Bilancio di previsione finanziario 2020-2022
Art. 1.
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1.
Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), sono previste entrate di competenza per 18.967.379.675,75 euro e di cassa per 14.830.877.768,82 euro, e spese di competenza per 18.967.379.675,75 euro e di cassa per euro 14.830.877.768,82, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2.
Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
d. lgs. 118/2011
, sono previste entrate di competenza per 18.023.224.575,93 euro e spese di competenza per 18.023.224.575,93 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3.
Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
d. lgs. 118/2011
, sono previste entrate di competenza per 17.788.792.556,04 euro e spese di competenza per 17.788.792.556,04 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2.
(Allegati al bilancio)
1.
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a)
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (
allegato 1
);
b)
il prospetto delle spese di bilancio per titoli e per missioni, programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (
allegato 2
);
c)
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (
allegato 3
).
Art. 3.
(Accordi di programma)
1.
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2.
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4.
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1.
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022 sono iscritti i seguenti fondi:
a)
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b)
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c)
Fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2.
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.