Norme di semplificazione in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale n. 16 del 4 ottobre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana); alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)
Primo firmatario
Altri firmatari
CANE ANDREA CERUTTI ANDREA DAGO ANGELO DEMARCHI PAOLO FAVA MAURO GAGLIASSO MATTEO GAVAZZA GIANLUCA LANZO RICCARDO MOSCA MICHELE NICOTRA LETIZIA GIOVANNA PERUGINI FEDERICO PREIONI ALBERTO RUZZOLA PAOLO STECCO ALESSANDRO ZAMBAIA SARA
Capo I
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 1.
(Funzioni programmatorie, suppletive e di appoggio alla valutazione e alla promozione degli investimenti pubblici e privati)
1.
Per i procedimenti disciplinati dal
capo IV del d.p.r. 160/2010
, la Regione supporta l'azione degli enti locali per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008
, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008
) nonché del
decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194
(Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'
articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124
), anche attraverso l'applicazione dei disposti degli articoli 31 e 32 della
legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14
.
2.
In caso di insufficiente struttura tecnica, lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), con riferimento ai procedimenti ordinari di cui al
capo IV del d.p.r. 160/2010
, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza trasmette al Comune la richiesta motivata di nomina di un delegato, con l'indicazione delle ragioni che non consentono di adempiere nei termini previsti per l'adozione del provvedimento conclusivo; il Comune, nei successivi dieci giorni, provvede ad individuare il professionista da delegare da apposito elenco precedentemente predisposto.
3.
I procedimenti così avviati si concludono nei termini previsti al
capo IV del d.p.r. 160/2010
; i relativi oneri e costi, liquidati dal professionista incaricato, sono a totale carico del Comune.
Art. 2.
(Tolleranze esecutive)
1.
In attuazione di quanto previsto all'
articolo 34, comma 2 ter del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2.
Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile; rimangono, comunque, vincolanti le condizioni di tutela architettonica e paesaggistica prescritte ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
).
3.
A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a)
il minore dimensionamento dell'edificio;
b)
la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c)
le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d)
la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
e)
gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
4.
Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile.
5.
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile.
Art. 3.
(Adeguamento della pianificazione locale alla pianificazione territoriale e paesaggistica)
1.
Le amministrazioni comunali e le loro forme associative adeguano la pianificazione urbanistica alla pianificazione territoriale e alla pianificazione paesaggistica operando la revisione degli strumenti urbansitici vigenti, come disciplinato dall'
articolo 8 bis della l.r. 56/1977
.
2.
La Regione assicura alle amministrazioni comunali e alle loro forme associative supporto tecnico e finanziario, anche con apposite e adeguate azioni operative, al fine di dare agli enti locali efficace collaborazione nell'attività di cui al comma 1 e nella conseguente attività di predisposizione di varianti o modifiche al piano regolatore generale.
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2018 )
1.
All'inizio del
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018
le parole "Ai fini della presente legge" sono espunte.
2.
Al termine della
lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 sono aggiunte le seguenti parole: "
".
sono esclusi i capannoni agricoli e altri manufatti realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato.
Art. 5.
(Inserimento dei commi 1 bis e 1 ter all'articolo 2 della l.r. 16/2018 )
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2018 sono inseriti i seguenti: "
Non costituiscono incremento del carico antropico per gli edifici a destinazione residenziale o con essa compatibile, a destinazione turistico-ricettiva e per i rustici definiti al comma 1, gli interventi per il recupero di volumi esistenti o preesistenti storicamente o architettonicamente documentati, anche a seguito di crolli e demolizioni; per i medesimi edifici sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso compatibile con lo strumento urbanistico vigente e aumento del numero delle unità immobiliari; sono fatte salve le limitazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della presente legge.
L'incremento volumetrico esterno all'impronta al suolo dell'edificio esistente o storicamente documentato costituisce incremento del carico antropico, salvo l'ampliamento di venticinque metri quadrati di superficie esclusivamente per adeguamento igienico funzionale; sono fatte salve le limitazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della presente legge. ".
1 bis.
1 ter.
Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 16/2018 )
1.
L'
articolo 3 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
(Indicazioni generali per il riuso; ambito e modalità di applicazione)
Le disposizioni del presente capo si applicano agli immobili con le relative aree di pertinenza funzionale legittimamente esistenti all'atto della presentazione della domanda di intervento ad essi riferita.
Il riuso e la riqualificazione degli immobili di cui al comma 1 si attuano tramite:
l'attuazione dei piani territoriali e dei piani regolatori generali, nonché dei loro strumenti attuativi;
il ricorso a quanto previsto dall'
articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come previsto dal successivo comma 3 e 3 bis;
il ricorso al presente capo, come previsto dal successivo comma 4.
Limitatamente alla lettera b) del precedente comma 2, i casi riconducibili all'applicazione dell'
articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), il rilascio del permesso di costruire è subordinato a deliberazione comunale che dichiara:
l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto, per altro già riscontrabile nella riqualificazione urbana;
la rimozione delle condizioni, in essere o potenziali, di degrado sociale, edilizio ed economico, anche mediante il solo mutamento della destinazione d'uso in atto;
il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;
l'eventuale sussistenza di superficie o volume premiale, con indicazione della norma sulla cui base essa è determinata, con riferimento ai parametri urbanistico - edilizi in vigore presso il comune;
l'eventuale delocalizzazione di tale superficie o volume in area o aree diverse;
gli interventi eventualmente necessari per conseguire l'armonizzazione architettonica rispetto al contesto edificato.
Sino all'emanazione di ulteriore normativa regolamentare di applicazione della presente legge, si applicano, limitatamente alle parti compatibili, le circolari regionali di disposizioni vigenti sulla
legge 106/2011 .
Nei casi riconducibili all'applicazione del presente capo, limitatamente alle lettere a) e c) del precedente comma 2, gli interventi in esso previsti sono attuabili tramite i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, su richiesta degli aventi titolo; con motivata deliberazione le amministrazioni comunali e le loro forme associative possono disporre sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, anche escludendo edifici o gruppi di edifici. ".
Art. 3
1.
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.
5.
Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 16/2018 )
1.
L'
articolo 4 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
(Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento)
Sugli edifici o parti di essi legittimamente esistenti alla data di approvazione della presente legge, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, direzionale prevista dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume legittimamente esistente, calcolati secondo quanto previsto dal
regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; solo per gli edifici residenziali esistenti uni o bifamiliari è comunque ammesso un ampliamento massimo di 30 metri quadrati o 90 metri cubi per ciascuna unità immobiliare; tali interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario; sono esclusi gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale preveda il solo intervento di restauro.
Per gli edifici o parti di essi legittimamente esistenti alla data di approvazione della presente legge, a destinazione prevalentemente produttiva, industriale, artigianale, prevista dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, sono ammessi interventi di ristrutturazione con un incremento massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente, o del volume esistente, o della superficie lorda esistente, calcolata secondo quanto previsto dal
regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati; tali interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario, sono esclusi gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale preveda il solo intervento di restauro. Tali interventi possono superare gli indici di edificabilità fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.
Sugli edifici o parti di essi legittimamente esistenti alla data di approvazione della presente legge, a destinazione prevalentemente commerciale, prevista dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita come definite dalla normativa nazionale e regionale in materia, sono ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal
regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; tali interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario, sono esclusi gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale preveda il solo intervento di restauro. La superficie di vendita autorizzata prima dell'ampliamento può essere ampliata nel rispetto della normativa di settore.
Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono alternativi e non sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo.
L'intervento può configurare una struttura edilizia in parte diversa dalla precedente ed è finalizzato alla riqualificazione strutturale, impiantistica, energetica, estetica o igienico-funzionale dell'edificio, fatte salve le caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
L'ampliamento di cui al comma 1 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale, anche costituendo una o più unità immobiliari; nell'ampliamento possono essere utilizzate parti di fabbricato esistenti all'interno della sagoma, compresi il piano pilotis o locali accessori, che, secondo quanto previsto dal
regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, non concorrono al calcolo della superficie o del volume esistente.
L'ampliamento di cui al comma 2 è realizzato in soluzione unitaria con l'unità immobiliare principale o come autonomo organismo edilizio all'interno dell'ambito di pertinenza aziendale; non costituisce ampliamento la realizzazione del soppalco.
L'ampliamento di cui al comma 2 bis è realizzato in soluzione unitaria con l'unità immobiliare principale o, in alternativa, può essere utilizzato per soppalcare i fabbricati esistenti.
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti ai commi 1 e 3, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico, sono consentite, secondo quanto previsto dall'
articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), densità fondiarie superiori a quelle di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'
articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e può essere superata l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano.
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti ai commi 2 e 3, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico, sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilità fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici.
In applicazione dell'
articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti; per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.
Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati nei limiti delle destinazioni d'uso compatibili o complementari ancorchè non previste dalla pianificazione urbanistica, purchè ne sia verificata la complementarietà e la compatibilità.
Nel caso di fabbricati frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 1, 2 e 2 bis è riferito ad ogni unità immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta; nel caso di edifici condominiali o a schiera è ammesso altresì l'utilizzo collettivo e unitario da stabilirsi secondo la vigente regolamentazione condominiale. ".
Art. 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 16/2018 )
1.
L'
articolo 5 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
(Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento)
Sugli edifici o parti di essi legittimamente esistenti alla data di approvazione della presente legge, a destinazione prevalentemente residenziale o turistico-ricettiva, artigianale, produttiva o direzionale, previste dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, è consentito l'intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell'
articolo 13, comma 3, lettera d bis), della l.r. 56/1977 ; tali interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario; sono esclusi gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale preveda il solo intervento di restauro.
Per gli edifici o parti di essi legittimamente esistenti alla data di approvazione della presente legge, a destinazione prevalentemente residenziale, o turistico-ricettiva, o direzionale, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia è consentito un incremento fino ad un massimo del 25 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal
regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune.
Per gli edifici o parti di essi legittimamente esistenti alla data di approvazione della presente legge, a destinazione prevalentemente industriale, artigianale, produttiva, contestualmente all'intervento di sostituzione edilizia, è consentito un incremento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria esistente, calcolata secondo quanto previsto dal
regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune, fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati.
Sugli edifici o parti di essi legittimamente esistenti alla data di approvazione della presente legge, a destinazione prevalentemente commerciale, prevista dal PRG vigente alla data di presentazione della richiesta, con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita come definite dalla normativa nazionale e regionale in materia, sono ammessi interventi di sostituzione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal
regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; tali interventi devono essere coerenti con le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici di conservazione e salvaguardia dei caratteri insediativi, architettonici di valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario; sono esclusi gli edifici o parti di essi per i quali lo strumento urbanistico generale preveda il solo intervento di restauro; la superficie di vendita autorizzata prima dell'ampliamento può essere ampliata nel rispetto della normativa di settore.
La premialità di cui ai commi 2 e 3 è aumentata del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto definito all'articolo 2; per la superficie resa permeabile all'interno delle aree con destinazione d'uso produttiva, devono essere stabiliti, al momento del rilascio del titolo edilizio, specifici criteri progettuali che escludono il rischio di carico inquinante derivante da un uso improprio o a seguito del dilavamento delle acque meteoriche contaminate, provenienti dalle superfici impermeabilizzate.
Al fine di incentivare la demolizione selettiva delle opere e dei manufatti di edilizia, in coerenza con l'obiettivo comunitario di cui all'
articolo 6 della direttiva 98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e con le disposizioni nazionali e regionali in materia, la premialità di cui ai commi 2 e 3 è aumentata del 5 per cento nel caso in cui i materiali prodotti dalla demolizione vengano avviati ad operazioni di recupero, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.
La premialità di cui al comma 3 è altresì aumentata del 5 per cento se per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo sono richiesti interventi di bonifica del suolo i cui parametri tecnici necessari ai fini della determinazione della premialità sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 6.
La ricostruzione avviene nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici.
In applicazione dell'
articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 , le distanze per la ricostruzione dei fabbricati individuati ai sensi del presente articolo, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti.
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 2, 5 e 6 sono consentite, secondo quanto previsto dall'
articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 , densità fondiarie superiori a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 e a quelle eventualmente previste dal PRG vigente e la ricostruzione può superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare di un piano.
Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono consentiti indici di copertura, indici di edificabilità fondiaria e il raggiungimento di un'altezza massima superiori a quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici.
In applicazione dell'
articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, qualora inferiori a quelle ammesse dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti; per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.
Sono ammesse modifiche della destinazione d'uso degli edifici interessati nei limiti delle destinazioni d'uso compatibili o complementari ancorchè non previste dalla pianfiicazione urbanistica, poiché ne sia verificata la complementarietà e la compatibilità.
Nel caso di fabbricati a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 è riferito ad ogni unità immobiliare regolarmente accatastata, secondo criteri di unitarietà formale e strutturale e con le stesse modalità per ogni unità che ne faccia richiesta.
Eventuali ampliamenti ammessi dal PRG vigente sono alternativi e non sono cumulabili con gli ampliamenti di cui al presente articolo. ".
Art. 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2018 )
1.
Il
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
".
Il recupero del sottotetto è consentito purché ne risulti la legittima realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; il sottotetto realizzato successivamente è recuperabile ai sensi della presente legge trascorsi tre anni dalla realizzazione oppure ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimizzazione. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.
2.
All'
ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.
, nei comuni collinari, nei comuni parzialmente montani e nei comuni parzialmente collinari limitatamente alla porzione collinare.
3.
All'
ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 6/2018 , le parole "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
il modello di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 maggio 1977 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), assumendo il sottotetto quale manufatto a sé stante, virtualmente svincolato dal resto dell'edificio.
le modalità correnti per le nuove costruzioni.
4.
Dopo il
comma 10 dell'articolo 6 della l.r. 16/2018 è inserito il seguente: "
Qualora all'interno di un sottotetto legittimamente realizzato siano state effettuate abusivamente opere, è possibile avvalersi, per la legittimazione delle opere abusive o realizzate in difformità dai titoli abilitativi, della sanatoria prevista dall'
art. 36 del DPR n. 380/2001 . ".
10 bis.
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 16/2018 )
1.
La
lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018 è sostituita dalla seguente: "
".
b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.
2.
Il
comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018 è abrogato.
3.
Nell'
ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
.tradizionali e compatibili.
.tradizionali e compatibili.
4.
Il
comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018 è abrogato.
5.
Nel
primo periodo del comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018 , dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
.al recupero dei rustici
con la presenza di caratteri insediativi e architettonici tradizionali che il comune intende salvaguardare,
6.
Al
comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 16/2018
, le parole ", lettere c) e d)," sono eliminate.
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2018 )
1.
Al termine del
comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 sono aggiunte le seguenti parole: "
".
solo per la parte relativa alle premialità ivi previste.
2.
Al termine della
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 sono aggiunte le seguenti parole: "
".
da tale limitazione sono esclusi gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 6 in classe di pericolosità IIIb4;
3.
Al termine della
lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 sono aggiunte le seguenti parole: "
".
devono rispettare le normative vigenti del settore commerciale e le relative programmazioni locali;
4.
La
lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 è sostituita dalla seguente: "
nel caso in cui interessano edifici o ambiti localizzati all'interno delle aree naturali protette devono rispettare le normative dei piani d'area vigenti nel caso in cui siano più restrittive, fatta eccezione per gli edifici realizzati successivamente al 1950, non soggetti a tutela ai sensi della
Parte Seconda del d.lgs. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico o documentario, per i quali sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, ancorché non previsti dal piano d'area, purché provvisti di parere dell'Ente di gestione dell'area protetta; tali interventi non costituiscono variante ai piani d'area e devono rispettare le disposizioni tipologiche e costruttive definite dai piani d'area stessi e le prescrizioni del PPR; ".
d)
5.
Il
comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
Le amministrazioni comunali o le loro forme associative possono deliberare le modalità applicative degli articoli 4 e 5 negli insediamenti storici individuati dal PRG ai sensi dell'
articolo 24 della l.r. 56/1977 ; in mancanza di tale deliberazione, ogni intervento in progetto, chiesto ai sensi degli articoli 4 e 5 in tali aree, deve essere preceduto da apposita deliberazione comunale, che ne verifica caratteristiche e condizioni, da adottarsi entro novanta giorni dalla richiesta; la mancata adozione nel termine previsto costituisce assenso. Gli interventi chiesti ai sensi degli articoli 4 e 5, che interessano immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi delle lettere a) e b) dell'
articolo 136 del d.lgs 42/2004 , o interessano immobili o aree individuati ai sensi dell'
articolo 24 della LR 56/1977 , sono sottoposti alle ordinarie disposizioni autorizzative. ".
3.
6.
Il
comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 è sostituito dal seguente: "
Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili tra loro. ".
4.
7.
Al termine del
comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 16/2018 , dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti parole: "
".
.i limiti previsti
dalla presente legge.
Art. 12.
(Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 16/2018 )
1.
L'
articolo 13 della l.r. 16/2018 è abrogato.
Capo III
MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI, DISPOSIZIONI TRASNITORIE E FINALI
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 56/1977 )
1.
Alla
lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 bis della l.r. 56/1977 dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
mediante variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15
o mediante variante di cui all'
articolo 17, comma 4 bis della l.r. 56/1977 ;
Art. 14.
(Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 56/1977 )
1.
1. Al
comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 dopo le parole "
" sono inserite le seguenti "
".
individuate nei commi 3
4 bis
2.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: "
Sono varianti di adeguamento al PPR quelle finalizzate all'esclusivo recepimento dei disposti normativi del PPR, costituite dagli elaborati di cui all'articolo 8 quinquies, comma 7, da formarsi e approvarsi con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni. Tale adeguamento può altresì avvenire nell'ambito delle varianti di cui al comma 3. ".
4 bis.
3.
Al
comma 12 dell'articolo 17 della l. r. 56/1977 , dopo la lettera e) è inserita la seguente: "
le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi; ".
e bis)
4.
Al
comma 12 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 la lettera h bis) è abrogata.
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. n. 19/1999 )
1.
La
lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n.19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "
") è sostituita dalla seguente: "
destinazioni produttive, industriali, logistiche o artigianali; ".
Tutela ed uso del suolo
b)
Art. 16.
(Disposizione transitorie)
1.
Le istanze presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla
l.r. 16/2018
, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge, restano valide.
2.
Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 sono realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità, a quanto previsto dalla
l.r. 16/2018
nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge.
3.
I procedimenti di individuazione avviati e non ancora conclusi ai sensi dell'
articolo 3 della l.r. 16/2018
nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge concludono il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 della
l.r. 16/2018
e dell'
articolo 17, comma 12, della l.r. 56/1977
nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Le istanze presentate ai sensi della
l.r. 16/2018
nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge per l'attuazione degli interventi disciplinati al comma 3, restano valide anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge e le relative opere edilizie sono realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformità alle disposizioni richiamate al comma 3, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2.
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.
Art. 18.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.