Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all'abusivismo
Art. 1.
(Tutela del Nomadismo)
1.
La Regione Piemonte, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell'uomo, riconosce il diritto al nomadismo. Al fine di una pacifica convivenza, promuove un'integrazione attiva delle popolazioni nomadi nel tessuto sociale ospitante, contrastando l'abusivismo e tutti i fenomeni che possano rendere tale integrazione più difficile.
2.
Per rendere realizzabili le finalità descritte al comma 1, gli obiettivi generali sono:
a)
favorire un corretto accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;
b)
definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;
c)
promuovere il rispetto delle normative vigenti da parte dei nomadi che si fermano sul territorio piemontese.
Art. 2.
(Realizzazione delle aree di transito)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) e dalla
legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5
(Disciplina dei complessi ricettivi all' aperto e del turismo itinerante), che non si applicano alla presente legge, l'area del campo destinata al transito (di seguito denominata "area di transito") consiste in una superficie dove i nomadi, previo rilascio di nullaosta da parte del comune, possono sostare per un periodo massimo di tre mesi non rinnovabile. Tale periodo può essere rinnovato per i soli nuclei familiari al cui interno sono presenti dei soggetti minori in età scolastica, al fine di permettere a quest'ultimi di ultimare l'anno scolastico.
2.
Il nullaosta, da parte di ogni comune, può essere rilasciato una sola volta per anno solare.
3.
I comuni, qualora intendano realizzare aree di transito, provvedono, con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di previsione, se necessaria, alla individuazione delle aree, classificandole con specifica destinazione come "aree di transito", quali aree per attrezzature di interesse comune, ai sensi dell'
articolo 21, comma 1, numero 1), lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela e uso del suolo).
4.
L'area di transito è dotata delle seguenti attrezzature minime:
a)
delimitazione perimetrale dell'area segnalata con apposita cartellonistica;
b)
servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
c)
illuminazione collegata alla rete pubblica;
d)
impianto per l'allacciamento per l'energia ad uso privato, con le modalità di utilizzo precisate all'articolo 3, comma 3;
e)
contenitori per rifiuti solidi urbani idonei all'asporto operato dal servizio pubblico ed alla raccolta differenziata;
f)
bocchettoni antincendio, idonee vie d'accesso e fuga;
g)
impianto di videosorveglianza, da valutare da parte del comune competente, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (Ue) 2016/679 del 27 aprile 2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
5.
Gli oneri e le procedure connesse all'allacciamento delle utenze ed i relativi consumi e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono a carico di ogni famiglia assegnataria, secondo modalità definite dai comuni interessati.
6.
I soggetti autorizzati alla permanenza nell' area di transito, in caso di danneggiamenti verificatisi durante la loro permanenza, sono tenuti al risarcimento dei medesimi, qualora sia accertata la loro responsabilità da parte del comune. Nel caso di mancato risarcimento da parte della famiglia assegnataria, si procede all' immediata revoca dell' autorizzazione, con possibilità di trattenere la cauzione anche a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, per il ristoro dei danni cagionati.
7.
Le utenze e l'accesso alle aree sono regolati con l'ausilio di registri telematici ed un sistema di smart-card da predisporre con regolamento comunale, sulla base del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 3.
(Regolamentazione aree di transito)
1.
L'accesso all'area di transito è subordinato alla disponibilità del posto e ad un nullaosta rilasciato dal comune al richiedente, in presenza dei seguenti dati e requisiti:
a)
possesso, per i cittadini comunitari, di documento d'identità personale o di documento equipollente, del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
b)
possesso, per i cittadini extracomunitari, del permesso di soggiorno o di altro valido titolo documentale equipollente, attestante la regolare presenza sul territorio nazionale ed idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa;
c)
dichiarazione attestante la propria fonte di reddito;
d)
dichiarazione dei dati anagrafici dei componenti minorenni del nucleo familiare;
e)
dichiarazione attestante il non possesso e la non fruizione di altri alloggi di edilizia pubblica o privata;
f)
dichiarazione in merito agli automezzi in possesso dei componenti del nucleo familiare; tutti i mezzi di trasporto, compresi i rimorchi, in regola con la revisione e muniti di assicurazione RC come previsto dal codice della strada, sono accompagnati dai prescritti documenti di circolazione e, qualora non risultino di proprietà dell'utente, anche da idonea documentazione che comprovi il legittimo possesso;
g)
dichiarazione di assenza di provvedimenti di allontanamento da altre aree di transito;
h)
dichiarazione di assenza di morosità pregresse nei confronti di altre amministrazioni comunali relative alla permanenza nelle aree di transito. A tal fine non sono considerate morosità le situazioni per cui è stato sottoscritto un piano di rateizzazione e che il soggetto sia in regola con il pagamento dei ratei, fatta salva l'intervenuta dichiarazione di inesigibilità.
2.
Non possono essere titolari di nullaosta al transito coloro che:
a)
hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
b)
hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, la salute pubblica, l'ambiente;
c)
sono sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n.136
), ovvero sono sottoposte a misure di sicurezza personale o sono state dichiarate delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3.
Il richiedente, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiara il possesso dei dati e requisiti di cui al presente articolo.
4.
L'autorizzazione è, altresì, richiesta per tutti gli animali domestici che si intendono tenere nell' area di transito, provvisti di microchip, per contrastare il randagismo, e dei certificati di vaccinazione, per garantire l'assenza di malattie infettive. All' interno dell'area è contestualmente vietata la detenzione di animali da allevamento.
5.
L'utilizzo dell'area di transito, è subordinato al pagamento di tariffe stabilite dal comune, sulla base dei costi sostenuti dal medesimo per la realizzazione, sorveglianza, mantenimento, pulizia e fornitura di servizi. Il pagamento di una tariffa stabilita dal comune è effettuato in forma anticipata e mensilmente, ad inizio mese per il mese in corso, con il deposito di una cauzione, non produttiva di interessi, pari a due mensilità, all'atto del primo accesso.
Art. 4.
(Revoca del nullaosta)
1.
Il nullaosta alla permanenza nell'area di transito è revocato, previa diffida nei confronti del titolare o di un componente del nucleo familiare, nei seguenti casi:
a)
perdita dei requisiti previsti all'articolo 3 per il rilascio del nullaosta all'accesso;
b)
false o mendaci dichiarazioni rese in sede di autocertificazione ai sensi del
d.p.r. 445/2000
, di cui all'articolo 3;
c)
incitamento o sfruttamento di terzi, in particolare di minori, a compiere reati;
d)
abbandono della struttura assegnata all'interno dell'area per un periodo superiore a un mese, salvo espressa e preventiva autorizzazione del comune;
e)
reiterato rifiuto di proposte di inserimento lavorativo al medesimo formulate;
f)
comportamenti e azioni che costituiscano grave e concreta minaccia di turbamento alla sicura e civile convivenza all'interno dell' area o della città;
g)
mancato pagamento della tariffa stabilita dal comune;
h)
mancata richiesta d'iscrizione nei registri anagrafici, laddove previsto dalla normativa vigente, ovvero nel caso di disposta cancellazione;
i)
inadempimento dell'obbligo genitoriale di assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori;
l)
mancato pagamento, per un periodo superiore ai trenta giorni, delle utenze da corrispondere per la fruizione dei servizi;
m)
abbandono scolastico o assenza per un numero superiore di venti giorni consecutivi da parte di un minore parte del nucleo familiare o per un totale di quarantacinque giorni nel corso dell'intero anno scolastico, salvo comprovati e certificati motivi di salute.
Art. 5.
(Procedimento di revoca del nullaosta)
1.
Il provvedimento di revoca del nullaosta, che contestualmente dispone l' allontanamento nei confronti del titolare o di un componente del nucleo familiare dall' area di transito, è adottato tempestivamente dal comune ed è immediatamente comunicato all'Osservatorio regionale per il nomadismo, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all' articolo 6, comma 1.
2.
Il soggetto, ovvero il nucleo familiare interessato, il cui nullaosta è stato revocato, è tenuto a lasciare l'area entro i sette giorni successivi dalla notifica del provvedimento. La notifica è effettuata presso l' area di transito ove il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, al momento della richiesta dell' autorizzazione, eleggono domicilio per la notifica dei provvedimenti.
3.
In caso di rifiuto, il Sindaco, ai sensi dell'
articolo 650 del codice penale
, chiede l'intervento della Forza pubblica, secondo le modalità stabilite nei protocolli d' intesa di cui all' articolo 6, comma 4.
Art. 6.
(Osservatorio regionale per il monitoraggio dei flussi ed il contrasto all'abusivismo)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione istituisce, presso la struttura regionale competente, "l'Osservatorio regionale per il monitoraggio dei flussi ed il contrasto all'abusivismo" (d'ora in avanti Osservatorio), la cui partecipazione è a titolo gratuito, composto da:
a)
un Presidente, designato dalla Giunta regionale;
b)
tre rappresentanti, designati dal Consiglio Regionale, di cui uno come espressione delle minoranze;
c)
tre rappresentanti delle Forze dell'Ordine, designati dalle prefetture territorialmente competenti, sulla base di accordi preliminari ai sensi dell'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme sul procedimento amministrativo) riguardanti, altresì, aspetti relativi all'attività di vigilanza e controllo delle aree transito;
d)
un rappresentante dei comuni del Piemonte, designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
e)
un rappresentante designato dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti sul territorio.
2.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad emanare le linee guida sull'attività dell'Osservatorio.
3.
L'Osservatorio, al fine di attuare quanto previsto dal comma 4, svolge una sistematica attività di coordinamento con la prefettura ed i comuni interessati per competenza territoriale.
4.
L'Osservatorio, sulla base di un protocollo d'intesa con le prefetture e le questure territorialmente competenti e ANCI Piemonte promuove le seguenti iniziative:
a)
piano di interventi urgenti dettati da necessità di salute pubblica e sicurezza;
b)
definizione dei programmi di azione per garantire l'ordine pubblico nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, con un riguardo particolare alla tutela dei minori ed al contrasto dei fenomeni di sfruttamento minorile;
c)
monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi;
d)
segnalazione dei campi nomadi non autorizzati e abusivi e relativa individuazione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
e)
monitoraggio e promozione di iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione, l'inserimento sociale e la ricerca di lavoro;
f)
coordinamento per l'attuazione e l'applicazione dei regolamenti comunali da parte dei soggetti coinvolti ed interessati;
g)
relazione annuale sulla situazione dei flussi legati al nomadismo sul territorio regionale da presentarsi al Consiglio regionale.
Art. 7.
(Vigilanza e controllo)
1.
I comuni, in cui sono presenti aree di transito, esercitano l'attività di vigilanza e controllo.
Art. 8.
(Regolamento tipo)
1.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un "regolamento tipo" in relazione ai requisiti minimi e alle caratteristiche delle aree di transito di cui all' articolo 2, da adottarsi dai comuni entro centottanta giorni dalla sua approvazione.
2.
I comuni che realizzano le aree di transito di cui all'articolo 2 sono tenuti a provvedere alla gestione e alla manutenzione delle stesse direttamente o mediante convenzioni, da stipularsi con soggetti pubblici o privati, redatte sulla base di una convenzione tipo deliberata dalla Giunta regionale, che prevede:
a)
la durata ed il divieto di tacito rinnovo della convenzione;
b)
l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato potrà avvalersi;
c)
gli impegni finanziari assunti dal comune a seguito della convenzione;
d)
la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di informazioni sull'attività svolta.
3.
Nel caso di gestione mediante convenzione, il gestore è individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
4.
I comuni nei quali sono presenti le aree di transito di cui all'articolo 2, o quelli che intendono realizzarle, si adeguano alla presente legge entro dodici mesi dall'entrata in vigore.
Art. 9.
(Norma transitoria)
1.
La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente legge delibera, sentita la commissione consiliare competente, un piano di interventi urgenti, volti ad affrontare le emergenze presenti sul territorio.
2.
Il piano, di cui al comma 1, comprende le seguenti azioni:
a)
programmazione, a carico dei comuni, di un immediato monitoraggio dei flussi della popolazione nomade presente sul territorio regionale;
b)
promozione di forme di vigilanza e di controllo da parte dei comuni;
c)
individuazione delle situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;
d)
trasmissione alla Prefettura dei dati raccolti, segnalando ogni violazione delle norme vigenti.
Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 11.
(Modifiche all'art. 21 della l.r. 56/1977 )
1.
Alla
lettera b) del numero 1) del comma 1, dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo), dopo la parola "
" sono inserite le seguenti: "
".
sociali,
di transito,
Art. 12.
(Abrogazioni)
1.
La
legge regionale 10 giugno 1993 n. 26 (Interventi a favore della popolazione zingara) è abrogata.