Proposta di legge regionale n. 74 presentata il 21 gennaio 2020
"Norme urbanistiche e ambientali per il contenimento del consumo di suolo."

TITOLO I 
NORME GENERALI
Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione promuove il governo sostenibile del territorio e persegue lo scopo di contenere il consumo del suolo, risorsa essenzialmente non rinnovabile la cui disponibilità e peculiarità devono rimanere costanti per non pregiudicare la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, controllando l'estensione delle aree urbanizzate e favorendo quale alternativa azioni per il ripristino della naturalità e permeabilità dei suoli, anche in ambito urbano e periurbano, nonché la rigenerazione e la riqualificazione delle aree urbane e del patrimonio edilizio esistente.
2. 
Con la presente legge, la Regione dà attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e contribuisce al progressivo raggiungimento dell'obiettivo di consumo di suolo pari a zero entro il 2040, in coerenza con le politiche dell'Unione Europea in materia di tutela e uso efficiente della risorsa suolo.
3. 
La Regione, inoltre, valorizza e tutela il suolo in quanto lo stesso concorre alla conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale, rurale e paesaggistico e svolge fondamentali funzioni ecosistemiche.
4. 
Nell'ambito delle diverse funzioni e usi della risorsa suolo, le aree agricole assolvono per loro essenza una funzione di bilanciamento del territorio garantendo l'equilibrio dei valori ambientali tra aree urbanizzate ed aree naturali.
5. 
Il contenimento del consumo di suolo costituisce altresì misura prioritaria sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici, sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.
6. 
Al fine di armonizzare e caratterizzare territorialmente le diverse strategie di sviluppo sostenibile con le iniziative di sviluppo economico locale, in una logica di tutela preventiva del territorio regionale e di coordinamento delle politiche agricole, ambientali, paesaggistiche e di uso efficiente delle risorse, la Regione riconosce la necessità di un approccio territoriale di area vasta, in cui le pubbliche amministrazioni operano in coordinamento e sinergia tra loro.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
suolo: strato superiore della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa essenzialmente non rinnovabile, caratterizzata da velocità di degrado potenzialmente rapida e da processi di formazione e rigenerazione estremamente lenti;
b) 
superfici libere: suoli agricoli o in condizione di naturalità o seminaturalità, non impermeabilizzati;
c) 
impermeabilizzazione: cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura del terreno con l'impiego di materiali naturali o artificiali, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;
d) 
consumo di suolo: incremento della trasformazione di superficie libera, per effetto di interventi di impermeabilizzazione;
e) 
superficie urbanizzata: porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza;
f) 
compensazione per il consumo di suolo: misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche del suolo impermeabilizzato o ambientalmente compromesso; tali misure possono consistere anche in azioni dirette a migliorare o ripristinare la connettività ecologica e i valori paesaggistici e ambientali delle superfici libere;
g) 
deimpermeabilizzazione: misure atte a ripristinare parte del suolo al suo stato naturale o semi-naturale rimuovendo strati impermeabilizzati come asfalto o calcestruzzo, dissodando il terreno sottostante, rimuovendo materiale estraneo e ristrutturandone il profilo al fine di recuperare una parte considerevole delle funzioni del suolo;
h) 
funzioni ecosistemiche: insieme di processi ecologici che coinvolgono il suolo come componente chiave dell'ecosistema e matrice fondamentale dei cicli biogeochimici utili anche a sviluppare servizi ecosistemici diretti e indiretti;
i) 
mitigazione ambientale: insieme coordinato di azioni e di misure contestuali e complementari all'intervento di consumo di suolo tese a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sugli ecosistemi, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano, nonché a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici libere, assicurando il maggior grado possibile di biodiversità, di connettività ecologica e di qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi interessati e del contesto territoriale coinvolto;
l) 
recupero e sistemazione ambientale: misure contestuali all'intervento di consumo di suolo atte a ripristinare superfici, siti e territori degradati dall'azione di fattori naturali e antropici, al fine di recuperare le loro condizioni di naturalità e di equilibrio ecologico e idrogeologico, di reinserire paesaggisticamente luoghi e infrastrutture, nonché di ridurre gli effetti negativi sull'ambiente dovuti all'impermeabilizzazione e al consumo di suolo. m) superficie di suolo impermeabilizzata: suolo che ha subito gli effetti dell'impermeabilizzazione;
TITOLO II 
NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
Capo I 
MISURE URBANISTICHE
Art. 3 
(Limitazione al consumo delle superfici libere)
1. 
L'obiettivo di riduzione del consumo di suolo è perseguito agendo sia con riferimento alle previsioni non ancora attuate contenute negli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto stabilito agli articoli 4 e 5, sia limitando progressivamente le nuove previsioni di occupazione di superfici libere, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. 
Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e raggiungere il bilancio di consumo di suolo pari a zero entro il 2040, i limiti alle nuove previsioni che interessano consumo di superfici libere a livello regionale sono stabilite come segue:
a) 
Per il 2020 è confermata la soglia prevista dal piano territoriale regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, nel limite massimo di incremento del 3 per cento della superficie urbanizzata rilevata dall'ultimo monitoraggio disponibile, effettuato ai sensi dell'articolo 10;
b) 
tra il 2021 e il 2030 nel limite massimo di incremento del 2,5 per cento della superficie urbanizzata rilevata dal monitoraggio di cui all'articolo 10;
c) 
tra il 2031 e il 2040 nel limite massimo di incremento del 1,5 per cento della superficie urbanizzata rilevata dal monitoraggio di cui all'articolo 10;
d) 
dopo il 2040 non sono consentite nuove previsioni che interessano consumo di superfici libere.
3. 
Entro il 2020 e successivamente ogni dieci anni la Regione aggiorna il monitoraggio di cui all'articolo 10 per la verifica delle soglie di cui al comma 2.
4. 
I limiti di cui al comma 2 possono essere modulati dal piano territoriale regionale (PTR), ogni cinque anni, su base provinciale, della città metropolitana o sovracomunale e con riferimento alla ripartizione in aggregati territoriali corrispondenti agli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) proposti dal PTR stesso, tenuto conto delle dinamiche evolutive del consumo di suolo comunale rilevato dalle attività di monitoraggio e censimento di cui all'articolo 10, del rapporto tra superficie complessiva del territorio comunale e superficie urbanizzata, della fascia altimetrica e della classe demografica; fatto salvo il limite massimo di cui al comma 2 verificato a livello di AIT, il PTR può prevedere che il singolo comune possa raggiungere un limite massimo di incremento pari al doppio della soglia stabilita al comma 2 stesso.
5. 
Le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alla perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui all'articolo 12, comma 5 bis della l.r. 56/1977 e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o intese tra pubbliche amministrazioni.
6. 
I comuni, ai fini dell'attuazione della presente legge, possono condividere strategie comuni nell'ambito delle loro forme associative o secondo la ripartizione in aggregati territoriali corrispondenti agli AIT proposti dal PTR, in quanto sistemi territoriali e funzionali costituiti da un insieme di comuni che rappresentano ambiti ottimali per costruire processi e strategie condivise di contenimento del consumo di suolo, di conservazione delle aree agricole, di adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela ambientale e paesaggistica.
7. 
I comuni possono stipulare accordi territoriali, ai sensi dell'articolo 19 ter della l.r. 56/1977, con i quali ripartire e modulare le previsioni urbanistiche che generano consumo di suolo in coerenza con i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 verificati a scala sovracomunale, anche utilizzando la perequazione territoriale.
Art. 4 
(Varianti urbanistiche di conservazione delle superfici libere)
1. 
I comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, tra le quali l'esigenza di aggiornare l'assetto urbanistico comunale in relazione alle mutate esigenze insediative, pubblicano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e poi annualmente all'albo pretorio un avviso finalizzato a raccogliere le richieste dei soggetti interessati alla riclassificazione di aree edificabili in aree a destinazione d'uso agricola o a verde privato inedificabile.
2. 
Qualora il comune non pubblichi l'avviso di cui al comma 2 può essere presentata singola istanza da parte degli aventi titolo.
3. 
Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze di cui ai commi 1 e 2 e, qualora coerenti con la propria pianificazione urbanistica e nel rispetto delle dotazioni di aree per servizi pubblici previste dallo strumento urbanistico vigente le accoglie adeguando di conseguenza lo strumento urbanistico mediante approvazione di apposita variante ai sensi del presente articolo.
4. 
La riclassificazione di cui al comma 3 avviene mediante variante urbanistica adottata dal consiglio comunale di mero riconoscimento delle aree interessate dal cambio di destinazione d'uso.
5. 
La deliberazione di adozione della variante di cui al comma 4 è pubblicata per trenta giorni sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse, riferite agli ambiti oggetto di variante.
6. 
Decorsi i termini predetti, il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e approva definitivamente la variante di riclassificazione.
7. 
La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione; la deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del piano regolatore generale comunale (PRGC).
8. 
La variante è costituita da elaborati cartografici e descrittivi, individuati da apposito provvedimento di giunta regionale, idonei alla individuazione puntuale delle aree oggetto di riclassificazione.
9. 
Le varianti di cui al presente articolo, in quanto finalizzate esclusivamente all'eliminazione di previsioni insediative non attuate del PRGC vigente, riconoscendo l'uso del suolo in atto come superficie libera, possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 5 
(Termini di validità delle previsioni urbanistiche)
1. 
Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di superfici libere nei piani regolatori generali e nelle loro varianti, approvate dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno validità di dieci anni e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono.
2. 
Le aree oggetto di previsioni decadute ai sensi del comma 1 assumono destinazione urbanistica d'uso agricola.
3. 
Il comune decorsi i termini di cui comma 1 provvede ad aggiornare la cartografia del PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 comma 12, lettera h) della l.r. 56/1977.
4. 
Dalla decadenza delle previsioni urbanistiche non discende alcun titolo risarcitorio.
Capo II 
MISURE PER LA TUTELA DELLE SUPERFICI LIBERE
Art. 6 
(Funzioni ecosistemiche del suolo)
1. 
Il suolo costituisce piattaforma e matrice per le attività umane e concorre, insieme alle altre componenti dell'ecosistema, a svolgere funzioni ecosistemiche essenziali, dirette e indirette, che generano benefici multipli, in termini di regolazione, di supporto alla vita, di approvvigionamento e culturali.
2. 
Negli strumenti e nelle azioni di governo del territorio le funzioni ecosistemiche rappresentano un elemento di conoscenza e caratterizzazione del territorio, utile per la valutazione degli effetti delle trasformazioni territoriali e della relativa compromissione di suolo ai fini della conservazione dello stesso o della definizione degli interventi di mitigazione, recupero e compensazione connessi alla trasformazione delle superfici libere.
3. 
L'individuazione delle funzioni ecosistemiche, dei relativi servizi e della metodologia di valutazione degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale in materia; nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale la valutazione degli effetti di cui al comma 2 è svolta sulla base dell'elaborazione delle informazioni e dei dati contenuti nella Carta dei suoli del Piemonte, nelle Carte pedologiche derivate da esso, nella Carta della natura regionale e nel piano paesaggistico regionale (PPR).
Art. 7 
(Compensazione del consumo di suolo, recupero, sistemazione e mitigazione ambientale)
1. 
Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse nei limiti di cui all'articolo 3, oggetto di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, determinano l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, con la finalità di perseguire l'obiettivo del bilancio del consumo di suolo pari a zero.
2. 
La valutazione di interventi edilizi o infrastrutturali che interessano le superfici libere deve inoltre tenere conto degli effetti che incidono negativamente, in modo diretto o indiretto, sulla permeabilità, sulla connettività ecologica, sulla biodiversità del territorio e sulla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di compensare o mitigare tali effetti o escludendo scelte localizzative non coerenti con gli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale.
3. 
Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli ambiti oggetto di interventi di compensazione disciplinandone normativamente le relative misure da realizzarsi contestualmente agli interventi che comportano riduzione, compromissione e impermeabilizzazione di superficie libera, sia in ambito urbano, sia extraurbano.
4. 
Le misure di cui al comma 3, sottoposte a Valutazione ambientale strategica, sono finalizzate a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento di impermeabilizzazione, le funzioni ecosistemiche su aree già impermeabilizzate o ambientalmente compromesse, anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo, nonché a migliorare o ripristinare la connettività ecologica e i valori paesaggistici e ambientali delle superfici libere e possono realizzarsi in ambito AIT.
5. 
Gli strumenti urbanistici comunali prevedono altresì azioni e misure di recupero, sistemazione e mitigazione ambientale da attuarsi contestualmente agli interventi di consumo di suolo, in ambito urbano ed extraurbano; la progettazione e il costo dell'intervento sono parte integrante dell'opera a cui si riferiscono.
6. 
Nel caso di trasformazione temporanea reversibile di superfici libere ad altri scopi, i titoli edilizi prevedono le modalità e le relative garanzie finanziarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
7. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri, le tipologie, le modalità, gli interventi e le tecniche per la realizzazione delle azioni e delle misure disciplinate dal presente articolo.
8. 
Gli interventi di recupero, sistemazione e mitigazione ambientale non sono sostitutivi degli interventi di compensazione del consumo di suolo.
9. 
Le risorse destinate alla realizzazione delle compensazioni, quando non è possibile realizzarle contestualmente agli interventi previsti, sono monetizzate e vincolate a specifico centro di costo per la realizzazione da parte dell'amministrazione locale delle misure di compensazione di cui al comma 3.
10. 
Per la localizzazione delle compensazioni di cui al comma 3, i comuni possono destinare quota parte delle aree a standard.
Art. 8 
(Recupero aree dismesse)
1. 
Gli obiettivi di cui all'art.1 sono perseguiti altresì ponendo in essere strategie finalizzate al recupero e riutilizzo delle superfici urbanizzate e/o compromesse in disuso.
2. 
La Regione individua forme di agevolazione fiscale al fine di sostenere il recupero e i nuovi insediamenti all'interno di aree dismesse.
Art.9 
(Disposizioni generali)
1. 
La priorità al riuso e la limitazione al consumo di suolo costituiscono requisiti da inserire tra i criteri di selezione di bandi di finanziamento di natura settoriale e a regia regionale, che possono comportare impermeabilizzazione di suolo libero.
2. 
Nei suoli censiti nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione:
a) 
usi diversi da quello agricolo, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive stabilite in sede di concessione del finanziamento;
b) 
interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche che non siano localizzabili in altra sede.
Art. 10 
(Monitoraggio del consumo di suolo e censimento delle previsioni urbanistiche non attuate)
1. 
Il monitoraggio del consumo di suolo è lo strumento conoscitivo di riferimento per le politiche regionali in materia tutela del suolo, in attuazione del PTR e in coerenza con gli obiettivi del PPR, e costituisce attività complementare al monitoraggio del consumo di suolo effettuato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), integrandosi con il sistema informativo territoriale regionale.
2. 
Il modello di analisi e monitoraggio, nonché le definizioni e gli indici di rappresentazione del fenomeno sono stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, anche in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni statali.
3. 
Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche, i comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in concomitanza dell'aggiornamento quinquennale del monitoraggio forniscono i dati circa le previsioni non attuate contenute negli strumenti urbanistici vigenti che comportano consumo di superfici libere.
4. 
I dati del monitoraggio del consumo di suolo e il censimento di cui al comma 3, costituiscono riferimento per la valutazione delle trasformazioni territoriali previste negli atti di pianificazione e nei piani settoriali ai vari livelli di governo del territorio, con particolare riguardo alla strumentazione urbanistica di livello locale, nonché riferimento per la modulazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo di cui all'articolo 3.
Art.11 
(Misure di protezione del suolo da alluvioni e frane)
1. 
La Regione, ai fini della prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, fatte salve le norme in materia di difesa del suolo e i relativi divieti, adotta misure per mantenere o favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo e la permeabilità dei suoli.
2. 
Gli interventi edificatori e di urbanizzazione che interessano superfici libere devono prevedere opportuni accorgimenti progettuali e realizzativi che garantiscono l'invarianza idraulica delle acque meteoriche al fine di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano.
3. 
Negli strumenti di governo del territorio, nella realizzazione degli interventi di urbanizzazione e nell'attuazione degli interventi edificatori, fatte salve le cautele adottate per prevenire fenomeni di inquinamento della falda, si prevedono, quali misure per l'invarianza idraulica:
a) 
il ricorso all'uso di materiali permeabili che permettono la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno;
b) 
la verifica della non alterazione della funzionalità idraulica del contesto urbano in cui ogni nuovo intervento si inserisce;
c) 
la realizzazione di opportuni sistemi per l'intercettazione e la raccolta delle acque meteoriche, per il loro riutilizzo o il loro graduale rilascio nel reticolo idrografico recettore;
d) 
il mantenimento dell'efficienza della rete di recapito delle acque superficiali, anche a seguito di eventuali maggiori apporti non riducibili attraverso le mitigazioni di cui ai punti precedenti.
4. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i valori di riferimento per il calcolo dell'invarianza idraulica e le specifiche tecniche per la progettazione e la realizzazione delle misure di cui al presente articolo.
TITOLO III 
MODIFICHE E ABROGAZIONI
Art. 12 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 56/1977)
1. 
Al numero 5 del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente periodo: "
determina altresì gli interventi di compensazione del consumo di suolo e di mitigazione ambientale;
".
Art. 13 
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 56/1977)
1. 
Alla lettera a) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 56/1977 dopo la parola: "
estrattivi;
" sono inserite le seguenti: "
la caratterizzazione dei suoli in relazione alle funzioni e servizi ecosistemici prodotti ai fini di valutare gli effetti del consumo di suolo;
".
Art. 14 
(Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 56/1977)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 19 bis della l.r. 56/1977 sono aggiunti i seguenti: "
4.
La perequazione territoriale è anche strumento finalizzato all'attuazione delle politiche per la riduzione del consumo di suolo da attuare mediante:
a)
la ripartizione delle soglie percentuali di riduzione del consumo di suolo;
b)
la ripartizione delle compensazioni ambientali, paesaggistiche e relative al consumo di suolo.
5.
All'interno degli Ambiti di Integrazione Territoriale, così come individuati nel Piano Territoriale Regionale, due o più comuni possono procedere ad accordi di cui al comma 1, individuando le aree di possibile decollo e atterraggio di capacità edificatoria. Lo strumento derivante è soggetto alle procedure di cui all'art. 17 bis comma 2.
6.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del completamento dell'iter di cui al comma 4, il comune capofila del provvedimento attiva la procedura per l'istituzione del Fondo di Piano che rende note e trasferibili le disponibilità di capacità edificatoria in decollo con i relativi costi sostenuti consentendo atti di acquisizione delle stesse da parte di proprietà di aree di atterraggio. Il Fondo di Piano è oggetto di specifico regolamento della Giunta Regionale approvato previo parere della commissione consigliare competente.
7.
Completata la procedura di cui al comma 5 la conformazione di decollo e atterraggio di capacità insediativa si attua con delibera di consiglio del comune o dei comuni interessati entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto atto di trasferimento dei diritti edificatori, identificati nel fondo di piano, fra le proprietà coinvolte.
".
Art. 15 
(Inserimento dell'articolo 20 bis della l.r. 56/1977)
1. 
Dopo l'art. 20 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente: "
Art.20 bis.
(Capacità edificatoria)
1.
La capacità edificatoria esistente corrisponde al quantitativo edificato misurato con i parametri definiti dal Regolamento Edilizio.
2.
La capacità edificatoria prevista corrisponde alla superficie di area edificabile moltiplicata per l'indice di fabbricabilità previsto nel Piano Regolatore Generale Comunale con i parametri definiti nel Regolamento Edilizio.
3.
Ai fini di trasferimento della capacità edificatoria, con provvedimento di Giunta viene definito il rapporto di equivalenza fra le diverse categorie di cui all'art. 8 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19. Le procedure di decollo e atterraggio dei quantitativi di capacità edificatoria di cui al comma 6 dell'art. 19 bis, a livello quantitativo, vengono misurate sulla base del provvedimento di cui sopra.
".
TITOLO IV 
CLAUSOLA DI INVARIANZA E DICHIARAZIONE D'URGENZA
Art. 16. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.
Art. 17. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.