Disegno di legge regionale n. 83 presentato il 20 febbraio 2020
Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale 2020

Sommario:            

CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E WELFARE
Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 10/1995 ).
1. 
Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali) è sostituito dal seguente: "
7.
Nei casi di vacanza dell'ufficio, laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla nomina del direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'azienda mediante la nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all' art. 11, comma 1, lettera p della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria).
".
2. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 10/1995 , è aggiunto il seguente: "
7 bis.
Il commissario rimane in carica sino alla nomina del nuovo direttore generale, e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabile per una sola volta per un periodo massimo di sei mesi.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 1/2004 )
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è soppressa.
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2004 )
1. 
Il comma 5 septies dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
5 septies.
Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL, dalla Città di Torino e dalla Regione. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il Comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL. La Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento, svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture, di cui all'articolo 26, comma 1, delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento.
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2004 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 dopo le parole: "
socio-sanitarie
" sono inserite le seguenti: "
con esclusione delle strutture socio-sanitarie per adulti a carattere psichiatrico per le quali si applicano le norme vigenti in materia relative alle strutture sanitarie
".
2. 
Il comma 2 bis dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
2 bis.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:
a)
coordinare le commissioni di vigilanza;
b)
omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione;
c)
monitorare le attività;
d)
fornire supporto giuridico sull'applicazione delle norme.
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
4.
La Giunta regionale, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:
a)
trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate, prevedendo che una percentuale corrispondente ad almeno il 5 per cento dei sopralluoghi su base annua siano effettuati su strutture site in territorio non di competenza;
b)
omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale;
c)
appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;
d)
documentabilità degli interventi.
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2004 )
1. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 27 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente: "
9 bis.
Il mancato svolgimento dell'attività per più di 60 giorni continuativi determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia comunicata e accordata dalla commissione di vigilanza per casi di comprovata necessità.
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 1/2004 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 28 le parole: "
e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione al funzionamento alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del titolo autorizzativo
" sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: "
3 bis.
Non può essere rilasciata autorizzazione al funzionamento alcuna prima di 5 anni ai soggetti nei cui confronti è stata revocata l'autorizzazione ai sensi dei commi 2 e 3.
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 1/2004 )
1. 
Al comma 10 dell'articolo 30 della l.r. 1/2004 le parole: "
e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni
" sono soppresse.
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 12/2017 )
1. 
Al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) dopo la parola: "
socio-assistenziali
" è inserita la seguente: "
, socio-educativi
".
Art. 9. 
(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 12/2017 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 12/2017 le parole: "
, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'azienda visibile al pubblico
" sono soppresse.
2. 
Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 12/2017 le parole: "
ed il regolamento di organizzazione e le loro rispettive
" sono sostituite dalle seguenti:"
e le relative
".
Art. 10. 
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 12/2017 )
1. 
L' articolo 25 della l.r. 12/2017 è sostituito dal seguente: "
Art. 25.
(Liquidazione delle aziende in condizioni economiche di grave dissesto)
1.
Per la liquidazione e l'estinzione delle aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.
".
Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 12/2017 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 12/2017 è inserito il seguente: "
2 bis.
Gli organi amministrativi degli enti derivanti dal riordino a far data dall'entrata in vigore del presente comma possono decidere di insediarsi, sulla base delle nuove disposizioni statutarie ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo entro 30 giorni dalla trasformazione. Tale ultima deliberazione è tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente.
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 12/2017 è inserito il seguente: "
3 bis.
In deroga ai termini di cui al comma 3, le aziende, la cui trasformazione da IPAB avviene dall'entrata in vigore della presente legge sino alla data del 31 dicembre 2020, adottano le disposizioni contabili previste dalla legge medesima entro il 1° gennaio 2022.
".
Art. 12. 
(Modifiche alla l.r. 17/2019 )
1. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è sostituita dalla seguente: "
c)
attività ausiliarie di sorveglianza e animazione presso scuole e mense, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali, con l'esclusione della custodia dei beni o la sorveglianza sui luoghi;
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 17/2019 le parole: "
dei rappresentanti delle associazioni di volontariato
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo settore
".
CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
Art. 13. 
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2016 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole: "
e salvaguarda le tempistiche più garantiste
" sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Per i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'art. 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico.
".
Art. 14. 
(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 23/2016 )
2. 
Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 26 della l. r. 23/2016 le parole: "
o in zone naturali di salvaguardia
" sono soppresse.
3. 
Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016 dopo le parole: "
attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche
" sono inserite le seguenti: "
o ricadenti in zone naturali di salvaguardia:
".
4. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016 sono inseriti i seguenti: "
8 bis.
Le amministrazioni comunali, la Città metropolitana, le province e gli enti gestori di aree protette possono stipulare convenzioni con le imprese estrattive per la realizzazione di investimenti sul proprio territorio fino ad un ammontare complessivo del canone del 70 per cento che può essere scomputato dal canone estrattivo.
8 ter.
La percentuale di scomputo, nei limiti di cui al comma 8 bis, non può superare la percentuale di spettanza di ogni singolo ente.
".
Art. 15. 
(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 23/2016 )
1. 
Il comma 9 dell'articolo 36 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente: "
9.
La Regione promuove, entro il 31 luglio 2020, protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza competenti e gli enti locali al fine coordinare e rendere omogenea l'attività ispettiva su tutto il territorio regionale.
".
CAPO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA
Art. 16. 
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2018 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è abrogato.
Art. 17. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 5/2018 )
1. 
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5/2018 è sostituita dalla seguente: "
e)
il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché il loro accertamento, sentiti gli ATC e CA.
".
Art. 18. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2018 )
1. 
Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "
7.
Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
".
Art. 19. 
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2018 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 5/2018 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.
".
Art. 20. 
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 5/2018 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, in attuazione della l. 157/1992 , anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell' ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 5/2018 , le parole:"
di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili
" sono soppresse.
Art. 21. 
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2018 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 5/2018 dopo le parole: "
miglioramento dell'ambiente
" è inserita la seguente: "
naturale
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 5/2018 dopo le parole: "
di protezione
" sono inserite le seguenti: "
e incremento
".
Art. 22. 
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2018 )
1. 
Il comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 5/2018 , è sostituito dal seguente: "
9.
Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui al comma 7, ad esclusione dei rappresentanti degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie.
".
2. 
Dopo il comma 16 dell'articolo 11 della l.r. 5/2018 è aggiunto il seguente: "
16 bis.
Per la caccia di selezione agli ungulati e in particolar modo alla specie cinghiale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 1 lettera i), la Giunta regionale, sentito l'ISPRA, può regolamentarne il prelievo che potrà svolgersi due ore prima del sorgere del sole e due ore dopo il tramonto.
".
Art. 23. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2018 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "
2.
I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.
".
Art. 24. 
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2018 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 5/2018 le parole: "
galliformi alpini
" sono sostituite dalle seguenti: "
tipica fauna alpina
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: "
5.
Durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2018 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all' articolo 18 della l. 157/1992 , per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
".
Art. 25. 
(Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 5/2018 )
1. 
La lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 5/2018 è sostituita dalla seguente: "
aaa)
mancato utilizzo sia sul lato dorsale sia ventrale di bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
".
2. 
Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 5/2018 le parole: "
alle specie: coturnice e fagiano di monte
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla tipica fauna alpina.
".
Art. 26. 
(Modifiche dell'articolo 28 della l.r.5/2018 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 28 è abrogato.
2. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 5/2018 è aggiunto il seguente: "
8 bis.
I termini per la definizione della pianificazione faunistica regionale di cui all'articolo 6 comma 3 e della pianificazione faunistica provinciale di cui all'articolo 7, comma 1 sono prorogati rispettivamente di 3 anni e di 4 anni decorrenti dalla relativa scadenza.
".
Art. 27. 
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 5/2018 )
1. 
Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 5/2018 dopo le parole: " " sono aggiunte le seguenti: "
ed il loro accertamento;
".
Art. 28. 
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è aggiunta la seguente: "
c bis)
le linee guida per la pratica del nomadismo in apicoltura
".
Art. 29. 
(Inserimento dell'articolo 43 bis nella l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo l' articolo 43 della l.r. 1/2019 è inserito il seguente: "
Art. 43 bis.
( Educazione al cibo ed orientamento ai consumi)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d), e), h), m), o) e p), attua la promozione di un consumo alimentare consapevole nei confronti della popolazione, a partire dalla conoscenza della qualità del cibo, della sostenibilità del sistema che lo produce, delle caratteristiche del territorio rurale e alle relative implicazioni ambientali, etiche e sociali tipiche delle produzioni agricole e del consumo alimentare.
".
2. 
A tal fine, la Giunta regionale approva Linee guida atte a:
a) 
promuovere la conoscenza e il consumo di alimenti provenienti da produzioni regolamentate, con interventi di orientamento dei consumi e di educazione al cibo che pongono al centro l'agricoltura e i prodotti del territorio e l'importanza del loro consumo , anche all'interno dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;
b) 
promuovere la conoscenza dell'agricoltura, la valorizzazione del territorio, della cultura rurale e delle tradizioni locali, dare continuità all'attività della rete delle fattorie didattiche e agli agriturismi, quali presidi fondamentali per l'attività di educazione al consumo agroalimentare sul territorio e favorire altre iniziative di conoscenza del territorio rurale e delle produzioni agricole;
c) 
promuovere la cultura della sostenibilità e orientare le scelte alimentari, gli stili di vita e i consumi in funzione della sostenibilità, sottolineando il ruolo attivo degli agricoltori a tutela e presidio dei territori.
Art. 30. 
(Modifiche all'articolo 96 della l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 96 della l.r. 1/2019 sono inseriti i seguenti: "
4 bis.
Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite dal manuale operativo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell' articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 , recante:
"Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"
).
". "
4 ter.
Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.
".
Art. 31. 
(Modifiche all'articolo 97 della l.r. 1/2019 )
1. 
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 97 della l.r. 1/2019 è inserita la seguente: "
b bis)
da euro 200,00 ad euro 600,00 nel caso di violazione del disposto di cui all'articolo 96, commi 4 bis e 4 ter;
".
Art. 32. 
(Modifiche all'articolo 104 della l.r. 1/2019 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 1/2019 le parole: "
diverse da quelle di cui alla lettera b)
" sono soppresse.
2. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 1/2019 è sostituita dalla seguente: "
b)
. la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, nei termini stabiliti dall'organismo di controllo;
".
3. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 1/2019 le parole: "
nel caso di non conformità gravi
", sono soppresse.
4. 
Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "
2.
L'accertamento di non conformità che determinano la sospensione temporanea del diritto all'uso del logo, previste al comma 1, lettera b) o la revoca dell'autorizzazione all'uso del medesimo, previste dalla lettera c) del comma 1, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00.
".
CAPO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE
Art. 33. 
(Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 8/1984 )
1. 
Dopo l' articolo 28 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è inserito il seguente: "
Art. 28 bis.
(Asta pubblica per alienazione di beni immobili)
1.
Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante asta pubblica, per mezzo di offerte segrete al rialzo sulla base d'asta, definita con giudizio di stima.
2.
L'avviso d'asta è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul profilo del committente dell'Ente. Al fine di consentire la massima diffusione della conoscenza dell'avviso, possono essere attuate ulteriori iniziative di informazione sui beni in alienazione.
3.
Qualora i primi due esperimenti della procedura di asta pubblica, da tenersi con una distanza temporale non inferiore a quindici giorni, vadano deserti, se autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, può essere indetta una nuova asta pubblica, con riduzione del prezzo a base d'asta fino ad un massimo del 10 per cento del valore di stima.
4.
Gli immobili per i quali le aste previste nei commi 1 e 3 siano andate deserte possono essere venduti a trattativa privata, secondo le modalità indicate nell'articolo 31 bis.
5.
I soggetti interessati possono, in relazione a beni ricompresi nel Piano delle alienazioni per i quali non sia stata ancora avviata una procedura di alienazione a evidenza pubblica ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, la cui validità non può essere inferiore a duecentoquaranta giorni, da sottoporre alla valutazione di congruità dei competenti uffici regionali.
6.
Nel caso di esito positivo della valutazione di congruità, il valore indicato nella proposta di acquisto costituisce base d'asta ai fini dell'espletamento di asta pubblica, ai sensi del comma 1.
7.
Il concorrente che, nell'asta pubblica di cui al comma 6, abbia presentato l'offerta valida più elevata, in aumento sul prezzo fissato a base d'asta, è ammesso a successiva fase di rilancio con il proponente, con aggiudicazione a favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.
8.
Qualora l'asta pubblica di cui al comma 6 vada deserta, il bene può essere alienato al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.
".
Art. 34. 
(Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 8/1984 )
1. 
Dopo l' articolo 31 della l.r. 8/1984 è inserito il seguente: "
Art. 31 bis.
(Trattativa privata preceduta da avviso pubblico per alienazione di beni immobili)
1.
E' consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata preceduta da avviso pubblico, da pubblicarsi con le stesse modalità di cui all'articolo 28 bis, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale, nei seguenti casi:
a)
nell'ipotesi di esperimento negativo delle procedure di asta pubblica;
b)
in caso di alienazione di immobili di modeste dimensioni e valore (compreso tra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00) per i quali sussista presumibilmente un interesse di natura circoscritta, a causa della particolare ubicazione o in relazione a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti, ecc.).
2.
Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera a) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore al 70 per cento di quello stabilito nel giudizio di stima.
3.
L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.
4.
Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore a quello riportato nell'avviso di vendita, sulla base del valore di stima.
5.
L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.
".
Art. 35. 
(Inserimento dell'articolo 31 ter nella l.r. 8/1984 )
1. 
Dopo l' articolo 31 bis della l.r. 8/1984 è inserito il seguente: "
Art. 31 ter.
(Trattativa privata diretta senza avviso pubblico per alienazione di beni immobili)
1.
E' consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta senza avviso pubblico, previa deliberazione della Giunta regionale, esclusivamente nei seguenti casi:
a)
alienazione a favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici in genere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28 bis, comma 5;
b)
alienazione di beni immobili finalizzata a operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga necessario acquisire per motivati fini istituzionali;
c)
alienazione di fondi interclusi;
d)
alienazione di beni il cui valore massimo stimato non superi i 20.000,00 euro, che per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione, caratteristiche altimetriche, planimetriche e morfologiche) rivestano l'esclusivo interesse di un unico soggetto;
e)
alienazione di immobili di modesto valore (fino a 10.000,00 euro);
f)
cessione del bene nell'ambito di una procedura transattiva.
2.
In tutte le suddette ipotesi si può procedere all'alienazione del bene sulla base di una trattativa diretta condotta con il potenziale acquirente ad un prezzo che comunque non può essere inferiore a quello di mercato.
3.
Nel caso di fondi interclusi è consentito procedere all'alienazione del bene, previa lettera di invito da inoltrarsi esclusivamente ai proprietari dei fondi limitrofi. Il bene è aggiudicato a favore del soggetto che abbia offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima.
".
CAPO V 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E BENI CULTURALI
Art. 36. 
(Modifiche alla l.r. 32/2008 )
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
"), le parole: "
, manifestazione o convegno
" sono soppresse.
2. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituita dalla seguente: "
c)
diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a)
".
3. 
Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 , dopo le parole: "
Il mandato è rinnovabile per una sola volta
" sono aggiunte le seguenti: "
o per non più di dieci anni consecutivi. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite.
".
4. 
Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 le parole: "
, delle nomine
" sono sostituite dalle seguenti: "
e dai provvedimenti di nomina
", e le parole: "
e dei rispettivi curriculum
" sono soppresse.
Art. 37. 
(Modifiche alla l.r. 18/2016 )
1. 
Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)) è abrogato.
CAPO VI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 38. 
(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 )) è inserito il seguente: "
Art. 10 bis.
(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)
1.
Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica:
a)
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b)
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale , ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale ;
e)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f)
coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), o a misure di sicurezza.
2.
Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3.
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), ed ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
".
Art. 39. 
(Inserimento dell'articolo 10 ter nella l.r. 28/1999 )
1. 
Dopo l' articolo 10 bis della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
Art. 10 ter.
(Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)
1.
L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a)
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b)
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c)
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
2.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.
".
Art. 40. 
(Modifiche all'articolo 11 quinquies della l.r. 28/1999) )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 quinquies della l.r. 28/1999 , le parole: "
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,
" sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 quinquies della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: "
2 bis.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati complessivamente in euro 40.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono da iscriversi in apposito capitolo, afferente alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio, da istituire nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.11 (Altri servizi generali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e per i quali si fa fronte con le risorse già stanziate per gli anni 2020, 2021 e 2022 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione 2020-2022.
".
CAPO VII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 41. 
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2008 )
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole: "
ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale ed il Segretario generale della Giunta regionale
" sono soppresse.
Art. 42. 
(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 23/2008 )
1. 
Art. 43. 
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2008 )
1. 
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
4.
Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dai direttori regionali della Giunta. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, il Comitato di coordinamento opera secondo le modalità di funzionamento stabilite dal provvedimento organizzativo di cui all'articolo 10, comma 3 bis.
".
2. 
Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 il periodo: "
Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Segretario generale della Giunta regionale.
" è soppresso.
Art. 44. 
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 23/2008 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
La Giunta regionale attribuisce ad una specifica direzione, in aggiunta alle proprie competenze, qualificandone conseguentemente anche il direttore, il compito di coordinare il generale funzionamento delle direzioni regionali, con i contenuti e le modalità stabiliti in apposito provvedimento organizzativo.
".
Art. 45. 
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2008 sono aggiunte le seguenti parole: "
fatto salvo quanto previsto all'articolo 15
".
Art. 46. 
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 23/2008 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
Nell'ambito delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa è istituito il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 23/2008 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sovraintende un Capo di Gabinetto, nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto sulla base di un rapporto fiduciario.
1 ter.
L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito a persone esterne all'amministrazione regionale.
1 quater.
Ai fini del conferimento dell'incarico e della definizione del relativo trattamento economico, si applica l'articolo 1, commi 4 e 5 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato); il limite delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis del medesimo articolo è corrispondentemente incrementato dell'importo annuo quantificato in euro 135.180,00, ad invarianza degli stanziamenti di bilancio, previo congelamento di un posto in dotazione organica per il periodo corrispondente all'incarico conferito ai sensi del presente articolo.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: "
2 bis.
Per lo svolgimento delle funzioni amministrative del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale collabora personale regionale appartenente al ruolo della Giunta regionale nel numero definito con provvedimento della Giunta regionale.
".
4. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 23/2008 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono iscritti nell'ambito del bilancio di previsione 2020 - 2022, titolo 1, missione 01, programma 01 mediante pari riduzione degli importi iscritti nel bilancio di previsione 2020 - 2022, titolo 1, missione 01, programma 11.
".
Art. 47. 
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 23/2008 )
1. 
Le lettere b), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 sono soppresse.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 le parole: "
lettere a), b) e d)
" sono sostituite dalle seguenti: "
lettera a)
".
Art. 48. 
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 1 bis dell'articolo 19 della l.r. 23/2008 le parole: "
lettere c) ed f)
" sono sostituite dalle seguenti: "
lettera c)
".
Art. 49. 
(Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo l' articolo 22 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: "
Art. 22 bis.
(Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato)
1.
Al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa e nel rispetto del limite del 10 per cento previsto dall'articolo 24, la Giunta regionale può conferire incarichi di responsabile di settore e di struttura temporanea o di progetto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni.
2.
Gli incarichi di cui al comma 1 vengono attribuiti, previa selezione pubblica, a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Piemonte, appartenenti alla categoria D da almeno quinquennio ed in possesso dei seguenti requisiti:
a)
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale, secondo il nuovo ordinamento, come disciplinata dall'ordinamento vigente;
b)
documentata esperienza almeno quinquennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
3.
Con provvedimento organizzativo sono definite le modalità di svolgimento della selezione.
4.
Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.
".
Art. 50. 
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2008 )
2. 
Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 le parole: "
Segretario generale della Giunta regionale
", "
di vicedirettore
" e "
non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1
" sono soppresse.
Art. 51. 
(Sostituzione dell'articolo 24 bis della l.r. 23/2008 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 24 bis della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
Gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 22, 22 bis e 24, comma 3, sono regolati dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area separata della Dirigenza.
".
Art. 52. 
(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 23/2008 le parole: "
con esclusione della figura del Segretario generale
" sono soppresse.
CAPO VIII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 53. 
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 14/2016 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) le parole: "
bilancio di previsione finanziario 2017-2019
", sono sostituite dalle seguenti: "
bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
".
Art. 54. 
(Modifiche alla l.r. 13/2017 )
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) la parola: "
tre
" è sostituita dalla seguente: "
una
".
CAPO IX 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 55. 
(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazioni) è sostituito dal seguente: "
2.
Nell'ambito dei controlli degli impianti termici, l'ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi, mentre la Città metropolitana di Torino e le province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 3/2015 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Per le finalità di cui al comma 2, la Regione trasferisce le risorse finanziarie previste nell'ambito della Missione 17
"Energia e diversificazione delle fonti energetiche"
- Programma 01
"Fonti energetiche"
del bilancio regionale, nella misura dell'80 per cento all'ARPA e del 20 per cento alla Città metropolitana e alle province.
".
Art. 56. 
(Modifiche alla l.r. 12/2015 )
1. 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti) è inserito il seguente: "
Art. 5 bis.
(Programma triennale degli interventi)
1.
La Giunta regionale promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dall'Associazione Banco Alimentare del Piemonte. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
a)
promozione dello sviluppo della cultura del recupero dei beni alimentari, per il sostegno alle persone e alle famiglie, in condizioni di bisogno e di disagio legate a necessità di natura alimentare, favorendo un'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione diffusa su tutto il territorio regionale dei generi alimentari agli enti assistenziali;
b)
sviluppo di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti, anche in raccordo con le iniziative promosse nell'ambito degli interventi in materia di politiche agricole regionali.
2.
I rapporti tra la Regione e l'Associazione Banco Alimentare del Piemonte sono disciplinati da apposita convenzione, approvata nei suoi elementi essenziali dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore regionale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dall'Associazione Banco Alimentare del Piemonte, per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.
".
Art. 57. 
(Modifiche alla l.r. 23/2015 e norma transitoria)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
") è sostituito dal seguente: "
3.
Sono, inoltre, delegate in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.
".
2. 
Al comma 1dell' articolo 8 della l.r. 23/2015 le parole: "
e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a)
" sono soppresse.
3. 
La Città metropolitana di Torino mantiene la delega delle funzioni in materia di formazione professionale e di orientamento di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ") con riferimento alle attività oggetto di indirizzo e di programmazione mediante deliberazioni della Giunta regionale assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla conclusione dei connessi procedimenti.
Art. 58. 
(Clausola di invarianza)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.