Disegno di legge regionale n. 64 presentato il 03 dicembre 2019
Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialita' e norme per la prevenzione degli allontanamenti

Art. 1. 
(Finalità e principi generali)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge, tutela il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, secondo quanto disposto dall' articolo 1, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado.
2. 
Ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della l. 184/1983 , il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
3. 
Per minore si intende, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni.
4. 
Per genitori si intendono le figure parentali o i titolari della responsabilità parentale.
Art. 2. 
(Prevenzione degli allontanamenti)
1. 
Nella regione l'allontanamento di un minore dal nucleo famigliare di origine per cause di fragilità o inadeguatezza genitoriale può essere praticato solo successivamente all'attuazione di un progetto educativo famigliare (P.E.F) pertinente e dettagliato, costruito con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni famigliari possibili e verificabili, che abbia almeno la durata semestrale, e comprenda interventi di recupero della capacità genitoriale della famiglia, e la rimozione delle cause che impediscono l'esercizio della sua funzione educativa e di cura e il sostegno alla famiglia nella comunità locale.
2. 
Fatte salve diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria competente, prima di attivare l'allontanamento di un minore, i servizi sociali di cui alla l.r. 1/2004 pongono prioritariamente in essere tutti gli interventi di assistenza socio-educativa territoriale, assistenza domiciliare, assistenza economica e attività di socializzazione di inserimento e reinserimento sociale, di sostegno a favore della famiglia d'origine, attraverso la messa in rete di tutte le opportunità e gli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
3. 
Finalità di tali interventi è il sostegno alla famiglia di origine affinché questa, anche con il supporto della rete parentale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia.
Art. 3. 
(Diritto del minore alla propria famiglia d'origine)
1. 
Per evitare la separazione dei minori dalla famiglia e dal contesto di origine, al fine di consentire alle famiglie di origine di esprimere appieno le proprie risorse e potenzialità e di assicurare un ambiente idoneo alla crescita del minore, con la presente legge la regione promuove politiche finalizzate a:
a) 
prevenire l'allontanamento realizzando interventi di sostegno alla genitorialità;
b) 
coinvolgere le reti familiari fino al quarto grado di parentela;
c) 
contenere gli inserimenti in struttura;
d) 
superare l'inserimento in struttura residenziale dei minori della fascia 0/5 anni, in linea con la normativa regionale vigente;
e) 
progettare azioni innovative nel settore dell'accoglienza familiare e della vicinanza solidale;
f) 
contenere i periodi di inserimento in struttura, sempre nell'esclusivo superiore interesse dei minori accolti;
g) 
rientro del minore nella famiglia di origine, garantito in tempi il più possibile brevi nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.
Art.4. 
(Azioni)
1. 
La Regione definisce le modalità organizzative per attuare prioritariamente il diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia d'origine e, per i casi in cui questa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, predispone le misure organizzative dei servizi di affidamento famigliare attraverso propri atti di programmazione e delle risorse finanziarie disponibili.
2. 
La Regione, attraverso il sistema dei servizi sociali di cui alla l.r. 1/2004 provvede a:
a) 
sostenere con gli interventi di cui alla presente legge i nuclei famigliari a rischio al fine di prevenire l'allontanamento e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia;
b) 
promuovere protocolli di intesa, senza oneri a carico della regione, tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operanti nella tutela dei minori e delle famiglie, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
c) 
destinare una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari per sostenere le azioni di prevenzione all'allontanamento di cui alla presente legge;
d) 
promuovere in via prioritaria lo strumento dell'affidamento famigliare, diurno o residenziale, quando la famiglia di origine e la comunità familiare fino al quarto grado di parentela non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore;
e) 
mantenere i rapporti con le autorità giudiziarie competenti, ai fini di promuovere adeguate modalità di raccordo con il sistema regionale dei servizi;
f) 
promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori coinvolti a vario titolo nella cura e tutela dei minori e delle famiglie;
g) 
prevedere un adeguamento e costante aggiornamento delle linee guida regionali in materia di affidamento familiare, che comprendano strumenti e metodi di progettazione, congiunta, monitoraggio e verifica periodica fra gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo anche l'opportunità di incontri tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.
Art. 5. 
(Impossibilità di allontanamento del minore per indigenza del nucleo familiare di origine)
1. 
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà parentale non possono essere motivo di allontanamento del minore dalla propria famiglia.
2. 
A tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto di tipo economico, domiciliare, educativo a favore della famiglia di origine del minore, con un impegno economico almeno pari alla retta in presidio o al contributo all'affido eventualmente erogabile.
3. 
Il progetto educativo famigliare di cui all'articolo 2 deve espressamente prevedere misure di sostegno economico alla famiglia e interventi a supporto della genitorialità, con una particolare attenzione ai nuclei nei quali siano presenti minori di età compresa tra gli zero e i tre anni in coerenza con quanto definito dal d.l. 4/2019 , convertito nella legge 29 marzo 2019, n. 26 .
4. 
Nei casi previsti dal comma precedente sono individuati quali strumenti per la definizione del progetto educativo famigliare le "linee guida per la valutazione multidimensionale", come approvate dalla Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché le linee di indirizzo nazionali "l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità-promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza unificata a dicembre 2017.
Art. 6. 
(Interventi di sostegno alla famiglia)
1. 
Il sistema regionale dei servizi sociali di cui alla l.r. 1/2004 attua interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone e famiglie non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana propria e degli eventuali minori a carico e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative, con simultanea attivazione obbligatoria di un progetto formale di recupero o rafforzamento per la famiglia di origine.
2. 
Laddove non è sufficiente il sostegno familiare è privilegiato l'affidamento familiare fino al quarto grado di parentela, diurno o residenziale. Ove ciò non risulti possibile, nel superiore ed esclusivo interesse del minore, si provvederà all'affidamento etero familiare.
3. 
La Regione, anche in concerto con Enti e associazioni, promuove e sostiene progetti sperimentali e percorsi di aiuto per la famiglia di origine finalizzati ad un minor ricorso all'allontanamento minorile e ad un più veloce rientro famigliare dei minori allontanati.
4. 
I comuni, di concerto con gli enti e i soggetti competenti, pongono in essere interventi di sostegno ai nuclei familiari con minori nei seguenti casi:
a) 
indigenza economica;
b) 
sfratto per morosità;
c) 
mancanza di sistemazione abitativa.
5. 
Gli interventi di sostegno consistono in interventi economici e abitativi, rientranti nei trasferimenti agli Enti Gestori dei servizi socio assistenziali del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all' articolo 35 della l.r. 1/2004 , idonei a permettere il mantenimento del minore nell'ambito del nucleo familiare.
6. 
Gli interventi di cui al comma precedente hanno carattere prioritario e vincolante rispetto agli interventi comportanti l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.
Art. 7. 
(Interventi multidisciplinari di valutazione delle situazioni di disagio familiare)
1. 
Al fine di veder garantita una valutazione multidisciplinare della situazione di disagio familiare e del minore le relazioni dei servizi sociali dovranno espressamente comprendere tutti gli elementi di analisi e valutazione necessari, provenienti da altri soggetti, in primis l'autorità scolastica, che siano in contatto con il minore e la sua famiglia.
2. 
Gli elementi di analisi e valutazione di cui al comma 1 devono essere contenuti in relazioni allegate ai documenti dei servizi sociali.
3. 
In ogni azienda sanitaria locale del territorio regionale i servizi di psicologia realizzano una propria valutazione sullo stato psicologico del minore e svolgono attività psicoterapeutica, al fine di rinforzare le capacità del nucleo familiare.
Art. 8. 
(Interventi di assistenza e mediazione familiare)
1. 
La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce interventi di assistenza e mediazione familiare presentati:
a) 
da enti locali singoli o associati;
b) 
da associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte al registro nazionale unico del terzo settore che hanno come finalità la permanenza del minore nella famiglia d'origine e la tutela dei minori e delle famiglie, anche finanziati mediante risorse statali di cui al d. lgs. 117/2017 .
2. 
Gli interventi possono prevedere:
a) 
soluzioni abitative, anche temporanee, nelle quali viene ospitato a tariffa agevolata la famiglia che si trova in condizioni di grave difficoltà economica;
b) 
percorsi di mediazione famigliare e di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
Art. 9. 
(Criteri per l'affidamento familiare)
1. 
Laddove non si rilevi sufficiente il sostegno familiare fornito dalla rete dei servizi sociali e sanitari, in collaborazione con enti ed associazioni, ed emerga come necessaria la collocazione fuori dalla famiglia di origine, viene privilegiato l'affidamento familiare fino al quarto grado di parentela, diurno o residenziale. Solo qualora il coinvolgimento della comunità familiare sino al quarto grado di parentela dia esito negativo si provvederà all'affido extra-familiare. L'esito negativo deve essere documentato tramite la predisposizione di relazioni scritte relative al percorso effettuato.
2. 
La selezione delle famiglie affidatarie dovrà essere realizzata attraverso procedure di carattere sociale e psicologico, identificabili e documentabili.
3. 
Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno dovutamente certificati e relazionati di cui all'articolo 2, comma 1 è affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o ad una persona singola in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno.
4. 
Ogni famiglia affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo famigliare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle e comunque senza superare il tetto massimo di n. 5 minori, compresi i figli naturali degli affidatari.
5. 
Nel caso in cui l'affidamento interessi fratelli e o sorelle, gli stessi saranno preferibilmente affidati allo stesso nucleo familiare.
6. 
I servizi sociali seguono lo svolgimento dell'affidamento conducendo verifiche trimestrali con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo anche l'opportunità di incontri tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, qualora non ci siano indicazioni diverse da parte dell'Autorità Giudiziaria.
7. 
I servizi sociali di concerto con i servizi sanitari adottano iniziative volte a garantire la temporaneità dell'affidamento individuando un operatore con funzioni di "operatore dell'affido temporaneo", che possa seguire le fasi di rientro e di accompagnamento del minore nella propria famiglia di origine.
Art. 10. 
(Strutture residenziali e semiresidenziali per minori)
1. 
Il sistema dei servizi socio-assistenziali di cui alla l.r. 1/2004 valuta l'inserimento dei minori in strutture semi-residenziali e residenziali quale intervento da disporre in via residuale ed eccezionale, solo laddove gli interventi di prevenzione e sostegno alla famiglia d'origine, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affido famigliare (a familiari fino al quarto grado di parentela, residenziale, diurno, a tempo parziale, a famiglie o singoli) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore ed esclusivamente nel rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti in specifici provvedimenti regionali.
2. 
I progetti educativi familiari intesi come progetti sviluppati dai servizi territoriali e delle azioni volte ad affrontare la complessità della situazione del minore e/o della sua famiglia, devono indicare con chiarezza:
a) 
gli obiettivi di tutela e benessere del minore, anche in termini terapeutici, laddove necessario, da perseguire con l'inserimento del minore nella struttura più appropriata;
b) 
gli obiettivi di cambiamento da raggiungere dovranno essere identificati in modo da essere significativi, raggiungibili, osservabili e misurabili;
c) 
la durata degli inserimenti.
3. 
Nel P.E.F. devono essere descritti gli indicatori di esito e di efficacia degli interventi attuati dalle strutture in cui il minore è inserito e dai servizi competenti in favore del minore e della famiglia di origine, al fine di promuovere il rientro del minore in famiglia, fatto salvo il dettato normativo di cui all' articolo 9 della l. 184/1983 ; tali indicatori dovranno rispondere a metodologie standardizzate e legittimate da un punto di vista tecnico scientifico, secondo quanto indicato dalle linee guida regionali.
4. 
Le relazioni di verifica periodica dei P.E.F. devono essere comunicate e condivise con i genitori del minore, qualora non sussistano provvedimenti contrari delle autorità giudiziarie.
5. 
I servizi socio-assistenziali, provvedono a stilare un piano educativo finalizzato al rientro del minore nella famiglia d'origine entro 30 giorni dall'allontanamento.
6. 
La Regione implementa le procedure necessarie a tutelare e garantire l'assenza di conflitto di interessi tra le professionalità operanti nel servizio pubblico sociale e sanitario coinvolti nei processi di affido e collocazione extra-familiare dei minori.
7. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro 180 giorni, avvia la revisione dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi e la definizione delle tariffe delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori tenendo conto che i presidi per minori, fatto salvo il progressivo superamento dei presidi 0/5 anni come previsto dall'art. 3, si articolano in fasce di età 6/10 anni, 11/14 e 15/17 anni.
Art. 11. 
(Osservatorio sugli allontanamenti di minori)
1. 
La Giunta regionale con deliberazione costituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri a carico del bilancio regionale, presso la struttura regionale competente per materia l'osservatorio sull'allontanamento di minori, che ha il compito di monitorare la casistica, le attività, le prestazioni sociali e sanitarie, allo scopo di programmare gli interventi idonei.
2. 
Le rilevazioni riguardano:
a) 
numero di minori allontanati dal nucleo familiare;
b) 
motivo dell'allontanamento;
c) 
soggetto segnalatore per cui è nato il percorso di allontanamento;
d) 
soggetto che ha ospitato il minore allontanato: famiglia affidataria della comunità familiare, famiglia affidataria extra-familiare, comunità residenziale, comunità terapeutica per minori, casa famiglia comunità sanitaria o socio-sanitaria etc.;
e) 
tempo di permanenza all'interno delle strutture di cui alla lettera d);
f) 
rientro nella famiglia entro il quarto grado dopo l'allontanamento;
g) 
numero di allontanamenti avvenuti in ogni singolo anno divisi per i singoli Enti gestori dei servizi sociali delle funzioni socio-assistenziali;
h) 
attività realizzate dagli Enti gestori dei servizi sociali;
i) 
interventi realizzati dai servizi sanitari;
l) 
spesa complessiva annuale distinta per tipologia di interventi attuati: permanenza nelle strutture residenziali, contributo concesso alle famiglie affidatarie, assistenza domiciliare o ogni tipo di attività finalizzata ad evitare l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare; 2. Gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui alla l.r. 1/2004 . trimestralmente, secondo il calendario e le modalità definite dalla struttura regionale competente, trasmettono all'osservatorio copie anonimizzate dei decreti di allontanamento e relative relazioni, nonché i dati di cui al comma 1.
3. 
Nel caso di inadempienza nella trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti gli enti gestori subiranno una decurtazione del 10 per cento del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
Art. 12. 
(Adempimenti amministrativi)
1. 
La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida di attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 13. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, con cadenza biennale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, evidenziando i risultati ottenuti nella tutela del diritto del minore a crescere prioritariamente nell'ambito della propria famiglia di origine.
2. 
La struttura regionale competente per materia svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse assegnate per le finalità di cui alla presente legge, nonché dei programmi di cui all'articolo 8.
Art. 14. 
(Norma transitoria)
1. 
La percentuale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) è determinata nella misura del 20 per cento per l'anno 2020 e 40 per cento a partire dal 2021.
Art. 15. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, quantificati per l'anno 2020 in euro 9.000.000,00 e per l'anno 2021 in euro 12.000.000,00 si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. 
I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art 16. 
(Clausola di invarianza e/o neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.