Disegno di legge regionale n. 68 presentato il 19 dicembre 2019
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per 18.967.379.675,75 euro e di cassa per 14.830.877.768,82 euro, e spese di competenza per 18.967.379.675,75 euro e di cassa per euro 14.830.877.768,82, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 18.023.224.575,93 euro e spese di competenza per 18.023.224.575,93 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 17.788.792.556,04 euro e spese di competenza per 17.788.792.556,04 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 1 );
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli e per missioni, programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 );
c) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) ( allegato 3 ).
Art. 3. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
Fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.