Disegno di legge regionale n. 63 presentato il 22 novembre 2019
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilita' regionale 2020)

Art. 1. 
(Incentivi per il rinnovo parco automobilistico)
1. 
A partire dal 2020 sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture per trasporto persone ad uso privato di potenza non superiore a 100 KW di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione.
2. 
La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo fiscale.
Art. 2. 
(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 20/2002 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) le parole: "
euro 3,00
", sono sostituite dalle seguenti: "
euro 12,00
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 20/2002 )
1. 
Dopo l' articolo 14 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente: "
Art. 14 bis.
(Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute)
1.
A decorrere dall'annualità 2019 è istituito un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione. Il canone annuo aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2.
Il canone decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.
3.
Per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
4.
Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.
".
Art. 4 . 
(Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 20/2002 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 20/2002 dopo le parole: "
La misura dei canoni di concessione o di attingi mento
" sono inserite le seguenti: "
e del canone aggiuntivo
".
2. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 20/2002 è inserita la seguente: "
b bis)
rispettare il principio fondamentale della onerosità della concessione, della proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava.
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 20/2002 la parola: "
triennale
" è sostituita dalla seguente: "
annuale
".
Art. 5. 
(Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 20/2002 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002 le parole: "
il canone di concessione relativo
" sono sostituite dalle seguenti: "
il canone di concessione e il canone aggiuntivo relativi
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 20/2002 )
1. 
Dopo l' articolo 18 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente: "
Art. 18 bis.
(Norme finali)
1.
Per l'annualità 2019 e fino all'adozione del regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1, il canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e non ancora assegnate, è pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
2.
Al canone aggiuntivo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo II del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R .
3.
L'importo unitario del canone aggiuntivo è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.
4.
L'importo del canone da versare è arrotondato all'euro inferiore.
5.
Relativamente all'annualità 2019 il canone aggiuntivo è quantificato e versato dai titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6.
Per le concessioni scadute alla data del 31 dicembre 2018, il canone relativo al 2019 è dovuto per l'intera annualità.
7.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il presente articolo è abrogato.
".
Art. 7. 
(Modifiche alla l.r. 12/2004 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è inserito il seguente: "
Art. 1 bis.
(Sanzioni)
1.
L'utilizzo o l'occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5000,00 euro, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali e ferme restando le responsabilità previste dal Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche).
2.
Per le violazioni alle norme del regolamento disciplinante il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile diverse da quella indicata nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1000,00 euro.
3.
Gli utilizzatori senza titolo di cui al comma 1 sono fruitori dei beni demaniali i quali occupano od utilizzano il bene demaniale in assenza di provvedimento concessorio, o di istanza di rinnovo o di istanza di regolarizzazione.
4.
Nel caso di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto anche a corrispondere un indennizzo pari all'importo del canone concessorio, calcolato sulla base della tabella canoni vigente, maggiorato del 30 per cento.
5.
Il pagamento dell'indennizzo e della sanzione amministrativa non costituisce titolo per il rilascio della concessione, non ha effetti sananti delle eventuali opere o manufatti presenti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione; è fatta salva la facoltà per il soggetto interessato di presentare istanza di concessione.
6.
In caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto o anche, ove applicate, delle sanzioni si procede alla riscossione coattiva degli importi.
7.
E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere abusive o la messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Nei casi di inadempienza all'ordine di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
8.
Alla spese per i ripristini d'ufficio si fa fronte con i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
9.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
10.
L'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi sono di competenza della Regione.
".
Art. 8. 
(Modifiche alla l.r. 13/2006 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) è sostituito dal seguente: "
3.
Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede con le risorse allocate nella missione 19 (Relazioni internazionali), programma 19.01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (spese correnti).
".
Art. 9. 
(Restituzione dei fondi da parte di Arpea)
1. 
Sono versati alla Regione:
a) 
le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte s.p.a., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR), ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), e trasferite da Finpiemonte ad Arpea in attuazione dell' articolo 12 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e non utilizzate nella somma di euro 6.092.244,45;
b) 
i fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni pari ad euro 111.145,50.
2. 
I fondi restituiti ai sensi del comma 1 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo 33698.
3. 
Le somme di cui al comma 1 sono iscritte:
a) 
nella missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo di spesa n. 129330 nella misura di E 1.000.000,00 annui per le annualità 2020-2021 e 2022;
b) 
nella missione 16, programma 16.02 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo n. 177135 per il risarcimento da parte degli ambiti territoriali della caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole previsti dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria) nella misura di E 1.203.389,95 per l'annualità 2020 ed 1.000.000,00 annui per le annualità 2021 e 2022.
4. 
Le somme iscritte nella missione 16, programma 16.01 e programma 16.02 delle annualità 2020-2021-2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.
Art. 10. 
(Riduzione aliquota Irap a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Piemonte)
1. 
A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta dello 0,92 per cento.
2. 
La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale ed anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2020.
3. 
Con provvedimento della Giunta regionale, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
4. 
Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2020 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.
Art. 11. 
(Agevolazioni Irap per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)
1. 
A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020 e per i tre successivi è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 2, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 4, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell' articolo 2, comma 29, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio regionale.
2. 
La deduzione prevista dal comma 1 è pari a 20.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 1 rispetto a quelle impiegate nel territorio regionale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 40.000 euro annui nei seguenti casi:
a) 
assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento regionale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
b) 
assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.
3. 
La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro prevista dalla normativa nazionale.
4. 
A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020, la deduzione stabilita dal comma 1 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Regione.
5. 
Con provvedimento della Giunta regionale, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" del bilancio di previsione 2020-22, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 15.000.000,00 per l'anno 2020 ed in 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.
Art. 13. 
(Agevolazioni in de minimis)
1. 
Le agevolazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".