Proposta di legge regionale n. 71 presentata il 14 gennaio 2020
"Istituzione del Reddito energetico regionale"

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
Le presenti disposizioni dettano i principi, la disciplina e le modalità per l'istituzione del Reddito energetico regionale.
2. 
Con l'istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:
a) 
tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) 
promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
c) 
sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.
Art. 2 
(Istituzione del Reddito energetico regionale)
1. 
Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore, in particolare, di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi.
Art. 3 
(Principi di funzionamento)
1. 
La misura del Reddito energetico regionale incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all' articolo 4 , attraverso l'erogazione di contributi agli operatori economici inseriti nell'elenco di cui al comma 4 . Il contributo è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia, secondo le modalità dalle stesse previste e purché da queste non diversamente stabilito.
2. 
Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti.
3. 
Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto nonché altri eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
4. 
La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l'elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti di cui alla presente misura. Tale elenco è periodicamente aggiornato secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all' articolo 5 .
5. 
Nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione prevede:
a) 
a favore dei beneficiari di cui all' articolo 4, comma 1 , lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
b) 
a favore dei beneficiari di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c) , un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00, per l'intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
6. 
Il contributo di cui al comma 5 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di revoca e decadenza dal beneficio.
7. 
E' fatto divieto al beneficiario di alienare ovvero dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione. Per tale periodo, il beneficiario della misura e l'installatore dell'impianto assicurano le migliori condizioni di esercizio degli impianti, e, a tale fine, i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore microeolico installati sono garantiti dal costruttore per almeno dieci anni; gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere, inoltre, coperti da apposita assicurazione di durata ventennale e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all'atto della presentazione dell'istanza, e devono essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.
8. 
Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa si impegna con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvede a trasmettere alla struttura regionale competente l'atto di concessione in cui risulta evidenziato il suddetto vincolo.
9. 
In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per il periodo di mancato impegno.
10. 
I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti dalla struttura regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dichiara di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione o da essa delegato.
Art. 4 
(Beneficiari)
1. 
Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione:
a) 
i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
b) 
i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tal caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Se per la realizzazione dell'intervento si rendono necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato allega alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministratore con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per le deliberazioni di cui all' articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile ;
c) 
i condomìni, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
2. 
Le richieste di accesso sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal regolamento di cui all' articolo 5 . Le richieste sono presentate e valutate per il tramite di una piattaforma informatica.
3. 
Per le categorie di cui al comma 1 , lettere a) e b), la valutazione tecnica favorisce in via prioritaria:
a) 
i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
b) 
i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che hanno superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;
c) 
i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.
4. 
Per la categoria di cui al comma 1, lettera c) , la valutazione tecnica tiene conto del numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
5. 
Per tutte le categorie di cui al comma 1 , ulteriori punti possono essere attribuiti a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente sui tetti.
6. 
Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kW installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all' articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.
7. 
La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, che assicura ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.
Art. 5 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Sulla base dei principi di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità di regolamentazione della misura del Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:
a) 
i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all' articolo 4 ;
b) 
i requisiti minimi e le caratteristiche degli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie;
c) 
le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
d) 
le modalità di istruttoria e i criteri di valutazione delle domande;
e) 
le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
f) 
i termini per la realizzazione delle opere e per la rendicontazione delle risorse;
g) 
le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché i criteri per la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;
h) 
l'elenco degli operatori economici, di cui all' articolo 3, comma 4 , abilitati agli interventi di installazione degli impianti finanziati con la presente misura nonché modalità e termini del relativo aggiornamento.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra le parti, tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 6 . In particolare, i soggetti beneficiari concludono due distinte convenzioni:
a) 
con la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;
b) 
con il GSE, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.
Art. 6 
(Protocollo d'intesa)
1. 
La Regione e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.
Art. 7 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti riguardo la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di incremento di utenze beneficiarie del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da queste fonti e di sviluppo economico del territorio.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione delle modalità e dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità;
b) 
un quadro dei dati relativi all'elenco degli operatori economici abilitati di cui all' articolo 3, comma 4 ;
c) 
il numero e la tipologia dei soggetti beneficiari del Reddito energetico regionale;
d) 
il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi;
e) 
il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete;
f) 
l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;
g) 
i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. 
La relazione successiva alla prima documenta, inoltre, il contributo dato dagli strumenti previsti dalla legge al perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 1 .
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 e 3.
Art. 8 
(Pubblicizzazione)
1. 
La Regione promuove iniziative volte alla più ampia diffusione della misura, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di rappresentanza della filiera energetica e gli enti pubblici territoriali, al fine di favorire il ricorso al Reddito energetico regionale e di massimizzarne l'efficacia.
Art. 9 
(Norma Finanziaria)
1. 
Al finanziamento e all'alimentazione del reddito energetico regionale si procede:
a) 
autorizzando per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di euro 5.600.000,00 all'interno della missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 1 (Fonti energetiche), titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio;
b) 
con la cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le vincolate entrate regionali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell' articolo 8 .1 del (Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto) e ss.mm.ii. (TISP) , adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm.ii., in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche), introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione al titolo 2, denominato "Reddito energetico regionale, proventi ceduti dai cittadini in ragione del servizio di scambio sul posto L.R. 42/2019" collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione 17, (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 1 (Fonti energetiche), titolo 2, denominato "Trasferimenti in conto capitale a imprese per l'attuazione del reddito energetico regionale".
2. 
Agli oneri di cui all' articolo 3, comma 10 e all' articolo 4, comma 2 valutati nella misura di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, si provvede con le risorse stanziate all'interno della missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 1 (Fonti energetiche), titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.