Proposta di legge regionale n. 65 presentata il 04 dicembre 2019
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) ed allalegge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 39/1998 )
1. 
Dopo il comma 8 bis dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n.39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è inserito il seguente: "
8 ter.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano con propria deliberazione le strutture apicali, alle quali sono assegnati, e successivamente distaccati presso gli Uffici di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 1 i dipendenti delle categorie dei rispettivi ruoli , ovvero i dipendenti in comando presso la regione, da adibire alle funzioni di segreteria, protocollo e archiviazione, nonché le relative modalità di individuazione.
".
2. 
Dopo il comma 8 ter dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è inserito il seguente: "
8 quater.
Al personale di cui al comma 8 ter, nella misura massima di due unita' per ciascun Ufficio di comunicazione, senza aggravio di spesa, è corrisposta, per il periodo del distacco, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate, definita in sede di contrattazione decentrata. La misura delle risorse destinate all'erogazione dell'indennità sostitutiva sono definite annualmente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel limite del 20 per cento delle risorse destinate agli uffici di comunicazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 1, comma 3 bis e del 14 per cento delle risorse destinate agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale, di cui all'articolo 1, comma 3 bis.
".
3. 
Dopo il comma 8 quater dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è inserito il seguente: "
8 quinquies.
L'indennità di cui al comma 8 quater è erogata a valere sulle risorse per il salario accessorio del personale delle categorie, tenuto conto dei limiti di spesa previsti dalla normativa statale vigente.
".
4. 
Dopo il comma 8 quinquies dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è inserito il seguente: "
8 sexies.
Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque non oltre la fine del mandato del presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale, nonchè dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 1 .3 della l.r. 10/1972 )
1. 
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 .3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è soppresso.
Art. 3. 
(Modifiche all'art. 3 bis della l.r. 20/1981 )
1. 
L' articolo 3 bis della legge regionale 8 giugno 1981, n.20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente: "
Art. 3 bis.
(Contratti a tempo determinato)
1.
Il trattamento economico onnicomprensivo del personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente del gruppo misto tenendo conto dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste.
".
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 1, comma 2 relativamente agli uffici di comunicazione della Giunta regionale è autorizzata per ciascuno degli anni del biennio 2020-2021, all'interno della Missione 01 (Servizi istituzionali generali e di gestione) Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la spesa di euro 560.000,00, previa riduzione di tale importo dall'ammontare delle risorse stanziate sul Programma 01.01 (Organi istituzionali) e aumento corrispondente delle risorse stanziate sul Programma 01.10 (Risorse umane).
2. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 1, comma 2 relativamente agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale è autorizzata per ciascuno degli anni del biennio 2020-2021, all'interno della Missione 01 (Servizi istituzionali generali e di gestione) Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 del Consiglio regionale, la spesa di euro 94.500,00, previa riduzione di tale importo dall'ammontare delle risorse stanziate sul Programma 01.01 (Organi istituzionali) e aumento corrispondente delle risorse stanziate sul Programma 01.10 (Risorse umane).
3. 
Dall'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 4 e all' articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.