Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo in zone di montagna)
Primo firmatario
Altri firmatari
BONGIOANNI PAOLO CANE ANDREA CERUTTI ANDREA DEMARCHI PAOLO FAVA MAURO GAGLIASSO MATTEO GAVAZZA GIANLUCA MOSCA MICHELE NICOTRA LETIZIA GIOVANNA PERUGINI FEDERICO PREIONI ALBERTO STECCO ALESSANDRO ZAMBAIA SARA
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 )
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) è inserito il seguente: "
Fatto salvo il rispetto morfologico dei tracciati delle piste realizzati in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi delle stesse, la preparazione e l'allestimento per l'esercizio al pubblico avvengono, sulla base del progetto autorizzato, in funzione delle condizioni climatiche e dell'innevamento localmente presenti. ".
2 bis.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 )
1.
Il
comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il
decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 , di attuazione della
direttiva europea 2000/9/CE ), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g); nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro o nucleo abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal d.m. 377/2012, dal
codice civile e dal PRGC. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano all'interno dell'area sciabile sino al confine della stessa; all'esterno dell'area sciabile vige la regolamentazione urbanistica comunale. ".
3.
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
Nel caso di realizzazione di nuove piste le stesse possono essere realizzate in adiacenza a fabbricati e manufatti esistenti. ".
3 bis.
3.
Il
comma 4 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale ampliamento, a condizione di non ridurre la distanza dalla pista o dall'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare le infrastrutture, gli accessori e le pertinenze diverse di cui all'articolo 4, comma 1. ".
4.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 2/2009 )
1.
La
lettera g) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la sicurezza della pista; solo gli ostacoli presenti al suo interno sono, a tal fine, protetti o rimossi; ".
g)
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 2/2009 )
1.
Al
comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
al servizio di soccorso
su pista da discesa e da fondo
2.
Al
comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno
ad Associazioni o Organismi di volontariato, regolarmente costituiti, che abbiano
3.
Al
comma 2 ter dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
soccorso su pista da discesa
e da fondo
Art. 5
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 2/2009 )
1.
Al
comma 11 dell'articolo 24 della l.r. 2/2009 , le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
segnale di pericolo.
segnale di divieto.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 2/2009 )
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 2/2009 , sono inseriti i seguenti: "
Le contestazioni dei sinistri ascrivibili ai gestori sono presentate agli stessi entro dieci giorni dal verificarsi del fatto.
Ai fini della valutazione delle circostanze del fatto e delle conseguenti responsabilità, in caso di incidente, tutta l'attrezzatura utilizzata dai soggetti coinvolti è verificata ai sensi di quanto previsto all'articolo 32, comma 4, della presente legge. ".
6 bis.
6 ter.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 2/2009 )
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009 , sono inseriti i seguenti: "
I soggetti privati che conducono mezzi meccanici per finalità non attinenti alla preparazione e al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste su percorsi autorizzati ai sensi del presente articolo, sono responsabili di tale attività nei confronti propri e di terzi, ivi compresi i gestori delle piste.
I gestori delle piste da sci e i comuni competenti per territorio non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi autorizzati ai sensi del comma 2 bis. ".
2 bis.
2 ter.
Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 28 bis della l.r. 2/2009 )
1.
L'
articolo 28 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
(Attività di volo in zone di montagna)
Al fine di regolamentare l'attività di volo in montagna e garantirne la sicurezza nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 1.600 metri sul livello del mare, pari a 5.249 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal comune competente per territorio o dall'unione montana, se delegata, fermo restando:
il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo al di sotto dei 500 metri dal suolo o l'atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all'
articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), volto altresì a contribuire all'individuazione delle rotte e delle aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero in relazione ai territori interessati;
l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo al di sotto dei 500 metri dal suolo o l'atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all'
articolo 10 della l.r. 19/2009 e le aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e, ove previste, delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale;
il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo al di sotto dei 500 metri dal suolo o l'atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'
articolo 2 della l.r. 19/2009 .
Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana, se delegata, dandone comunicazione alle strutture regionali competenti.
Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana, se delegata, dandone comunicazione alle strutture regionali competenti.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'
articolo 43 della l.r. 19/2009 , ove previste, nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana, se delegata, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 maggio di ogni anno in tutte le piazzole autorizzate, comunicando preventivamente alle stazioni locali del soccorso i dati relativi di cui al comma 7, lettere b), c), d). I voli di interconnessione fra i comuni nei quali è attiva la pratica di eliski sono e regolamentati con specifico accordo fra i soggetti interessati.
Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'attività di eliski è consentita nelle aree naturali protette di cui all'
articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, previa effettuazione della procedura di valutazione d'incidenza di cui all'
articolo 43 della l.r. 19/2009 , ove prevista. Le misure di conservazione di cui al citato articolo non si applicano ai voli con atterraggio a quote superiori i 2.600 metri sul livello del mare né alle discese fuori pista, effettuate su ghiacciai, canali e aree al di sopra degli ambienti alpini forestali. Le valutazioni di incidenza.
L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente e il comune competente per territorio o l'unione montana, se delegata, che ne dà comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.
La convenzione di cui al comma 7 contiene, in particolare:
il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività determinato dal comune o dall'unione montana, se delegata. Gli elicotteri sono dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, nonché conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto aereo ed elicotteri stico;
l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo determinati dal comune o dall'unione montana, se delegata. Gli itinerari sono percorsi nel rispetto del concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore e delle condizioni meteorologiche locali, con possibilità per il comandante dell'aeromobile di adattare le rotte alle stesse, al fine di ridurre i fattori di rischio da ciò derivanti;
le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso;
il calendario di esercizio della pratica dell'eliski determinato dal comune o dall'unione montana, se delegata, nonché i relativi orari di svolgimento;
il piano di monitoraggio, limitatamente alle attività ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 e nelle oasi di protezione della fauna di cui all'
articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 157/1992 , contenente le metodologie, le componenti e gli indicatori. Il piano, redatto dall'ente territoriale concedente e con spese a carico del gestore del servizio di eliski, valuta le eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni dell'eventuale fauna alpina protetta presente nei territori interessati. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate entro il 20 settembre di ogni anno dal comune o dall'unione montana, se delegata, alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversità e aree naturali. Allo scadere dell'autorizzazione di cui al comma 2 viene consegnata la relazione consuntiva dell'attività svolta;
il monitoraggio del manto nevoso nelle zone di attività è effettuato prima della discesa fuoripista dai maestri di sci o dalle guide alpine; Il gestore del servizio di eliski pubblica sul proprio sito internet, per ogni giorno di attività, il link al bollettino ufficiale valanghe di ARPA Piemonte.
Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski devono essere muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono sempre accompagnati:
sull'aeromobile da un maestro di sci o da una guida alpina;
in discesa da maestri di sci o da guide alpine, in numero tale da garantire la massima sicurezza agli sciatori a seconda delle difficoltà dei tracciati e delle condizioni meteorologiche e del manto nevoso, fermo restando che non è richiesta la tracciatura dei percorsi con sistemi GPS e che nella discesa sui tracciati fuori pista vanno ridotti i fattori di rischio.
Le previsioni dei piani di volo sono preventivamente comunicate dal gestore del servizio di eliski al comune competente per territorio o all'unione montana, se delegata, e agli organi di controllo. Al termine delle operazioni, il gestore comunica ai medesimi soggetti i piani di volo effettuati e i dati di dettaglio della giornata, comprensivi delle condizioni meteo e nivologiche riscontrate. I piani di volo e i conseguenti dati di dettaglio sono successivamente inviati dal comune competente per territorio o dall'unione montana, se delegata, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, se interessati ai sensi del comma 11.
L'autorizzazione all'attività di eliski di cui al comma 2 ha validità pluriennale, con un minimo di 3 e un massimo di anni 5 a scelta del Comune o dell'unione montana, ed è rinnovabile se permangono le condizioni autorizzative e se le risultanze dell'attività di monitoraggio naturalistico redatte allo scadere dell'autorizzazione non dimostrano un'incidenza ecologica significativa e né fattori di pressione rilevanti sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati e nonché nelle aree naturali protette di cui all'
articolo 10 della l.r. 19/2009 .
I comuni competenti per territorio e le unioni montane che hanno una autorizzazione e una convenzione per la pratica dell'eliski in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle presenti norme con semplice comunicazione alla Regione.
Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'
articolo 2 della l.r. 19/2009 , le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:
ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;
ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;
ai voli di addestramento dei piloti;
ai voli da effettuarsi, unicamente nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo e cinghiale, fermo restando il divieto di trasporto di cacciatori;
all'attività di elitaxi per fini turistici a servizio di strutture alberghiere, turistico ricettive e rifugi, in quota, in aree di atterraggio preventivamente autorizzate ai sensi del comma 4.
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci. ".
Art. 28 bis.
1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.
a)
b)
10.
11.
12.
13.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
14.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 2/2009 )
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
I soggetti che utilizzano biciclette sui percorsi di cui al comma 5 e su tutte le aree non previste dal presente articolo, lo fanno a proprio rischio e pericolo. Gli stessi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni diffuse dai soggetti competenti, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività. ".
6 bis.
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 2/2009 )
1.
Al
comma 11 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti "
".
previa autorizzazione del gestore della pista che
, in caso di piste aperte,
2.
Dopo il
comma 11 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 , è aggiunto il seguente: "
I soggetti che percorrono in salita o in discesa le piste chiuse al pubblico, autorizzati o, in mancanza di autorizzazione, nei casi di urgente necessità, lo fanno esclusivamente a proprio rischio e pericolo ".
11 bis.
3.
Il
comma 14 bis dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è abrogato.
Art. 11.
(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 )
1.
L'
articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
(Sanzioni)
Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2;
da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3;
da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) e g);
la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 4, comma 2, della l. 363/2003 , a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
la sanzione da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 7, comma 4, della l. 363/2003 , per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all'obbligo di chiusura delle piste;
da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per ciascuna violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 28, salvo quanto diversamente previsto alla lettera k);
euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o percorsi non preventivamente individuati e autorizzati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 3, comma 3, della l. 363/2003 , per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), e dell'art. 22, commi 1 e 2, relative al servizio di soccorso e trasporto;
la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ogni singolo addetto, per la violazione delle disposizioni inerenti il percorso di formazione degli addetti di cui all'articolo 20, comma 2 e delle disposizioni in materia di cui agli articoli 33 e 33 bis.
In attuazione dell'
articolo 18, comma 2, della l. 363/2003 , in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere ah bis), i bis), j) e k) e di cui all'articolo 22, comma 3;
da 40,00 euro a 250,00 euro per la parziale o non idonea osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2;
da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1, 4 e 5;
da 250,00 euro a 500,00 euro per l'omessa esibizione del titolo di viaggio, cosiddetto skipass, di cui all'articolo 32, comma 2, o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 14 della l. 363/2003 , relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 8, comma 2, della l. 363/2003 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative all'obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni;
da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4, e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate e irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana ha conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime amministrazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Se la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 è posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'
articolo 16 della l. 689/1981 .
La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1 aprile dell'anno successivo.
Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti e abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera g), è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio.
In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportano le sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, lettere i), e l), è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.
Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.
Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza autorizzazione né la prescritta convenzione di cui al comma 7, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;
in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;
in caso di inosservanza delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 6 e degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 8, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;
per la violazione delle disposizioni di cui al comma 9 in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 a carico dell'accompagnatore.
In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6 sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 10, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'articolo 28 bis.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all'
articolo 12 della l.r. 19/2009 , il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all'
articolo 2 della l.r. 19/2009 , gestite dai soggetti medesimi.
Ferme restando le norme di carattere penale, per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis, comma 13, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di attività condotte in assenza della procedura di valutazione di incidenza di cui all'
articolo 43 della l.r. 19/2009 o in difformità del giudizio di valutazione di incidenza.
In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13 sono raddoppiate.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 , 5 e 6. ".
Art. 35.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
a)
b)
c)
d)
11.
12.
13.
14.
15.
Art. 12.
(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 2/2009 )
1.
L'
articolo 38 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
(Definizione di microstazioni)
Oltre alle stazioni di sci di fondo, sono definite microstazioni, nell'ambito delle stazioni di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, le aziende che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
un numero di impianti, tappeti esclusi, inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente addetto all'attività funiviaria inferiore a venticinque;
un fatturato netto annuo da attività funiviaria, in stagioni di normale innevamento, inferiore a euro 3.500.000,00. ".
Art. 38.
1.
a)
b)
c)
Art. 13.
(Disposizione transitoria)
1.
Le autorizzazioni e gli atti di cui all'articolo 8 sono resi conformi alla presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.
2.
Con specifico riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 28 bis, sono fatte salve e vengono autorizzate tutte le piazzole già autorizzate alla data del 30 giugno 2016.
Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 15.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.