Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato)
Primo firmatario
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 39/1998 )
1.
Dopo il
comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n.39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è inserito il seguente: "
Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque non oltre la fine del mandato del presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale, nonchè dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale. ".
3 ter.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.