Proposta di legge regionale n. 72 presentata il 20 gennaio 2020
Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Art. 1 
(Modifica all' art. 4 della lr 2/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
percorsi naturalistici attrezzati
" sono inserite le seguenti: "
, piscine naturali
".
Art. 2 
(Modifica all' art. 14 della lr 2/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
percorsi naturalistici attrezzati,
" sono inserite le seguenti: "
piscine naturali,
"
Art. 3 
(Modifica all' art. 15 della lr 2/2009 )
1. 
Al comma 1 lettera h) dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
percorsi naturalistici attrezzati,
" sono inserite le seguenti: "
piscine naturali,
"
Art. 4 
(Inserimento dell' articolo 31 bis della lr 2/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
Art. 31 bis
(piscine naturali)
1.
Le piscine naturali, ubicate all'interno o all'esterno delle aree sciabili, sono bacini artificiali svuotabili e all'aperto, dotati di un fondo impermeabile e di una zona di rigenerazione/depurazione per i quali, diversamente dalle piscine convenzionali, non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche.
".
Art. 5 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente per materia, un regolamento che provvede a definire i requisiti generali dell'installazione delle piscine naturali di cui all'articolo 4, le caratteristiche di qualità dell'acqua di riempimento e dell'acqua di vasca, i controlli interni ed esterni e le relative competenze.
Art. 6 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.