Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2019 )
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale), è inserito il seguente: "
Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'
articolo10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della
legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando la sussistenza di condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali favorevoli. ".
1 bis.