Proposta di legge regionale n. 75 presentata il 22 gennaio 2020
"Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"
Primo firmatario

ICARDI LUIGI GENESIO

Altri firmatari

CANE ANDREA

Art. 1 
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011, è inserito il seguente comma: "
6 bis.
Su richiesta degli aventi diritto, il trasporto della salma può avvenire, in idoneo contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione (abitazione privata, casa del commiato ovvero strutture di cui al precedente articolo 3), indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasferimento può avvenire, previa certificazione del medico dalla quale risulti l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e di sospetto di reato, entro ventiquattro ore dal decesso. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico. La visita necroscopica ed il relativo certificato sono effettuati a cura dell'ASL territorialmente competente sul luogo di osservazione
".
Art. 2 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.