di incentivazione per i Consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 e dell'articolo 33 bis
".
Art. 13. 
(Modifiche all'Allegato 1 dell'Allegato A della l.r. 1/2018 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 dell'Allegato 1 (Schema di Statuto Tipo) dell'Allegato A della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: "
2 bis.
Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all' articolo 18 della l.r. 1/2018 , in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 21 dell'Allegato 1 (Schema di Statuto Tipo) dell'Allegato A della l.r. 1/2018 è abrogato.
Art. 14. 
(Inserimento di Allegati nella l.r. 1/2018 )
1. 
Dopo l'Allegato A della l.r. 1/2018 è inserito il seguente: " "
2. 
Dopo l'Allegato A bis è inserito il seguente Allegato: " "
Art. 15. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.