Proposta di legge regionale n. 59 presentata il 15 novembre 2019
Riconoscimento della specificita' montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e trasferimento dei proventi dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'articolo 8, commi 2 e 3 dello Statuto della Regione , riconosce la specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche nonché delle locali tradizioni storico-culturali.
2. 
La Regione riconosce alla provincia del Verbano Cusio Ossola forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi III e IV, della Costituzione, ai sensi dell' articolo 1, comma 52, della legge 56/2014 .
3. 
La Regione, ai fini del riconoscimento di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014 .
4. 
La provincia del Verbano Cusio Ossola continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 
La Regione disciplina il trasferimento alla provincia del Verbano Cusio Ossola dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni, che appartengono al territorio della provincia medesima.
Art. 2. 
(Funzioni ulteriori)
1. 
La Regione conferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola, in particolare, le seguenti funzioni ulteriori:
a) 
in deroga al Capo II "Pianificazione delle attività estrattive" della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), la redazione e l'approvazione del piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) i cui contenuti sono quelli previsti dall' articolo 4 della l.r 23/2016 ;
b) 
in materia di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, geotecnici e valanghivi: - pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e delle linee di intervento per la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico, in coordinamento e collaborazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di bacino, sulla base della normativa regionale vigente; - erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete viaria principale provinciale, per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento in collaborazione con la Protezione Civile anche al fine di supportare le azioni degli enti locali sul territorio; - educazione e comunicazione ambientale, all'uso del territorio ed ai rischi naturali, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture regionali preposte; - redazione ed adozione di Piani Forestali Territoriali per le aree forestali definite ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Testo unificato dei progetti di legge regionale n. 511, 345 , 423, 427 - Gestione e promozione economica delle foreste) e per quelle interne a complessi vincolati per scopi idrogeologici di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), comprese le parti relative al piano forestale aziendale di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 4/2009 ed alla manutenzione selvicolturale;
c) 
partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2007 n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) compresa l'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).
2. 
Rimangono in capo alla Provincia le funzioni di concessione riferite alle derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.
3. 
Al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite alla provincia Verbano Cusio Ossola, il Presidente di tale Provincia partecipa su invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa Provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.
4. 
Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola, nei seguenti ambiti di materia:
a) 
governo del territorio;
b) 
risorse energetiche;
c) 
miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere;
d) 
viabilità e trasporti;
e) 
foreste, caccia e pesca, agricoltura e alpicoltura;
f) 
sostegno e promozione delle attività economiche;
g) 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, promozione ed organizzazione di attività culturali;
h) 
istruzione e formazione professionale;
i) 
usi civici;
l) 
turismo ed industria alberghiera;
m) 
aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna.
Art. 3. 
(Comitato per la specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola)
1. 
La Regione istituisce senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato per la specificità della provincia del Verbano Cusio Ossola, composto da un rappresentante della Regione e da due rappresentanti della Provincia stessa.
2. 
Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui all'articolo 1, comma 2.
3. 
Le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. 
Il comitato di cui al comma 1, esprime parere obbligatorio non vincolante sui progetti di legge e sulle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della provincia del Verbano Cusio Ossola e nei casi previsti da specifiche leggi regionali.
Art. 4. 
(Iniziative transfrontaliere ed attività di rilievo internazionali)
1. 
La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della provincia del Verbano Cusio Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento che riguardano iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera.
2. 
La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della provincia del Verbano Cusio Ossola alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP).
3. 
La Regione supporta, previa intesa, la provincia del Verbano Cusio Ossola nella gestione:
a) 
delle relazioni istituzionali con le altre province, con regioni diverse dal Piemonte, in particolare con quella confinante nonché nella stipulazione di accordi e di convenzioni con i medesimi enti; garantisce altresì una maggiore autonomia per accordi nelle materie dei trasporti, dell'istruzione, del turismo del lavoro e della formazione con i territori e la Regione confinante con la quale sono in essere rapporti economici, storici e culturali;
b) 
delle attività di rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la provincia del Verbano Cusio Ossola.
Art. 5. 
(Disposizioni per il territorio montano)
1. 
La Regione stabilisce per il territorio del Verbano Cusio Ossola indici premiali, parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione nonché dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico.
2. 
Gli indici premiali di cui al comma 1 si applicano nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche ed alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.
Art. 6. 
(Canoni demaniali)
1. 
I canoni di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui agli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), ivi compresi i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al R.D. n. 1775/ 1933 , sono dovuti per anno solare.
2. 
I canoni idrici annui relativi alle utenze di acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 sono versati anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
3. 
La Regione trasferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola entro il 31 agosto di ogni anno il 60% dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni, di cui all' articolo 6, comma 2, del R. D. 1775/1933 , che appartengono al territorio della provincia medesima.
4. 
Il rimanente 40% dei canoni di cui al comma 3 sono impiegati dalla Regione per investimenti sul territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola.
Art. 7. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere della commissione consiliare competente per materia, individua il procedimento di approvazione del piano delle attività estrattive provinciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;
b) 
una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.
3. 
Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse di cui all'articolo 6.
4. 
Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
Art. 9. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) è abrogata.
2. 
I punti 1) e 3) della lettera a) e la lettera c) del comma 1 nonché il comma 3 dell'articolo 9 (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') sono abrogati.
Art. 10. 
(Norma Finanziaria)
1. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto negli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 16.792.873,00, per l'anno 2020 la spesa di euro 16.792.873,00e per l'anno 2021 la spesa di euro 16.792.873,00, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01, "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1, che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria.
2. 
Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti ed interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 11. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.