Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica all'
art. 4 della lr 2/2009
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
percorsi naturalistici attrezzati
, piscine naturali
Art. 2
(Modifica all'
art. 14 della lr 2/2009
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
"
percorsi naturalistici attrezzati,
piscine naturali,
Art. 3
(Modifica all'
art. 15 della lr 2/2009
)
1.
Al
comma 1 lettera h) dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
"
percorsi naturalistici attrezzati,
piscine naturali,
Art. 4
(Inserimento dell'
articolo 31 bis della lr 2/2009
)
1.
Dopo l'
articolo 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
(piscine naturali)
Le piscine naturali, ubicate all'interno o all'esterno delle aree sciabili, sono bacini artificiali svuotabili e all'aperto, dotati di un fondo impermeabile e di una zona di rigenerazione/depurazione per i quali, diversamente dalle piscine convenzionali, non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche. ".
Art. 31 bis
1.
Art. 5
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente per materia, un regolamento che provvede a definire i requisiti generali dell'installazione delle piscine naturali di cui all'articolo 4, le caratteristiche di qualità dell'acqua di riempimento e dell'acqua di vasca, i controlli interni ed esterni e le relative competenze.