Proposta di legge regionale n. 77 presentata il 23 gennaio 2020
Proposta di legge di iniziativa popolare: 'Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa '.

Art. 1. 
(Finalita' e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte garantisce l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e i corsi di istruzione superiore in istituti statali e non statali paritari.
2. 
La Regione concede un sussidio a parziale copertura delle spese per l'educazione scolastica secondo i criteri e le modalita' stabilite nella presente legge.
Art. 2. 
(Destinatari)
1. 
Sono destinatari del sussidio regionale all'educazione scolastica le famiglie degli alunni, residenti nel territorio regionale, che frequentano la scuola dell'obbligo e i corsi di istruzione superiore in istituti statali e non statali paritari operanti nella Regione.
Art. 3. 
(Sussidio)
1. 
La Regione interviene a favore dei soggetti individuati a norma dell'art.2 attraverso il riconoscimento di un sussidio il cui ammontare e' determinato in modo da favorire le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l'incidenza della spesa scolastica sul reddito sia piu' elevata.
2. 
Il sussidio regionale all'educazione scolastica e' erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, in rapporto alla composizione e al reddito complessivo del nucleo familiare richiedente.
3. 
L'assegnazione avviene sulla base di una graduatoria ad esaurimento strutturata secondo meccanismi perequativi.
4. 
Il sussidio regionale all'educazione scolastica e' completamente e cumulabile con gli altri interventi previsti in materia di diritto allo studio e di assistenza scolastica dalla normativa statale e regionale.
Art. 4. 
(Regolamento)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento dalla Giunta regionale, sono determinati:
a) 
il limite massimo di reddito complessivo per l'accesso al sussidio;
b) 
la riduzione, ai fini della determinazione del reddito complessivo, per ogni componente del nucleo familiare considerato a carico ai fini IRPEF;
c) 
le spese di educazione ammissibili ai fini del conseguimento del beneficio di cui alla presente legge;
d) 
la percentuale del contributo regionale sulle spese di educazione sostenute, nel limite massimo, articolato per fasce proporzionali di reddito e maggiorata per gli studenti portatori di handicap;
e) 
e I limiti degli importi erogabili differenziati per ordine e grado di istruzione;
f) 
le modalita' di attuazione del sussidio regionale all'educazione scolastica.
Art. 5. 
(Definizioni)
1. 
Per nucleo familiare si intende quello composto dalla famiglia anagrafica.
2. 
Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi imponibili dichiarati ai fini IRPEF dai componenti il nucleo familiare quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Art. 6. 
(Adeguamento indici ISTAT)
1. 
Annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, sono rideterminati, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT:
a) 
il limite massimo di reddito complessivo;
b) 
i limiti degli importi erogabili;
c) 
le fasce di reddito complessivo;
d) 
la riduzione del reddito per componente familiare a carico.
Art. 7. 
(Commissione)
1. 
Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge e' istituita presso la Giunta regionale la Commissione per l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa.
2. 
La Commissione svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta regionali, nonche' di monitoraggio e di controllo sulla realizzazione degli interventi effettuati in base alla presente legge.
3. 
La Commissione e' nominata con decreto del presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni, viene convocata almeno 3 volte per ogni anno solare e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
4. 
La Commissione e' composta da:
a) 
assessore all'istruzione, che la presiede, o suo delegato;
b) 
il responsabile della Direzione regionale Promozione attivita' culturali - istruzione e spettacolo;
c) 
il dirigente del settore Istruzione;
d) 
un rappresentante delle associazioni dei genitori della scuola statale;
e) 
un rappresentante delle associazioni dei genitori della scuola paritaria;
f) 
un rappresentante dei dirigenti scolastici delle scuole piemontesi;
g) 
un rappresentante dei gestori delle scuole paritarie.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con la spesa (Contributi ai nuclei familiari per l'educazione scolastica della scuola dell'obbligo e per i corsi di istruzione superiore in istituti statali e non statali paritari), pari a euro 18 milioni, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'unita' previsionale di base n. 32011 (Attivita' culturali Istruzione Spettacolo Istruzione Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003.
2. 
Per la copertura della spesa relativa all'anno 2003 le risorse saranno reperite:
a) 
dalla UPB n.32011, che ha una dotazione finanziaria per il 2003 di euro 14.000.000,00;
b) 
dalla UPB n.09011 per l'importo rimanente se disponibile;
c) 
da altra UPB di funzione obbiettivo analoga.
Art. 9. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art.45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.