Proposta di legge regionale n. 82 presentata il 10 febbraio 2020
Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte , nonché della normativa nazionale e regionale vigente in materia, promuove l'assistenza e il sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio.
2. 
La presente legge si propone di:
a) 
sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione tra la Regione e le Associazioni di assistenza e quelle iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), al fine di erogare ai soggetti di cui al comma 1 servizi informativi e di sostegno psicologico professionale, nonché prestazioni di assistenza nella fase di denuncia alle Autorità competenti;
b) 
erogare sempre ai soggetti di cui al comma 1, che si trovino in condizioni economiche disagiate, contributi a titolo di indennizzo economico di cui all'articolo 4.
Art. 2. 
(Destinatari)
1. 
La presente legge si applica ai soggetti passivi di delitti contro il patrimonio di cui ai Capi I e II del Titolo XIII del codice penale , titolari di pensione di vecchiaia o di assegno sociale in presenza dei seguenti requisiti concorrenti:
a) 
residenza effettiva da almeno 10 anni nel territorio della regione Piemonte;
b) 
età pari o superiore a 70 anni;
c) 
presenza di condizioni economiche disagiate, stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 3. 
(Convenzioni)
1. 
La Regione, d'intesa con le Amministrazioni locali e le Aziende Sanitarie Locali (ASL), stipula specifiche convenzioni con le Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), operanti sul territorio regionale e dedite alla cura e all'assistenza delle persone anziane.
2. 
Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, le Associazioni provvedono a:
a) 
predisporre servizi informativi rivolti ai soggetti di cui all'articolo 2, in ordine ai reati di cui possono essere vittima;
b) 
assistere le vittime nella fase di denuncia presso le Autorità competenti;
c) 
fornire assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche, nonché accompagnamento per eventuali visite mediche;
d) 
prevedere, qualora si renda necessaria, la presenza di volontari a domicilio per aiutare e sostenere la vittima a riprendere il normale corso della vita;
e) 
erogare servizi di sostegno psicologico professionale, sia telefonico che diretto;
f) 
prevedere prestazioni di primo intervento in ordine ai danneggiamenti materiali subiti.
3. 
Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è approvato con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. 
(Sostegno economico)
1. 
Ai soggetti di cui all'articolo 2, la Regione eroga contributi a titolo di indennizzo economico tramite la stipula di apposito contratto assicurativo di cui all'articolo 5.
2. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento, sempre sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di concessione del sostegno economico.
Art. 5. 
(Copertura assicurativa)
1. 
Per la copertura dei rischi, degli oneri e delle spese, per tali intendendosi anche quelle legali e peritali, derivanti ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere mediante la stipula di apposito contratto assicurativo.
Art. 6. 
(Campagne informative)
1. 
La Regione promuove apposite campagne informative finalizzate a far conoscere i servizi erogati sulla base della presente legge.
Art. 7. 
(Osservatorio sui delitti commessi in danno agli anziani)
1. 
E' istituito l'Osservatorio permanente sui delitti commessi in danno agli anziani, di seguito denominato Osservatorio, presso l'Assessorato regionale competente con il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri enti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche.
2. 
La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è a titolo gratuito e il funzionamento è garantito dal personale di ruolo in servizio presso le strutture regionali competenti.
3. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione dettagliata che descrive le attività e i programmi attuati, l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in applicazione della presente legge ed evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto alle finalità.
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 10. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.