Disegno di legge regionale n. 62 presentato il 21 novembre 2019
"Norme relative al finanziamento del presidio ospedaliero Citta' della Salute e della Scienza di Novara"

Art. 1. 
(Finanziamento regionale)
1. 
In vigenza del contratto di partenariato pubblico privato promosso ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), finalizzato alla realizzazione della Città della Scienza e della Salute di Novara che prevede il pagamento di un canone annuo, anche frazionato, in carico all'Azienda sanitaria regionale (ASL), la Giunta regionale è autorizzata a stanziare in spesa a valere sul fondo sanitario regionale un importo pari al valore del canone scadente nell'esercizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dell'incombenza contrattuale da parte dell'ASL interessata.
2. 
Ad avvenuta esecuzione dei pagamenti da parte dell'Azienda sanitaria regionale, anche di quote frazionate del canone di cui al comma 1, senza utilizzo totale o parziale dell'importo stanziato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ogni necessaria variazione di bilancio rivolta a liberare le risorse per altri interventi a valere sul fondo sanitario regionale.
3. 
La Giunta regionale, ai fini della copertura finanziaria del canone di disponibilità di cui al comma 1, può autorizzare l'Azienda sanitaria ad utilizzare i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile dell'ASL stessa.
4. 
Il valore annuo stanziato a valere sul fondo sanitario regionale di cui al comma 1 non può eccedere l'importo di E 20.000.000,00.
5. 
Il periodo per il quale la Giunta regionale è autorizzata a stanziare le spese di cui al comma 1 non può eccedere la durata del contratto di partenariato pubblico privato pari a ventisei anni dalla data di decorrenza del pagamento del canone di disponibilità
Art. 2. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la copertura è garantita dalle risorse del fondo sanitario indistinto assegnate annualmente alla Regione.
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.